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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 9916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9916 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO AN IU relatore
3) Dott.ssa Flora ZA IU
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 3150/2022, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 08 aprile 2025, vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n° 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fratini, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
ATTORE
E
Controparte 1 ,( c.f.: C.F. 2 ), nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Martini n°125, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Crati 20, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
De Luca, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato depositato in allegato alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 2
CONVENUTA
OGGETTO: RIPETIZIONE INDEBITO. All'udienza dell'08 aprile 2025 comparivano gli Avvocati Giacomo De Luca per la Sig.ra Controparte_1 e
l'Avv. Luigi Fratini per il Sig. Parte 1
L'Avv. De Luca depositava con modalità cartacea la sentenza n° 7134/2024 del Tribunale di Roma resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n° 9844/2023, già depositata telematicamente.
L'Avv. De Luca insisteva nella richiesta di rimessione in termini e precisava le conclusioni riportandosi a quelle articolate nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c..
L'Avv. Fratini si riportava anch'egli alle conclusioni rese nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. opponendosi alla richiesta di rimessione in termini.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Sig.ra Controparte_1 il Sig. Parte 1 premesso che:
- in data 05/02/2010 esso attore aveva versato alla propria figlia, CP 1, la somma di € 253.800,00 a mezzo di assegno circolare di pari importo per l'acquisto dell'immobile ubicato in Roma, Via Simone Martini n°125, come da dichiarazione sottoscritta dalla medesima e copia del bonifico effettuato;
precedentemente esso istante aveva versato alla stessa la somma di € 28.000,00 per il pagamento dell'acconto relativo all'acquisto di detto immobile, come da bonifico versato in atti;
ristrutturazione- infine esso esponente aveva versato alla predetta la somma di € 30.000,00 per lavori del medesimo immobile, come da ricognizione di debito parimenti sottoscritta dalla convenuta;
- la Sig.ra Controparte_1 si era impegnata a fronte di ciò a consentire ad esso attore la piena disposizione del 40% delle quote in suo possesso di Capitalia s.r.l., importante società di costruzioni, fondata ed amministrata per molti anni da esso istante;
- invece la Sig.ra Controparte 1 , successivamente al pagamento delle somme di cui sopra, si era rifiutata di adempiere alla obbligazione assunta con la sottoscrizione del documento allegato n°2 all'atto di citazione;
- i solleciti per le vie brevi, volti ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta, erano rimasti senza esito;
anche la lettera-diffida a mezzo di raccomandata del 27/02/2021, volta a stimolare nuovamente l'adempimento della obbligazione, era rimasta senza riscontro;
oltre a ciò la Sig.ra Controparte 1 aveva esautorato esso istante dalla carica di amministratore della società unitamente ai suoi fratelli;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ecc.mo IU adito, respinta ogni contraria istanza,: - in via principale e nel merito: disporre la restituzione della somma di € 311.800,00 in favore dell'attore
Parte 1
- in subordine: ottenere l'assegnazione dell'immobile di Via Martini Roma;
- in via ulteriormente subordinata: disporre l'assegnazione in favore dell'attore delle quote di CP_1, ovvero accertare e dichiarare il diritto in capo al Cav. Parte 1 di esercitare tutti i poteri riconnessi alla disposizione delle quote e quindi la delega, l'alienazione, il diritto di voto ed ogni altro potere, nessuno escluso, in merito al 40% delle quote della Società Capitalia s.r.l., P.I. P.IVA 1 e c.f.: P.IVA 2 con sede legale in Roma, Via della Magliana n° 1066, c.a.p. 00148, Località Ponte Galeria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva la Sig.ra Controparte_1 e, con comparsa di risposta, in via preliminare chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. atteso che la causa non era stata iscritta a ruolo;
in via preliminare doveva essere dichiarata la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto del contendere atteso che le domande erano state avanzate senza alcun riferimento giuridico;
ed infatti da una parte si invocava un inadempimento contrattuale e, dall'altra, anzichè richiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione contrattuale, si chiedeva la restituzione di somme;
sempre in via preliminare veniva eccepito il giudicato atteso che sulle stesse domande era intervenuto pronunciamento del Tribunale di Roma con sentenza n° 6068/2020;; gradatamente veniva eccepita la estinzione per prescrizione dei crediti azionati;
nel merito la domanda restitutoria era infondata non potendo fondarsi sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o di somme di denaro;
ancor più anomala appariva la istanza di assegnazione dell'immobile di Roma, Via Martini n°125 ovvero di assegnazione delle quote sociali.
