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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 30/09/2025, n. 1877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1877 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11118/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 30/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOCCIO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e Controparte_1 difes_ dall'Avv. LA BARBERA MARIA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/12/2024 Con atto depositato il Parte_1
12/12/2024, ha adito accertare e dichiarare, in Parte_2 applicazione e contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. Pt_2
alla assunzione a tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto di lavoro con la
[...] [...]
e per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1 sentante pro tempore, l'assu di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CCNL RA, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL RA, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché
1 la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1 entante pro tempore, il ripri
[...] ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CCNL RA, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL RA, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione a tempo indeterminato del Controparte_1 ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge….e con vittoria di spese.
Esponeva di aver lavorato sin dal 1998 per le varie società che si erano succedute quali aggiudicatarie degli appalti banditi dal Comune di Foggia per l'affidamento del servizio parcheggio a pagamento.
In particolare:
- dal 1998 al 31/10/2011 ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, con contratti a termine reiteratamente prorogati, svol
[...]
- dal 14/11/2011 al 12/12/2015 ha lavorato alle dipendenze della agenzia fornitrice CP_3 di lavoro temporaneo nei confronti della (azienda m ta del comune di CP_4
Foggia che ha gestito le aree di sosta tar 011 al 2015), con contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato reiteratamente prorogati, svolgendo mansioni di ausiliario del traffico;
- dal 15/12/2015 al 12/06/2023 ha lavorato alle dipendenze della Controparte_5 con contratto a tempo indeterminato part-time (20 ore setti RA, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio (docc. 1-2).
All'esito della procedura di licenziamento collettivo conclusasi in data 27/07/2022 (doc. 6), la precedente affidataria del servizio, comunicava ai lavoratori Controparte_5
l rapporto di lavoro per cessazione dell'appalto relativo alla gestione della sosta tariffata del Comune di Foggia, a far data dal 30/09/2022 al termine del periodo di preavviso.
Nel febbraio 2023, la società odierna resistente, subentrata nella gestione del servizio, a seguito di breve colloquio da remoto, confermava il rapporto di lavoro a soli 31 lavoratori su un totale di 66, escludendone, dunque, 35, tra cui il ricorrente;
il quale, pertanto, lamentava violazione della c.d. clausola sociale disciplinata dall'art. 50, d.lgs. n. 50/2016 e richiamata dal bando di gara per l'affidamento del servizio parcheggio.
2 Lamentava altresì, il ricorrente, la mancata predeterminazione dei criteri di scelta nella selezione del personale, con conseguente violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza.
Premesso tutto quanto innanzi, il ricorrente concludeva nei termini sopra riportati.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda, contestando:
- l'esistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro e l'ammissibilità della domanda, per non avere impugnato il licenziamento comminato dal gestore uscente (rif. Cass, 8039/2022 e Consiglio di Stato 4539/2022);
- il fondamento della domanda basata sull'inesistente obbligo- in capo ad essa convenuta- di assorbire la totalità dei lavoratori precedentemente occupati presso CO Parcking Italia s.p.a., essendo inapplicabili le sopravvenute disposizioni del d.l.vo 31 marzo 2023 nr. 36; essendo la resistente, nella fattispecie, tenuta alla (solo eventuale) assunzione prioritaria dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto, obbligo evidentemente portato della esistenza di nuove assunzioni (nella specie non effettuate); rif. Appello Cagliari, 26-4-2023 nr. 67) tuttavia non oggetto di un obbligo a carico della convenuta;
- l'esistenza del diritto all'assunzione per non avere violato nessuna delle norme legislative e/o contrattuali richiamate in ricorso e per avere applicato i criteri di buona fede, correttezza e trasparenza;
l'applicabilità dei criteri di scelta invocati ex adverso in aggiunta a quelli di buona fede, correttezza e trasparenza;
a tale riguardo richiamando la scheda compilata dal ricorrente (all. 3) dalla quale lo stesso risultava non idoneo allo svolgimento di mansioni pertinenti al servizio di gestione dei parcheggi pubblici senza custodia, non avendo nell'atto in questione spuntato le voci pertinenti alla capacità di utilizzo dei dispositivi palmari, alla gestione del front offiice e del back office con riguardo alle procedure di pagamento delle penali, alla rendicontazione degli incassi , alle attività di svuotamento delle monete nei parcometri, all'utilizzo del software per la gestione degli impianti di automazione a barriera e delle casse automatiche;
tutte attività indispensabili per lo svolgimento del servizio di gestione della sosta a pagamento.
