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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ancona, sez. I, sentenza 24/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ancona |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricor._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - Ancona - Lungomare Vanvitelli 5 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18226RU DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18226RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 305100-117-2025 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 17/02/2026 Pag. 1/5 RICHIESTE DELLE PARTI: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento definitivo prot. n. 18226/RU dell'11 agosto 2025, notificato in data 12 agosto 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM
Marche 1 procedeva alla rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 19357F del 20 settembre 2022, presentata dalla società Ricor._1 S.r.l., contestualmente irrogando la sanzione amministrativa con atto n. 305100-117-2025.
L'Ufficio riteneva che parte delle merci dichiarate alla voce doganale 8302420090 quali “maniglie per mobili” dovessero essere ricondotte alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con conseguente applicazione del dazio ordinario e del dazio antidumping previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/546. La società contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso, deducendo l'erroneità della riclassificazione operata dall'Amministrazione e sostenendo che i beni importati costituissero maniglie finite, sottoposte a specifiche lavorazioni in Luogo_1 (taglio, foratura, fresatura, spazzolatura, colorazione e trattamenti superficiali), tali da conferire loro caratteristiche oggettive proprie della ferramenta per mobili, non assimilabili a semplici profilati estrusi.
La ricorrente contestava inoltre la rilevanza, ai fini della presente controversia, di precedenti ravvedimenti operosi relativi ad altre importazioni, sostenendo che ciascuna dichiarazione doganale costituisce fatto autonomo e che il ravvedimento non implica riconoscimento della violazione per operazioni diverse e successive. In corso di causa la società depositava altresì informazioni tariffarie vincolanti rilasciate da autorità doganali dell'Unione, riferite a prodotti ritenuti analoghi, classificati alla voce 8302.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane, insistendo per il rigetto del ricorso e ribadendo che la classificazione deve avvenire sulla base delle caratteristiche oggettive del bene, evidenziando come i prodotti presentassero sezione costante lungo tutta la loro lunghezza, elemento tipico dei profilati di alluminio. Pag. 2/5 Con memoria illustrativa del 3 febbraio 2026 l'Ufficio dava atto che la società aveva provveduto alla definizione agevolata dell'atto sanzionatorio, mediante pagamento in misura ridotta, sostenendo pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione limitatamente alla parte relativa alle sanzioni.
All'udienza del 16 febbraio 2026 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. La Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene alla legittimità della riclassificazione doganale operata dall'Amministrazione in relazione a merci di provenienza cinese dichiarate come maniglie per mobili alla voce 8302420090 e ricondotte dall'Ufficio alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento
(UE) n. 2021/546.
In via preliminare deve rilevarsi che l'atto sanzionatorio n. 305100-117-2025 risulta definito dalla società mediante pagamento in misura agevolata ai sensi del D.Lgs. n.
472/1997. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento della sanzione in misura ridotta determina la definizione irrevocabile del rapporto sanzionatorio, con conseguente preclusione di ogni ulteriore sindacato sul punto. Pertanto, il thema decidendum resta circoscritto alla sola debenza dei maggiori diritti doganali accertati. Nel merito, la questione giuridica è identica a quella già esaminata da questa Corte in precedenti giudizi aventi ad oggetto importazioni analoghe effettuate dalla medesima società.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la classificazione doganale deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene al momento dell'importazione, come risultanti dal testo delle voci e delle note della nomenclatura combinata, indipendentemente dall'uso soggettivamente previsto dall'importatore.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che i prodotti oggetto di contestazione sono manufatti in alluminio ottenuti per estrusione, caratterizzati da sezione costante lungo tutta la lunghezza. Le lavorazioni successive indicate dalla ricorrente – quali taglio a misura, Pag. 3/5 foratura, fresatura, spazzolatura, anodizzazione e trattamenti superficiali – non incidono sulla struttura essenziale del bene né eliminano la caratteristica tipica del profilato.
La permanenza della sezione costante costituisce elemento strutturale determinante ai fini della riconducibilità alla voce 7604, che contempla barre, aste e profilati di alluminio.