Tanto esposto la Sig.ra Controparte 1 rassegnava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo IU adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a) In via preliminare e pregiudiziale, vista l'indeterminatezza dell'oggetto delle domande azionate, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4° c.p.c. in relazione al dettato dell'art. 163 comma 3° nn.3 e 4 c.p.c.;
b) sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione di tutti i diritti di crediti azionati dall'attore per i motivi di cui in narrativa;
c) in via principale nel merito rigettare le domande formulate da controparte avverso i convenuti perché infondate in fatto e in diritto, manifestamente temerarie, strumentali e dilatorie;
d) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo
Ill.mo IU adito dovesse ritenere la fondatezza degli azionati obblighi restitutori e/o dispositivi azionati, accertare e dichiarare che, per tutti i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, ammessi e non contestati da parte attrice, i diritti vantati si sono estinti e/o sono divenuti inefficaci per prescrizione, decadenza, mutuo dissenso e/o comportamenti concludenti incompatibili con il contenuto degli accordi negoziati vantati;
e) condannare l'attore Cav. Parte 1 alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, da liquidarsi equitativamente". La causa, all'udienza del giorno 08 aprile 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In rito occorre considerare che la parte convenuta ha diritto di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c.; ed infatti l'atto introduttivo del presente giudizio reca la data di citazione del 30/03/2022 laddove nella nota di iscrizione a ruolo è indicata quella del 30/12/2021, addirittura antecedente alla data di iscrizione a ruolo della causa del 14/01/2022.
Nella delineata contingenza non è stato consentito alla parte convenuta, esaminando il fascicolo presso CP 2 , di verificare l'iscrizione della causa a ruolo. Quanto significato giustifica la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. della parte convenuta con valutazione di tempestività della costituzione in data 19/02/2023 con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare, in ragione della fruizione del canone della ragione più liquida, deve essere accertata l'estinzione per prescrizione ex art. 2946 c.c. delle pretese avanzate dall'attore, tutte riferibili all'anno 2010, essendo stato ricevuto l'atto introduttivo del presente giudizio in data
07/01/2022.
In via gradata mette conto osservare che il profilo inerente la restituzione del 40% delle quote della Capitalia s.r.l. è stato definito con sentenza di reiezione della domanda n°6068/2020, pubblicata il 14/04/2020, resa a conclusione del giudizio iscritto dinanzi all'intestato ufficio al R.G. n° 41623/2017 e non fatta oggetto di gravame.
Nella richiamata pronuncia era stato rettamente considerato che la revocabilità della eventuale donazione di parte delle somme occorse per l'acquisto dell'immobile di Roma, Via Martini n°125, sarebbe stata circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 800 c.c.( ingratitudine e sopravvenienza di figli) non occorse nel caso esaminato.
Ad integrazione di quanto evidenziato giova osservare che l'attore ha introdotto nella presente sede una domanda sfornita di prova documentale( prodotta in altro giudizio, definito in rito per tardiva iscrizione a ruolo della causa) con omissione di articolazione di mezzi istruttori.
Non vale invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., istanza respinta all'udienza del 30 ottobre 2023 sulla scorta della attestazione del funzionario di cancelleria in data
17/10/2023.
Ne consegue che, al netto della valutazione della estinzione della pretesa creditoria azionata per prescrizione decennale ed in ragione del giudicato formatosi sul punto- che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile- la proposta domanda, alla quale non ha prestato adesione la convenuta, deve essere respinta per omessa prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata ex art. 2697 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano i profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PQM
Dichiara la estinzione delle pretese creditorie azionate per intervenuta prescrizione.
Condanna il Sig. a rifondere in favore della Sig.ra Controparte_1Parte 1 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso il giorno 01 luglio 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il IU Estensore
Dott. IO AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio e composto dai Signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Di Salvo Presidente
2) Dott. IO AN IU relatore
3) Dott.ssa Flora ZA IU
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa annotata al R.G. n° 3150/2022, trattenuta in decisione alla udienza del giorno 08 aprile 2025, vertente
TRA
Parte 1 (c.f.: C.F. 1 ), residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzio n° 19, presso lo studio dell'Avv. Luigi Fratini, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in calce all'atto di citazione, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 1
ATTORE
E
Controparte 1 ,( c.f.: C.F. 2 ), nata a [...], il [...], ivi residente in [...]