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla ricostruzione della posizione previdenziale.
Matura per la decisione, la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Lo scrivente ha deciso questione del tutto analoga con sentenza 1149/2025, dalla quale non vi è ragione di discostarsi ed alla quale ci si riporta senza inutili parafrasi.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla resistente.
Intanto la procedura di licenziamento collettivo- che ha attinto anche il ricorrente in data 28- 7-2022- ha avuto causa nella cessazione dell'appalto avente ad oggetto la gestione del servizio di sosta a pagamento nel comune di Foggia, con effetto dalla data (di seguito oggetto di proroghe, ultima delle quali quella dal 1° al 13 giugno 2023) indicata in atti. Se tale era la causale del licenziamento non si vede per quale motivo il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il licenziamento.
Tra le altre, Cassazione 2315/2020 ha osservato che i lavoratori non avevano alcun onere di far precedere l'impugnativa del licenziamento collettivo intimato…….da una impugnativa dei
3 pretesi recessi…..che si assumono essere stati intimati dalla impresa che aveva cessato l'appalto l'anno precedente. Infatti l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza…..
Altro è allora il diritto alla conservazione del posto di lavoro, altro quello ad essere assunto dal nuovo appaltatore.
Quella invocata dal ricorrente è infatti una assunzione ex novo a carico della società resistente, rispetto alla quale il precedente rapporto di lavoro (definitosi con un licenziamento non impugnato dal ricorrente) è mero antecedente causale dell'invocata tutela. Sul punto la Cassazione ha più volte evidenziato che non vi è continuità tra i rapporti e che……la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo (si badi) rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.
La procedura prevista dalle parti collettive al fine di tutela dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti, di regola le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, ma non è destinata ad incidere sul piano del rapporto individuale di lavoro;
la tutela apprestata mediante la disciplina collettiva non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso (Cass. n. 5601/2023, n. 29922/2018, n. 12613/2007).
E pertanto la tutela apprestata dalla disciplina collettiva “non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso”.
Il ricorrente lamenta che la società convenuta, su un totale di 66 lavoratori già in carico ad impegnati nell'appalto di seguito affidato alla odierna resistente, ne abbia CP_5 esito di un colloquio e della compilazione di una scheda informativa) solo 31 (tra i quali l'attore del presente giudizio); ciò in violazione della clausola sociale.
Aderendo alla giurisprudenza dell'Ufficio va anzitutto rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia (doc. 10), all'art. 13 stabilisce che “al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81”,
Sicchè si tratta di verificare se la assunzione prioritaria (dei lavoratori esclusi) sia un fatto eventuale, condizionato alla scelta dell'imprenditore subentrante di effettuare nuove assunzioni o se, invece, vincoli lo stesso nei termini invocati dal ricorrente, per il quale l'assunzione dei lavoratori impegnati nel precedente appalto è in ogni caso dovuta per tutte le unità.
La portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.
4 La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)" (così Cons. Stato n. 2078/2017, come richiamata da Cons. Stato n. 272/2018).
La libertà di iniziativa economica implica allora che ciascun imprenditore sia libero di organizzare la propria impresa come meglio ritiene, per cui la clausola in questione va interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente e prevedendo che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, vada armonizzato con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Per Cassazione civile sez. lav., 10/01/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 10/01/2018), n.341) le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. 6^, 27 novembre 2014, n. 5890; nonchè, ex multis: T.A.R. Piemonte Torino Sez. 1^, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. 1^, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. 2^, 9 novembre 2012, n. 672).
Ed infatti il Capitolato Speciale- a quel fine- prevede che il personale impiegato deve essere in ogni caso idoneo per quantità, qualifica e professionalità, a svolgere le attività e le operazioni contemplate nel presente capitolato…..
In generale, l'eventuale "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, rappresenta un fatto impeditivo, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere allegato e dimostrato dall'impresa subentrante.