Le lavorazioni descritte, pur finalizzate a rendere il prodotto idoneo all'impiego quale maniglia, non comportano una trasformazione tale da conferirgli un'autonoma identità merceologica distinta dal profilato originario.
Le informazioni tariffarie vincolanti prodotte dalla ricorrente non assumono rilievo decisivo nel presente giudizio, in quanto riferite a fattispecie non coincidenti e comunque prive di efficacia retroattiva rispetto alla dichiarazione oggetto di causa.
Parimenti irrilevante è il richiamo al ravvedimento operoso effettuato in precedenti operazioni, il quale non incide sulla valutazione della legittimità dell'accertamento in esame, che deve essere autonomamente scrutinato sulla base delle caratteristiche oggettive delle merci qui considerate.
Non modificano le convinzioni di questa Corte le argomentazioni esposte nella memoria della parte contribuente depositata in vista dell'udienza. Infatti, il richiamo alle lavorazioni effettuate sui manufatti – taglio a misura, foratura, fresatura, spazzolatura, anodizzazione e trattamenti superficiali finalizzati anche alla conformità a standard di sicurezza – non è idoneo a dimostrare l'avvenuta trasformazione del prodotto in un bene dotato di autonoma identità merceologica rispetto al profilato originario. Tali interventi, pur rendendo il manufatto immediatamente utilizzabile quale maniglia, non incidono sulla sua struttura essenziale, che permane quella di un prodotto estruso caratterizzato da sezione costante lungo tutta la lunghezza, elemento qualificante della voce 7604.
Neppure può trovare applicazione la Regola generale 3 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, invocata dalla ricorrente, atteso che la priorità della voce più specifica presuppone la concreta riconducibilità del bene a due voci concorrenti. Nel caso in esame, invece, la voce relativa alla ferramenta per mobili non risulta applicabile sulla base delle sole caratteristiche oggettive del prodotto, ma postula una qualificazione fondata prevalentemente sulla destinazione funzionale, che assume rilievo solo quando non sia possibile determinare la classificazione in base ai dati strutturali del bene. Pag. 4/5 Quanto alle informazioni tariffarie vincolanti prodotte in corso di causa, esse non assumono carattere dirimente nel presente giudizio, sia perché prive di efficacia retroattiva rispetto alla dichiarazione oggetto di contestazione, sia perché riferite a fattispecie che non risultano identiche a quella qui scrutinata, restando in ogni caso la classificazione rimessa alla verifica concreta delle caratteristiche del prodotto importato. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che correttamente l'Ufficio abbia riclassificato le merci alla voce 7604299090, con applicazione del dazio antidumping previsto dalla normativa unionale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con riferimento alla pretesa relativa ai diritti doganali.
Per quanto riguarda le sanzioni irrogate non può escludersi un interesse processuale nella parte contribuente a ricorrere pur dopo averle pagate, sicché non appare inammissibile la domanda al riguardo, ma deve essere parimenti respinta nel merito.
Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alla spese processuali, in assenza di qualsivoglia ragione che possa giustificare la compensazione delle stesse. Tenuto conto, dunque, del valore della causa, dichiarato dalla parte ricorrente in €
67.385,00, della collocazione di tale valore rispetto alla fascia di appartenenza, dei parametri di legge, della natura pubblica dell'udienza, della riduzione del 20% in quanto vincitore è l'Ufficio e della semplicità delle questioni sottoposte al giudizio di questa
Corte, risulta congruo determinare le spese processuali per il presente giudizio nella misura complessiva di € 4.800,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio, che determina nella complessiva somma di €
4.800,00. Così deciso in Ancona il 16 febbraio 2026
Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
Pag. 5/5
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ANCONA Sezione 1, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CUTRONA SERGIO, Presidente e Relatore CIMINI CARLO, Giudice LAURINO ANDREA, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 443/2025 depositato il 28/11/2025
proposto da
Ricor._1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1 Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Marche 1 - Ancona - Lungomare Vanvitelli 5 60121 Ancona AN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18226RU DOGANE DAZI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 18226RU DOGANE IVA IMPORTAZIONE 2022
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. 305100-117-2025 DOGANE DAZI 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 67/2026 depositato il 17/02/2026 Pag. 1/5 RICHIESTE DELLE PARTI: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con avviso di accertamento definitivo prot. n. 18226/RU dell'11 agosto 2025, notificato in data 12 agosto 2025, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – UADM
Marche 1 procedeva alla rettifica della dichiarazione doganale Reg. 4 n. 19357F del 20 settembre 2022, presentata dalla società Ricor._1 S.r.l., contestualmente irrogando la sanzione amministrativa con atto n. 305100-117-2025.