Martini n°125, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Crati 20, presso lo studio dell'Avv. Giacomo
De Luca, dal quale è rappresentata e difesa in forza di mandato depositato in allegato alla comparsa di risposta, con richiesta di ricevere gli avvisi di cancelleria al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email 2
CONVENUTA
OGGETTO: RIPETIZIONE INDEBITO. All'udienza dell'08 aprile 2025 comparivano gli Avvocati Giacomo De Luca per la Sig.ra Controparte_1 e
l'Avv. Luigi Fratini per il Sig. Parte 1
L'Avv. De Luca depositava con modalità cartacea la sentenza n° 7134/2024 del Tribunale di Roma resa a definizione del giudizio iscritto al R.G. n° 9844/2023, già depositata telematicamente.
L'Avv. De Luca insisteva nella richiesta di rimessione in termini e precisava le conclusioni riportandosi a quelle articolate nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c..
L'Avv. Fratini si riportava anch'egli alle conclusioni rese nella prima memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. opponendosi alla richiesta di rimessione in termini.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato alla Sig.ra Controparte_1 il Sig. Parte 1 premesso che:
- in data 05/02/2010 esso attore aveva versato alla propria figlia, CP 1, la somma di € 253.800,00 a mezzo di assegno circolare di pari importo per l'acquisto dell'immobile ubicato in Roma, Via Simone Martini n°125, come da dichiarazione sottoscritta dalla medesima e copia del bonifico effettuato;
precedentemente esso istante aveva versato alla stessa la somma di € 28.000,00 per il pagamento dell'acconto relativo all'acquisto di detto immobile, come da bonifico versato in atti;
ristrutturazione- infine esso esponente aveva versato alla predetta la somma di € 30.000,00 per lavori del medesimo immobile, come da ricognizione di debito parimenti sottoscritta dalla convenuta;
- la Sig.ra Controparte_1 si era impegnata a fronte di ciò a consentire ad esso attore la piena disposizione del 40% delle quote in suo possesso di Capitalia s.r.l., importante società di costruzioni, fondata ed amministrata per molti anni da esso istante;
- invece la Sig.ra Controparte 1 , successivamente al pagamento delle somme di cui sopra, si era rifiutata di adempiere alla obbligazione assunta con la sottoscrizione del documento allegato n°2 all'atto di citazione;
- i solleciti per le vie brevi, volti ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione assunta, erano rimasti senza esito;
anche la lettera-diffida a mezzo di raccomandata del 27/02/2021, volta a stimolare nuovamente l'adempimento della obbligazione, era rimasta senza riscontro;
oltre a ciò la Sig.ra Controparte 1 aveva esautorato esso istante dalla carica di amministratore della società unitamente ai suoi fratelli;
- tanto esposto formulava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ecc.mo IU adito, respinta ogni contraria istanza,: - in via principale e nel merito: disporre la restituzione della somma di € 311.800,00 in favore dell'attore
Parte 1
- in subordine: ottenere l'assegnazione dell'immobile di Via Martini Roma;
- in via ulteriormente subordinata: disporre l'assegnazione in favore dell'attore delle quote di CP_1, ovvero accertare e dichiarare il diritto in capo al Cav. Parte 1 di esercitare tutti i poteri riconnessi alla disposizione delle quote e quindi la delega, l'alienazione, il diritto di voto ed ogni altro potere, nessuno escluso, in merito al 40% delle quote della Società Capitalia s.r.l., P.I. P.IVA 1 e c.f.: P.IVA 2 con sede legale in Roma, Via della Magliana n° 1066, c.a.p. 00148, Località Ponte Galeria.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario".
Si costituiva la Sig.ra Controparte_1 e, con comparsa di risposta, in via preliminare chiedeva di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c. atteso che la causa non era stata iscritta a ruolo;
in via preliminare doveva essere dichiarata la nullità della domanda per indeterminatezza dell'oggetto del contendere atteso che le domande erano state avanzate senza alcun riferimento giuridico;
ed infatti da una parte si invocava un inadempimento contrattuale e, dall'altra, anzichè richiedere il risarcimento dei danni o la risoluzione contrattuale, si chiedeva la restituzione di somme;
sempre in via preliminare veniva eccepito il giudicato atteso che sulle stesse domande era intervenuto pronunciamento del Tribunale di Roma con sentenza n° 6068/2020;; gradatamente veniva eccepita la estinzione per prescrizione dei crediti azionati;
nel merito la domanda restitutoria era infondata non potendo fondarsi sulla mera allegazione e prova dell'avvenuta consegna di assegni bancari o di somme di denaro;
ancor più anomala appariva la istanza di assegnazione dell'immobile di Roma, Via Martini n°125 ovvero di assegnazione delle quote sociali.
