Ordinanza cautelare 23 novembre 2022
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 30/01/2026, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00650/2026 REG.PROV.COLL.
N. 05212/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5212 del 2022, proposto da Joyce Agbontaen, rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano De Maio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato, presso la cui sede in Napoli, via Diaz, 11, domicilia ex lege;
per l’annullamento
- del decreto di rigetto N. Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022, con il quale il Questore di Caserta, ha disposto il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;
- degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n. 2038 del 23 novembre 2022;
Visto il Decreto della Commissione per il gratuito patrocinio n. 6/2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa LE CO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 13 ottobre 2022 e depositato il successivo 8 novembre, la ricorrente – cittadina nigeriana già titolare di permesso di soggiorno lavoro autonomo – impugnava il provvedimento (Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022) con cui la Questura di Caserta ne aveva rigettato il rinnovo (istanza presentata il 22/05/2018), evidenziando, a sostegno del gravame, a mezzo di un’unica censura, la sussistenza dei requisiti, reddituali e non, per il rilascio del titolo, producendo documentazione in allegato.
2.- Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno (10 novembre 2022), successivamente depositando documenti (17 novembre 2022).
3. - Con ordinanza n. 2038 del 23 novembre 2022, era respinta la domanda di tutela cautelare.
4. – All’ udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 25 novembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto via TEAMS, il ricorso era trattenuto in decisione.
6. – Oggetto dell’odierno contendere è il provvedimento (Cat A 12/Imm./2021/Prot. 488, del 12/11/2021 notificato in data 09/08/2022) con cui la Questura di Caserta ha respinto la richiesta della ricorrente di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo presentata il 22/05/2018. A sostegno del diniego, la carenza dei requisiti, di regolarità anagrafica e reddituale, così testualmente espressa: “Considerato che la richiesta formulata per motivi di lavoro autonomo, non è stata sufficientemente corredata dalla documentazione reddituale richiesta: iscrizione alla CCIAA ai sensi di quanto previsto dagli artt. 5 e 25 decreto legislativo n.286/98 […] ritenuto che la straniera non ha fornito alcuna prova in ordine alla propria regolarità anagrafica, ovvero non ha prodotto certificato anagrafico né dato atto dell’avvio della procedura di iscrizione anagrafica nel comune indicato quale domicilio”. Orbene, in tali termini riepilogato il thema decidendum , osserva il Collegio – in proposito ribadendo quanto già rilevato in sede cautelare - che i documenti prodotti dalla ricorrente a sostegno del gravame ed a contestazione dell’istruttoria condotta dall’Amministrazione (dichiarazione di ospitalità del 10 gennaio 2022, ovvero dichiarazioni dei redditi anni 2022 e 2021, trasmesse in data 29 settembre 2022), sono successivi alla data di adozione del provvedimento (12/11/2021), collocandosi, in effetti, in parte tra questa e la notificazione dell’atto, avvenuta in data 09/08/2022 e, in parte, successivamente a quest’ultima. Ne consegue, per quanto qui rileva, la loro inidoneità alla censura di legittimità del provvedimento impugnato, che, per l’effetto, ed in assenza di ulteriori elementi in grado di contestare il complessivo accertamento effettuato dall’Amministrazione, va confermato, con conseguente rigetto del ricorso.
7. – Data la peculiarità della vicenda, le spese di giudizio possono trovare integrale compensazione tra le parrti.
7.1. - Quanto all’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ne va confermata la reiezione già disposta con decreto collegiale n. 6/2023.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese;
- conferma il rigetto dell’istanza di patrocinio a spese dello Stato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL NA, Presidente
LE CO AM, Primo Referendario, Estensore
Tommaso Sbolgi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE CO AM | EL NA |
IL SEGRETARIO