L'Ufficio riteneva che parte delle merci dichiarate alla voce doganale 8302420090 quali “maniglie per mobili” dovessero essere ricondotte alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con conseguente applicazione del dazio ordinario e del dazio antidumping previsto dal Regolamento (UE) n. 2021/546. La società contribuente proponeva ricorso avverso il predetto avviso, deducendo l'erroneità della riclassificazione operata dall'Amministrazione e sostenendo che i beni importati costituissero maniglie finite, sottoposte a specifiche lavorazioni in Luogo_1 (taglio, foratura, fresatura, spazzolatura, colorazione e trattamenti superficiali), tali da conferire loro caratteristiche oggettive proprie della ferramenta per mobili, non assimilabili a semplici profilati estrusi.
La ricorrente contestava inoltre la rilevanza, ai fini della presente controversia, di precedenti ravvedimenti operosi relativi ad altre importazioni, sostenendo che ciascuna dichiarazione doganale costituisce fatto autonomo e che il ravvedimento non implica riconoscimento della violazione per operazioni diverse e successive. In corso di causa la società depositava altresì informazioni tariffarie vincolanti rilasciate da autorità doganali dell'Unione, riferite a prodotti ritenuti analoghi, classificati alla voce 8302.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Dogane, insistendo per il rigetto del ricorso e ribadendo che la classificazione deve avvenire sulla base delle caratteristiche oggettive del bene, evidenziando come i prodotti presentassero sezione costante lungo tutta la loro lunghezza, elemento tipico dei profilati di alluminio. Pag. 2/5 Con memoria illustrativa del 3 febbraio 2026 l'Ufficio dava atto che la società aveva provveduto alla definizione agevolata dell'atto sanzionatorio, mediante pagamento in misura ridotta, sostenendo pertanto l'inammissibilità dell'impugnazione limitatamente alla parte relativa alle sanzioni.
All'udienza del 16 febbraio 2026 le parti insistevano nelle rispettive conclusioni. La Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La controversia attiene alla legittimità della riclassificazione doganale operata dall'Amministrazione in relazione a merci di provenienza cinese dichiarate come maniglie per mobili alla voce 8302420090 e ricondotte dall'Ufficio alla voce 7604299090, relativa ai profilati di alluminio, con applicazione del dazio antidumping previsto dal Regolamento
(UE) n. 2021/546.
In via preliminare deve rilevarsi che l'atto sanzionatorio n. 305100-117-2025 risulta definito dalla società mediante pagamento in misura agevolata ai sensi del D.Lgs. n.
472/1997. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il versamento della sanzione in misura ridotta determina la definizione irrevocabile del rapporto sanzionatorio, con conseguente preclusione di ogni ulteriore sindacato sul punto. Pertanto, il thema decidendum resta circoscritto alla sola debenza dei maggiori diritti doganali accertati. Nel merito, la questione giuridica è identica a quella già esaminata da questa Corte in precedenti giudizi aventi ad oggetto importazioni analoghe effettuate dalla medesima società.
Secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la classificazione doganale deve fondarsi sulle caratteristiche e proprietà oggettive del bene al momento dell'importazione, come risultanti dal testo delle voci e delle note della nomenclatura combinata, indipendentemente dall'uso soggettivamente previsto dall'importatore.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che i prodotti oggetto di contestazione sono manufatti in alluminio ottenuti per estrusione, caratterizzati da sezione costante lungo tutta la lunghezza. Le lavorazioni successive indicate dalla ricorrente – quali taglio a misura, Pag. 3/5 foratura, fresatura, spazzolatura, anodizzazione e trattamenti superficiali – non incidono sulla struttura essenziale del bene né eliminano la caratteristica tipica del profilato.