La resistente- al fine della prova del fatto impeditivo su di essa incombente- rimanda esclusivamente alla scheda di valutazione (all. 3) redatta dall'odierno ricorrente (…..Dalle informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (all. 3), è risultato che lo stesso è del tutto sprovvisto delle competenze finalizzate all'espletamento delle mansioni ritenute dalla nuova aggiudicataria necessarie per lo svolgimento del servizio di
5 gestione dei parcheggi pubblici in superfici e in struttura, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Foggia. Ed invero, quest'ultimo non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte:
- la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
- la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
- la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
- l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante. Per il corretto e regolare funzionamento dell'impianto automatizzato a barriera, utilizzato nei parcheggi adibiti all'espletamento del servizio, è necessario che il personale addetto alle mansioni di “Cassiere/supervisore parcheggio” sia in grado di utilizzare il software gestionale che consente l'apertura e la chiusura delle barriere, il rilascio degli abbonamenti per accedere al parcheggio, la chiusura di cassa da registrare nel sistema, nonché di intervenire in caso di blocco e/o malfunzionamento degli impianti (barriere veicolari, colonne ticket di ingresso e uscita, cassa automatica) per garantire il corretto flusso veicolare all'interno del parcheggio. Si tratta di attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio di gestione della sosta a pagamento, anche in considerazione del fatto che la resistente provvede con il proprio personale all'uopo impiegato, alla manutenzione delle barriere e delle casse automatiche, come risulta dal secondo stralcio dell'Offerta tecnica - all. 2 bis - presentata in sede di gara. La stessa, pertanto, non ha proceduto all'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava assolutamente privo dei requisiti per svolgere il servizio aggiudicato. Il confronto della scheda di selezione compilata dal ricorrente con le schede compilate dai lavoratori assunti si rivela del tutto inutile ai fini di Controparte, e non fa che confermare la legittimità della scelta della resistente di non procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava del tutto privo delle competenze per svolgere il servizio aggiudicato…..).
Parte resistente ha versato in atti (all. 3, scheda Salvatore per selezione personale ) la sola scheda compilata dal ricorrente in occasione del colloquio finalizzato alla selezione;
non pure, tuttavia, quelle degli altri lavoratori (in particolare di quelli assunti).
Sotto tale profilo la memoria di costituzione della resistente (onerata come detto della prova del fatto impeditivo) si limita al richiamo alla informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (………Dalle informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (all. 3), è risultato che lo stesso è del tutto sprovvisto delle competenze finalizzate all'espletamento delle mansioni ritenute dalla nuova aggiudicataria necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici in superfici e in struttura, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Foggia. Ed invero, quest'ultimo non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte: la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante….. ) senza tuttavia dare conto, nemmeno sommario, dei parametri utilizzati per la valutazione della maggiore qualificazione e della maggiore idoneità degli altri 31 lavoratori assunti all'esito della medesima verifica.
Ciò è sufficiente all'accoglimento della domanda principale proposta dal ricorrente, il quale ha pertanto diritto all'assunzione alle dipendenze della resistente, con decorrenza dalla data del
6 subentro nell'appalto (e quindi dal 13-6-2023) con la qualifica equivalente a quella ricoperta presso CO (operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio) ed a condizioni economiche e normative equivalenti, in considerazione del fatto che la resistente non applica il CCNL RA (la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto)
Nella specie, alcun dubbio è stato sollevato dal ricorrente in ordine alla coerenza del diverso C.C.N.L. applicato dalla subentrante (ovvero il C.C.N.L. Terziario Confcommercio) rispetto all'oggetto dell'appalto.
Non può, invece, trovare accoglimento il capo di domanda relativo alla anzianità di servizio.
L'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli RA 2004- 2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato
“Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 17- 18, fascicolo di parte ricorrente). Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n. 2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”.
In ordine alla domanda risarcitoria, il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (parcheggiatore), maturate a decorrere dal 13.6.2023 (data di subentro della GPS) fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, compensate in misura del 20% in ragione dell'esito relativo al capo di domanda relativo alla anzianità di servizio.
PQM
7 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 all'assunzione alle dipendenze della resistente a far Controparte_1 data dal 13.6.2023, mediante contratto di lav e con inquadramento equivalente, in forza del C.C.N.L. applicato dalla società resistente, a quello di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio;
- condanna la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura corrispondete alle retribuzioni maturate dal 13-6-2023 e sino all'attualità, da calcolarsi secondo i parametri del CCNL di settore applicato dalla resistente;
con accessori come per legge;
- condanna la parte soccombente al pagamento dell'80% delle spese di lite che, entro tale percentuale, liquida in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione al difensore antistatario;
compensa il residuo 20%.
