Articolo 18 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
Articolo 17Articolo 19
Versione
1 novembre 1986
Art. 18. 1. L'indennita' di servizio notturno di cui all' articolo 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734 , ed all' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 , nonche' quella per servizio festivo di cui all' articolo 6 della legge 17 novembre 1978, n. 715 , e successive modifiche, e' estesa, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, al personale delle forze di polizia di cui all' articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , nella misura fissata per la Polizia di Stato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986
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