Tanto esposto la Sig.ra Controparte 1 rassegnava le seguenti conclusioni:
"voglia l'Ill.mo IU adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
a) In via preliminare e pregiudiziale, vista l'indeterminatezza dell'oggetto delle domande azionate, dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4° c.p.c. in relazione al dettato dell'art. 163 comma 3° nn.3 e 4 c.p.c.;
b) sempre in via preliminare dichiarare la prescrizione di tutti i diritti di crediti azionati dall'attore per i motivi di cui in narrativa;
c) in via principale nel merito rigettare le domande formulate da controparte avverso i convenuti perché infondate in fatto e in diritto, manifestamente temerarie, strumentali e dilatorie;
d) in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui questo
Ill.mo IU adito dovesse ritenere la fondatezza degli azionati obblighi restitutori e/o dispositivi azionati, accertare e dichiarare che, per tutti i titoli e per le ragioni di cui al presente procedimento, ammessi e non contestati da parte attrice, i diritti vantati si sono estinti e/o sono divenuti inefficaci per prescrizione, decadenza, mutuo dissenso e/o comportamenti concludenti incompatibili con il contenuto degli accordi negoziati vantati;
e) condannare l'attore Cav. Parte 1 alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, c.p.a. ed i.v.a. del presente giudizio, nonché al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave, da liquidarsi equitativamente". La causa, all'udienza del giorno 08 aprile 2025, all'esito della precisazione delle conclusioni, siccome riportate in atti, ad opera dei procuratori delle parti, veniva trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In rito occorre considerare che la parte convenuta ha diritto di essere rimessa in termini ex art. 153 c.p.c.; ed infatti l'atto introduttivo del presente giudizio reca la data di citazione del 30/03/2022 laddove nella nota di iscrizione a ruolo è indicata quella del 30/12/2021, addirittura antecedente alla data di iscrizione a ruolo della causa del 14/01/2022.
Nella delineata contingenza non è stato consentito alla parte convenuta, esaminando il fascicolo presso CP 2 , di verificare l'iscrizione della causa a ruolo. Quanto significato giustifica la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. della parte convenuta con valutazione di tempestività della costituzione in data 19/02/2023 con ogni conseguenza di legge.
In via preliminare, in ragione della fruizione del canone della ragione più liquida, deve essere accertata l'estinzione per prescrizione ex art. 2946 c.c. delle pretese avanzate dall'attore, tutte riferibili all'anno 2010, essendo stato ricevuto l'atto introduttivo del presente giudizio in data
07/01/2022.
In via gradata mette conto osservare che il profilo inerente la restituzione del 40% delle quote della Capitalia s.r.l. è stato definito con sentenza di reiezione della domanda n°6068/2020, pubblicata il 14/04/2020, resa a conclusione del giudizio iscritto dinanzi all'intestato ufficio al R.G. n° 41623/2017 e non fatta oggetto di gravame.
Nella richiamata pronuncia era stato rettamente considerato che la revocabilità della eventuale donazione di parte delle somme occorse per l'acquisto dell'immobile di Roma, Via Martini n°125, sarebbe stata circoscritta alle ipotesi di cui all'art. 800 c.c.( ingratitudine e sopravvenienza di figli) non occorse nel caso esaminato.
Ad integrazione di quanto evidenziato giova osservare che l'attore ha introdotto nella presente sede una domanda sfornita di prova documentale( prodotta in altro giudizio, definito in rito per tardiva iscrizione a ruolo della causa) con omissione di articolazione di mezzi istruttori.
Non vale invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., istanza respinta all'udienza del 30 ottobre 2023 sulla scorta della attestazione del funzionario di cancelleria in data
17/10/2023.
Ne consegue che, al netto della valutazione della estinzione della pretesa creditoria azionata per prescrizione decennale ed in ragione del giudicato formatosi sul punto- che, come noto, copre il dedotto ed il deducibile- la proposta domanda, alla quale non ha prestato adesione la convenuta, deve essere respinta per omessa prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata ex art. 2697 c.c..
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
Non si ravvisano i profili di addebito di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
PQM
Dichiara la estinzione delle pretese creditorie azionate per intervenuta prescrizione.
Condanna il Sig. a rifondere in favore della Sig.ra Controparte_1Parte 1 le spese del presente giudizio che si liquidano in € 15.000,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, C.P.A. ed
I.V.A. come per legge.
Così deciso il giorno 01 luglio 2025 nella camera di consiglio del Tribunale Civile di Roma.
Il IU Estensore
Dott. IO AN
Il Presidente
Dott. Giuseppe Di Salvo