Foggia, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
udienza del 30/09/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Severino Antonucci, all'esito della discussione orale, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SOCCIO Parte_1 C.F._1
ricorrente e
, in persona del L.R. pro tempore rappresentat_ e Controparte_1 difes_ dall'Avv. LA BARBERA MARIA resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di discussione
Premesso
Con atto depositato il 12/12/2024 Con atto depositato il Parte_1
12/12/2024, ha adito accertare e dichiarare, in Parte_2 applicazione e contenuta negli atti di gara, nella disciplina legale e nella contrattazione collettiva applicata al rapporto di lavoro del ricorrente, il diritto del sig. Pt_2
alla assunzione a tempo indeterminato o prosecuzione del rapporto di lavoro con la
[...] [...]
e per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1 sentante pro tempore, l'assu di lavoro del ricorrente a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CCNL RA, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL RA, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge. 2) in ogni caso, accertare e dichiarare la violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza, nonché
1 la omessa predeterminazione e/o rispetto dei criteri di scelta nella selezione del personale da parte della e, per l'effetto, ordinare alla Controparte_1 Controparte_1 entante pro tempore, il ripri
[...] ricorrente o l'assunzione a tempo indeterminato dello stesso a far data dal 13/06/2023, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio, parametro 116, del CCNL RA, con riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e di tutte le condizioni normative ed economiche in godimento al momento del cambio di appalto e con applicazione del CCNL RA, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
in ogni caso condannare quest'ultima al risarcimento del danno secondo equità nella misura che il giudice riterrà di giustizia. 3) in via subordinata, condannare la alla assunzione a tempo indeterminato del Controparte_1 ricorrente a far data dal 13/06/2023 con inquadramento corrispondente a quello precedente, in forza del CCNL lavoro applicato, con conseguente condanna della società resistente al risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni medio tempore maturate dalla data del 13/06/2023 sino all'effettivo ripristino del rapporto o assunzione, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali nonché interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge….e con vittoria di spese.
Esponeva di aver lavorato sin dal 1998 per le varie società che si erano succedute quali aggiudicatarie degli appalti banditi dal Comune di Foggia per l'affidamento del servizio parcheggio a pagamento.
In particolare:
- dal 1998 al 31/10/2011 ha lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, con contratti a termine reiteratamente prorogati, svol
[...]
- dal 14/11/2011 al 12/12/2015 ha lavorato alle dipendenze della agenzia fornitrice CP_3 di lavoro temporaneo nei confronti della (azienda m ta del comune di CP_4
Foggia che ha gestito le aree di sosta tar 011 al 2015), con contratti di lavoro di somministrazione a tempo determinato reiteratamente prorogati, svolgendo mansioni di ausiliario del traffico;
- dal 15/12/2015 al 12/06/2023 ha lavorato alle dipendenze della Controparte_5 con contratto a tempo indeterminato part-time (20 ore setti RA, con qualifica di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio (docc. 1-2).
All'esito della procedura di licenziamento collettivo conclusasi in data 27/07/2022 (doc. 6), la precedente affidataria del servizio, comunicava ai lavoratori Controparte_5
l rapporto di lavoro per cessazione dell'appalto relativo alla gestione della sosta tariffata del Comune di Foggia, a far data dal 30/09/2022 al termine del periodo di preavviso.
Nel febbraio 2023, la società odierna resistente, subentrata nella gestione del servizio, a seguito di breve colloquio da remoto, confermava il rapporto di lavoro a soli 31 lavoratori su un totale di 66, escludendone, dunque, 35, tra cui il ricorrente;
il quale, pertanto, lamentava violazione della c.d. clausola sociale disciplinata dall'art. 50, d.lgs. n. 50/2016 e richiamata dal bando di gara per l'affidamento del servizio parcheggio.
2 Lamentava altresì, il ricorrente, la mancata predeterminazione dei criteri di scelta nella selezione del personale, con conseguente violazione dei criteri di buona fede, correttezza e trasparenza.
Premesso tutto quanto innanzi, il ricorrente concludeva nei termini sopra riportati.
