Art. 18. 1. L'indennita' di servizio notturno di cui all' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , ed all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , nonche' quella per servizio festivo di cui all' articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715 , e successive modifiche, e' estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nella misura fissata per la Polizia di Stato.
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1 novembre 1986
1 novembre 1986
Giurisprudenza • 2
- 1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 05/04/2018, n. 2111Provvedimento: […] In particolare, la stessa disposizione, la cui disciplina è stata estesa alle forze di polizia dall'art. 18 della legge n. 668 del 1986, prevede che le prestazioni di lavoro ordinario se effettuate, anche a turno, nelle ore comprese tra le 22 e le 6, danno diritto ad una specifica indennità in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate non cumulabile con lo straordinario.Leggi di più...
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