La permanenza della sezione costante costituisce elemento strutturale determinante ai fini della riconducibilità alla voce 7604, che contempla barre, aste e profilati di alluminio.
Le lavorazioni descritte, pur finalizzate a rendere il prodotto idoneo all'impiego quale maniglia, non comportano una trasformazione tale da conferirgli un'autonoma identità merceologica distinta dal profilato originario.
Le informazioni tariffarie vincolanti prodotte dalla ricorrente non assumono rilievo decisivo nel presente giudizio, in quanto riferite a fattispecie non coincidenti e comunque prive di efficacia retroattiva rispetto alla dichiarazione oggetto di causa.
Parimenti irrilevante è il richiamo al ravvedimento operoso effettuato in precedenti operazioni, il quale non incide sulla valutazione della legittimità dell'accertamento in esame, che deve essere autonomamente scrutinato sulla base delle caratteristiche oggettive delle merci qui considerate.
Non modificano le convinzioni di questa Corte le argomentazioni esposte nella memoria della parte contribuente depositata in vista dell'udienza. Infatti, il richiamo alle lavorazioni effettuate sui manufatti – taglio a misura, foratura, fresatura, spazzolatura, anodizzazione e trattamenti superficiali finalizzati anche alla conformità a standard di sicurezza – non è idoneo a dimostrare l'avvenuta trasformazione del prodotto in un bene dotato di autonoma identità merceologica rispetto al profilato originario. Tali interventi, pur rendendo il manufatto immediatamente utilizzabile quale maniglia, non incidono sulla sua struttura essenziale, che permane quella di un prodotto estruso caratterizzato da sezione costante lungo tutta la lunghezza, elemento qualificante della voce 7604.
Neppure può trovare applicazione la Regola generale 3 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, invocata dalla ricorrente, atteso che la priorità della voce più specifica presuppone la concreta riconducibilità del bene a due voci concorrenti. Nel caso in esame, invece, la voce relativa alla ferramenta per mobili non risulta applicabile sulla base delle sole caratteristiche oggettive del prodotto, ma postula una qualificazione fondata prevalentemente sulla destinazione funzionale, che assume rilievo solo quando non sia possibile determinare la classificazione in base ai dati strutturali del bene. Pag. 4/5 Quanto alle informazioni tariffarie vincolanti prodotte in corso di causa, esse non assumono carattere dirimente nel presente giudizio, sia perché prive di efficacia retroattiva rispetto alla dichiarazione oggetto di contestazione, sia perché riferite a fattispecie che non risultano identiche a quella qui scrutinata, restando in ogni caso la classificazione rimessa alla verifica concreta delle caratteristiche del prodotto importato. Alla luce dei principi richiamati, deve ritenersi che correttamente l'Ufficio abbia riclassificato le merci alla voce 7604299090, con applicazione del dazio antidumping previsto dalla normativa unionale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato con riferimento alla pretesa relativa ai diritti doganali.
Per quanto riguarda le sanzioni irrogate non può escludersi un interesse processuale nella parte contribuente a ricorrere pur dopo averle pagate, sicché non appare inammissibile la domanda al riguardo, ma deve essere parimenti respinta nel merito.
Alla soccombenza nel giudizio deve seguire la condanna alla spese processuali, in assenza di qualsivoglia ragione che possa giustificare la compensazione delle stesse. Tenuto conto, dunque, del valore della causa, dichiarato dalla parte ricorrente in €
67.385,00, della collocazione di tale valore rispetto alla fascia di appartenenza, dei parametri di legge, della natura pubblica dell'udienza, della riduzione del 20% in quanto vincitore è l'Ufficio e della semplicità delle questioni sottoposte al giudizio di questa
Corte, risulta congruo determinare le spese processuali per il presente giudizio nella misura complessiva di € 4.800,00.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna la parte contribuente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Ufficio, che determina nella complessiva somma di €
4.800,00. Così deciso in Ancona il 16 febbraio 2026
Il Presidente del Collegio Dr. Sergio Cutrona
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