Si costituiva la parte resistente chiedendo il rigetto della domanda, contestando:
- l'esistenza del diritto del ricorrente alla prosecuzione del rapporto di lavoro e l'ammissibilità della domanda, per non avere impugnato il licenziamento comminato dal gestore uscente (rif. Cass, 8039/2022 e Consiglio di Stato 4539/2022);
- il fondamento della domanda basata sull'inesistente obbligo- in capo ad essa convenuta- di assorbire la totalità dei lavoratori precedentemente occupati presso CO Parcking Italia s.p.a., essendo inapplicabili le sopravvenute disposizioni del d.l.vo 31 marzo 2023 nr. 36; essendo la resistente, nella fattispecie, tenuta alla (solo eventuale) assunzione prioritaria dei lavoratori già impiegati nel precedente appalto, obbligo evidentemente portato della esistenza di nuove assunzioni (nella specie non effettuate); rif. Appello Cagliari, 26-4-2023 nr. 67) tuttavia non oggetto di un obbligo a carico della convenuta;
- l'esistenza del diritto all'assunzione per non avere violato nessuna delle norme legislative e/o contrattuali richiamate in ricorso e per avere applicato i criteri di buona fede, correttezza e trasparenza;
l'applicabilità dei criteri di scelta invocati ex adverso in aggiunta a quelli di buona fede, correttezza e trasparenza;
a tale riguardo richiamando la scheda compilata dal ricorrente (all. 3) dalla quale lo stesso risultava non idoneo allo svolgimento di mansioni pertinenti al servizio di gestione dei parcheggi pubblici senza custodia, non avendo nell'atto in questione spuntato le voci pertinenti alla capacità di utilizzo dei dispositivi palmari, alla gestione del front offiice e del back office con riguardo alle procedure di pagamento delle penali, alla rendicontazione degli incassi , alle attività di svuotamento delle monete nei parcometri, all'utilizzo del software per la gestione degli impianti di automazione a barriera e delle casse automatiche;
tutte attività indispensabili per lo svolgimento del servizio di gestione della sosta a pagamento.
In corso di causa il ricorrente ha rinunciato al capo di domanda relativo alla ricostruzione della posizione previdenziale.
Matura per la decisione, la causa è trattenuta in decisione all'esito della discussione delle parti.
Osserva
Lo scrivente ha deciso questione del tutto analoga con sentenza 1149/2025, dalla quale non vi è ragione di discostarsi ed alla quale ci si riporta senza inutili parafrasi.
Non è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda sollevata dalla resistente.
Intanto la procedura di licenziamento collettivo- che ha attinto anche il ricorrente in data 28- 7-2022- ha avuto causa nella cessazione dell'appalto avente ad oggetto la gestione del servizio di sosta a pagamento nel comune di Foggia, con effetto dalla data (di seguito oggetto di proroghe, ultima delle quali quella dal 1° al 13 giugno 2023) indicata in atti. Se tale era la causale del licenziamento non si vede per quale motivo il ricorrente avrebbe dovuto impugnare il licenziamento.
Tra le altre, Cassazione 2315/2020 ha osservato che i lavoratori non avevano alcun onere di far precedere l'impugnativa del licenziamento collettivo intimato…….da una impugnativa dei
3 pretesi recessi…..che si assumono essere stati intimati dalla impresa che aveva cessato l'appalto l'anno precedente. Infatti l'estinzione del rapporto di lavoro con l'imprenditore uscente e l'assunzione dei lavoratori presso l'imprenditore subentrante si collocano, in via di principio, su piani di reciproca indifferenza…..
Altro è allora il diritto alla conservazione del posto di lavoro, altro quello ad essere assunto dal nuovo appaltatore.
Quella invocata dal ricorrente è infatti una assunzione ex novo a carico della società resistente, rispetto alla quale il precedente rapporto di lavoro (definitosi con un licenziamento non impugnato dal ricorrente) è mero antecedente causale dell'invocata tutela. Sul punto la Cassazione ha più volte evidenziato che non vi è continuità tra i rapporti e che……la scelta effettuata dal lavoratore per la costituzione di un nuovo (si badi) rapporto con la società subentrante nell'appalto di servizi non implica, di per sè, rinuncia all'impugnazione dell'atto di recesso, dovendosi escludere che si possa desumere la rinuncia del lavoratore ad impugnare il licenziamento o l'acquiscenza al medesimo dal reperimento di una nuova occupazione, temporanea o definitiva, non rivelandosi, in tale scelta, in maniera univoca, ancorchè implicita, la sicura intenzione del lavoratore di accettare l'atto risolutivo.
La procedura prevista dalle parti collettive al fine di tutela dell'occupazione per l'ipotesi di cambio appalto, mediante la costituzione ex novo di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto, si pone sul piano dei rapporti fra i soggetti stipulanti, di regola le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali, ma non è destinata ad incidere sul piano del rapporto individuale di lavoro;
la tutela apprestata mediante la disciplina collettiva non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso (Cass. n. 5601/2023, n. 29922/2018, n. 12613/2007).
E pertanto la tutela apprestata dalla disciplina collettiva “non esclude, ma si aggiunge, a quella apprestata a favore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che ha intimato il licenziamento, con i limiti posti dalla legge all'esercizio del suo potere di recesso”.
Il ricorrente lamenta che la società convenuta, su un totale di 66 lavoratori già in carico ad impegnati nell'appalto di seguito affidato alla odierna resistente, ne abbia CP_5 esito di un colloquio e della compilazione di una scheda informativa) solo 31 (tra i quali l'attore del presente giudizio); ciò in violazione della clausola sociale.
Aderendo alla giurisprudenza dell'Ufficio va anzitutto rilevato che il Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della sosta a pagamento nella città di Foggia (doc. 10), all'art. 13 stabilisce che “al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di concessione è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione del C.C.N.L. di settore, di cui all'art. 51 D. Lgs. 15 giugno 2015 n.81”,
Sicchè si tratta di verificare se la assunzione prioritaria (dei lavoratori esclusi) sia un fatto eventuale, condizionato alla scelta dell'imprenditore subentrante di effettuare nuove assunzioni o se, invece, vincoli lo stesso nei termini invocati dal ricorrente, per il quale l'assunzione dei lavoratori impegnati nel precedente appalto è in ogni caso dovuta per tutte le unità.
La portata della clausola sociale va interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti limitativa della platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost.
4 La c.d. clausola sociale deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, risultando altrimenti essa lesiva della concorrenza, scoraggiando la partecipazione alla gara e limitando ultroneamente la platea dei partecipanti, nonché atta a ledere la libertà d'impresa, riconosciuta e garantita dall'art. 41 Cost., che sta a fondamento dell'autogoverno dei fattori di produzione e dell'autonomia di gestione propria dell'archetipo del contratto di appalto, sicché tale clausola deve essere interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica e, comunque, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente;
conseguentemente l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante;
i lavoratori, che non trovano spazio nell'organigramma dell'appaltatore subentrante e che non vengano ulteriormente impiegati dall'appaltatore uscente in altri settori, sono destinatari delle misure legislative in materia di ammortizzatori sociali;
la clausola non comporta invece alcun obbligo per l'impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Cons. Stato, III, n. 1255/2016; n. 5598/2015; vedi anche, IV, n. 2433/2016)" (così Cons. Stato n. 2078/2017, come richiamata da Cons. Stato n. 272/2018).
La libertà di iniziativa economica implica allora che ciascun imprenditore sia libero di organizzare la propria impresa come meglio ritiene, per cui la clausola in questione va interpretata in modo da non limitare la libertà di iniziativa economica, evitando di attribuirle un effetto automaticamente e rigidamente escludente e prevedendo che l'obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell'appaltatore uscente, nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, vada armonizzato con l'organizzazione di impresa prescelta dall'imprenditore subentrante.
Per Cassazione civile sez. lav., 10/01/2018, (ud. 27/09/2017, dep. 10/01/2018), n.341) le legittime esigenze sociali cui è finalizzata la clausola devono essere bilanciate da una adeguata tutela della libertà di concorrenza, anche nella forma della libertà imprenditoriale degli operatori economici potenziali aggiudicatari, i quali assumono un mero obbligo di prioritario assorbimento e utilizzo del personale già impiegato dal precedente affidatario per il periodo di durata dell'appalto, subordinatamente alla compatibilità con l'organizzazione d'impresa dell'appaltatore subentrante (arg. ex: Cons. Stato Sez. 6^, 27 novembre 2014, n. 5890; nonchè, ex multis: T.A.R. Piemonte Torino Sez. 1^, 9 gennaio 2015, n. 23, T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. 1^, 2 gennaio 2015, n. 6, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna Sez. 2^, 9 novembre 2012, n. 672).
Ed infatti il Capitolato Speciale- a quel fine- prevede che il personale impiegato deve essere in ogni caso idoneo per quantità, qualifica e professionalità, a svolgere le attività e le operazioni contemplate nel presente capitolato…..
In generale, l'eventuale "non armonizzabilità" delle posizioni lavorative ricoperte dai dipendenti dell'impresa uscente con l'organizzazione aziendale dell'impresa subentrante, se dovuta a innovazioni tecnologiche o a ristrutturazioni organizzative del servizio, rappresenta un fatto impeditivo, che, pertanto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., deve essere allegato e dimostrato dall'impresa subentrante.
La resistente- al fine della prova del fatto impeditivo su di essa incombente- rimanda esclusivamente alla scheda di valutazione (all. 3) redatta dall'odierno ricorrente (…..Dalle informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (all. 3), è risultato che lo stesso è del tutto sprovvisto delle competenze finalizzate all'espletamento delle mansioni ritenute dalla nuova aggiudicataria necessarie per lo svolgimento del servizio di
5 gestione dei parcheggi pubblici in superfici e in struttura, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Foggia. Ed invero, quest'ultimo non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte:
- la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
- la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
- la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
- l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante. Per il corretto e regolare funzionamento dell'impianto automatizzato a barriera, utilizzato nei parcheggi adibiti all'espletamento del servizio, è necessario che il personale addetto alle mansioni di “Cassiere/supervisore parcheggio” sia in grado di utilizzare il software gestionale che consente l'apertura e la chiusura delle barriere, il rilascio degli abbonamenti per accedere al parcheggio, la chiusura di cassa da registrare nel sistema, nonché di intervenire in caso di blocco e/o malfunzionamento degli impianti (barriere veicolari, colonne ticket di ingresso e uscita, cassa automatica) per garantire il corretto flusso veicolare all'interno del parcheggio. Si tratta di attività tutte indispensabili per lo svolgimento del servizio di gestione della sosta a pagamento, anche in considerazione del fatto che la resistente provvede con il proprio personale all'uopo impiegato, alla manutenzione delle barriere e delle casse automatiche, come risulta dal secondo stralcio dell'Offerta tecnica - all. 2 bis - presentata in sede di gara. La stessa, pertanto, non ha proceduto all'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava assolutamente privo dei requisiti per svolgere il servizio aggiudicato. Il confronto della scheda di selezione compilata dal ricorrente con le schede compilate dai lavoratori assunti si rivela del tutto inutile ai fini di Controparte, e non fa che confermare la legittimità della scelta della resistente di non procedere all'instaurazione del rapporto di lavoro con il ricorrente, in quanto quest'ultimo risultava del tutto privo delle competenze per svolgere il servizio aggiudicato…..).
Parte resistente ha versato in atti (all. 3, scheda Salvatore per selezione personale ) la sola scheda compilata dal ricorrente in occasione del colloquio finalizzato alla selezione;
non pure, tuttavia, quelle degli altri lavoratori (in particolare di quelli assunti).
Sotto tale profilo la memoria di costituzione della resistente (onerata come detto della prova del fatto impeditivo) si limita al richiamo alla informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (………Dalle informazioni risultanti dalla scheda per la selezione del personale compilata dal ricorrente (all. 3), è risultato che lo stesso è del tutto sprovvisto delle competenze finalizzate all'espletamento delle mansioni ritenute dalla nuova aggiudicataria necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione dei parcheggi pubblici in superfici e in struttura, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Foggia. Ed invero, quest'ultimo non ha spuntato nessuna delle competenze appresso descritte: la capacità di utilizzo dei palmari per la verifica della sosta;
la gestione del front-office e del back-office, relativamente alle procedure per il pagamento delle penali e la rendicontazione degli incassi e del ciclo delle penali;
la capacità di provvedere alle operazioni di svuotamento delle monete dei parcometri;
l'utilizzo del software per la gestione e la supervisione degli impianti di automazione a barriera, comprendente la manutenzione ordinaria delle barriere e delle casse automatiche, nonché lo svuotamento degli incassi e la ricarica del contante….. ) senza tuttavia dare conto, nemmeno sommario, dei parametri utilizzati per la valutazione della maggiore qualificazione e della maggiore idoneità degli altri 31 lavoratori assunti all'esito della medesima verifica.
Ciò è sufficiente all'accoglimento della domanda principale proposta dal ricorrente, il quale ha pertanto diritto all'assunzione alle dipendenze della resistente, con decorrenza dalla data del
6 subentro nell'appalto (e quindi dal 13-6-2023) con la qualifica equivalente a quella ricoperta presso CO (operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio) ed a condizioni economiche e normative equivalenti, in considerazione del fatto che la resistente non applica il CCNL RA (la scelta del contratto collettivo da applicare rientra nelle prerogative di organizzazione dell'imprenditore e nella libertà negoziale delle parti, col solo limite che esso risulti coerente con l'oggetto dell'appalto)
Nella specie, alcun dubbio è stato sollevato dal ricorrente in ordine alla coerenza del diverso C.C.N.L. applicato dalla subentrante (ovvero il C.C.N.L. Terziario Confcommercio) rispetto all'oggetto dell'appalto.
Non può, invece, trovare accoglimento il capo di domanda relativo alla anzianità di servizio.
L'art. 7 dell'Accordo sottoscritto il 18.11.2004 per il rinnovo del C.C.N.L. degli RA 2004- 2007, richiamato dall'art. 16 del C.C.N.L. 28.11.2015 e rubricato
“Clausola sociale”, prevede espressamente che “In caso di subentro di azienda a qualunque titolo, anche a seguito dell'espletamento di procedure di affidamento concorsuale dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento all'impresa subentrante del personale a quel momento occupato in quella cessante è disciplinato dall'art. 26 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148. Al personale interessato verrà conservato il trattamento economico e normativo e l'inquadramento rivenienti dal c.c.n.l. 23 luglio 1976 e successivi accordi nazionali modificativi ed integrativi. Viene inoltre assicurata, ai sensi dell'art. 2, punto 11 dell'accordo nazionale 27 novembre 2000 l'anzianità maturata nell'azienda di provenienza” (cfr., docc. 17- 18, fascicolo di parte ricorrente). Come rimarcato dalla Corte territoriale in una fattispecie affine (App. Bari-Sez. Lav., 18.11.2022, n. 2099), “Tale ultima disposizione è dunque quella che disciplina espressamente la garanzia della continuità dell'anzianità nell'ipotesi di successione di appalto (trasferimento d'impresa) e, nello specifico, tale tutela viene riconosciuta non in maniera indiscriminata, bensì secondo le modalità di cui all'art. 2 punto 11) dell'accordo nazionale 27.11.10, che espressamente prevede che “sarà computata l'anzianità specifica acquisita in altre aziende del settore solo nei casi previsti all'art. 18, comma 2, lett. e) legge n. 422 del 1997 e dall'art. 2112 c.c., come novellato dall'art. 47, terzo comma legge n. 428 del 1990”: in altri termini, l'anzianità specifica pregressa trova riconoscimento (e dunque consente l'accesso alla rivendicazione del diritto ai maturati scatti di anzianità) solo nell'ipotesi di trasferimento d'azienda (2112 c.c.) e non di mera successione nel contratto d'appalto con assunzione ex novo come nel caso di specie”.
In ordine alla domanda risarcitoria, il datore di lavoro, che ritardi ingiustificatamente l'assunzione del lavoratore, è tenuto a risarcire il danno che questi ha subito durante tutto il periodo in cui si è protratta l'inadempienza datoriale, a far data dalla domanda di assunzione. Tale pregiudizio deve essere determinato, senza necessità di una specifica prova da parte del lavoratore, sulla base del complesso retributivo che il richiedente avrebbe potuto conseguire, ove tempestivamente assunto, salvo che il datore di lavoro adempia all'onere, interamente gravante su di lui, di provare che, nelle more, il lavoratore abbia avuto altra attività lavorativa”. Al ricorrente spetta, dunque, anche il risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni, da quantificarsi secondo le previsioni di cui al C.C.N.L. di settore applicato dalla parte resistente e tenendo conto delle mansioni e della qualifica rivestite dal lavoratore (parcheggiatore), maturate a decorrere dal 13.6.2023 (data di subentro della GPS) fino alla data di effettiva assunzione, oltre accessori come per legge.
Le spese seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo, compensate in misura del 20% in ragione dell'esito relativo al capo di domanda relativo alla anzianità di servizio.
PQM
7 Il Tribunale di Foggia, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda come in intestazione proposta così dispone:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto di Parte_1 all'assunzione alle dipendenze della resistente a far Controparte_1 data dal 13.6.2023, mediante contratto di lav e con inquadramento equivalente, in forza del C.C.N.L. applicato dalla società resistente, a quello di operatore di parcheggio, cassiere/supervisore parcheggio;
- condanna la resistente al risarcimento dei danni in favore del ricorrente nella misura corrispondete alle retribuzioni maturate dal 13-6-2023 e sino all'attualità, da calcolarsi secondo i parametri del CCNL di settore applicato dalla resistente;
con accessori come per legge;
- condanna la parte soccombente al pagamento dell'80% delle spese di lite che, entro tale percentuale, liquida in € 3.200,00 per onorari, oltre spese generali (15%) IVA e CPA come per legge. Con attribuzione al difensore antistatario;
compensa il residuo 20%.
Foggia, 30 settembre 2025
Il Giudice
dott. Severino Antonucci
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