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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 05/03/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 975/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MAIOCCHI EMILIO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. RB lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 975 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], residente in [...], assistito e difeso dall'avv. Emilio Maiocchi, presso il quale in Lodi, via Nino Dall'Oro n. 4, è elettivamente domiciliato, giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, (C.F. = ; indirizzo e-mail: C.F._2 Ema_1 Email_2
PEC: ; fax 06.77382215), in virtù di procura
[...] Email_3 rale alle otaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale sita in RB, via Giacomo Matteotti n. 29; RESISTENTE OGGETTO: Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.6.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato per l'impresa individuale
[...] i Torre de' Pec Controparte_3
13.11.2002 al 10.8.2005; che al termine del rapporto lavorativo, rimasto creditore di spettanze lavorative (compreso il TFR di € 2.427,75), aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Cremona decreto ingiuntivo n. 70/2006, dichiarato esecutivo con provvedimento del 31.10.2007; che erano seguiti, in forza del suddetto titolo esecutivo, atto di precetto e tentativi di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore in data 15.1.2008 e in data 29.1.2008, i quali non avevano avuto esito positivo, risultando tale sede e residenza in stato di abbandono;
che, nel verificare l'esistenza di beni immobili di proprietà del titolare dell'impresa ex datrice di lavoro, era venuto a conoscenza del fatto che detti beni erano soggetti a procedura esecutiva immobiliare in atto dal 2002 avanti il Tribunale di Cremona;
di essere intervenuto nella procedura esecutiva con atto del 10.4.2008; che la procedura si era protratta sino all'11.2.2022; che in data 14.12.2021 era stata approvata la distribuzione del ricavo nella quale nulla era stato assegnato al ricorrente, essendo il ricavo assorbito dalle spese e dall'assegnazione a creditori con privilegio anteriore;
di CP_ aver quindi presentato in data 10.11.2023 domanda di intervento al Fondo di Garanzia di RB (competente a seguito del trasferimento dello stesso dalla provincia di Cremona ta Castellana) per l'anticipazione del TFR;
che tale domanda era stata respinta con provvedimento del 16.1.2024 in quanto la asseritamente presentata oltre il termine decennale di prescrizione;
che CP_ in data 30.1.2024 aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale di RB, che lo aveva respinto con delibera del 12.2.2024. Ritenuti illegittimi il diniego etto della domanda ha chiesto “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dal fondo di garanzia dell CP_1 dell'anticipazione del TFR maturato nel rapporto intercorso fra lo stesso e l'impresa individuale
[...]
nella misura di euro 2.427,75 lordi ovvero Controparte_3 e dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere CP_1 alla ricorrente la somma di euro 2.427,75 vero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dal 10.8.2005 -o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa- al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'estinzione del credito per prescrizione decorrente dalla data dell'ultimo pignoramento mobiliare negativo del 29.1.2008. Nel merito, dedotta l'astratta assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro in quanto società avente carattere commerciale, ha evidenziato la mancata proposizione da parte del lavoratore dell'istanza di fallimento quale presupposto per l'accesso al fondo di garanzia. Ha, quindi, concluso chiedendo: “- dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento del TFR;
- rigettare comunque il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. La causa, istruita in via meramente documentale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va quindi accolto. L'intervento del in tema di trattamento di fine rapporto è previsto dall'art. 2 della Legge CP_4
29 maggio 1982 n. 297 intitolata "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica" il quale prevede: "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". La disposizione in questione introduce una disciplina diversa a seconda che il datore di lavoro sia o meno imprenditore assoggettato alle procedure concorsuali. I successivi commi (2, 3, 4) prevedono infatti che "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse". Per la diversa ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il co. 5 stabilisce invece che "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto". Il co. 7 aggiunge che "Il fondo è' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate". Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente agisce nei confronti del Fondo per la soddisfazione del credito da TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con
[...]
dal 13.11.2002 al 10.8.2005. Controparte_3 sere disattesa. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito ritenuto che "Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico de iale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del CP_1 Fondo di garanzia L, Sentenza n. 16617 del 28/07/2011 rv. 618961; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006 rv. 587013); e ancora che "Il termine di prescrizione previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'apposito Fondo istituito presso l' non è suscettibile di interruzione ex art. 94 della legge fallimentare nei confronti del Fondo CP_1 medesimo dura rocedura fallimentare a carico del datore di lavoro" (Sez. L, Sentenza n. 14761 del 30/12/1999 rv. 545727). Da tali pronunce si evince che:
- il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia nella corresponsione del TFR a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro ha natura di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto a quello vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro;
- il suddetto credito previdenziale si perfeziona e diviene esigibile non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro giudizialmente verificata, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva);
- l'autonomia tra le due posizioni soggettive è ciò che determina l'estraneità del Fondo di garanzia rispetto agli atti compiuti dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e quindi l'inefficacia nei confronti del medesimo istituto degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del datore di lavoro, ma al contempo l'impossibilità per quest'ultimo di ingerirsi nel distinto rapporto di credito tra lavoratore e datore di lavoro. CP_ A fronte di queste premesse, l' deve ritenersi legittimato a sollevare eccezione di prescrizione del credito previdenziale che il lavoratore abbia rivendicato nei suoi confronti. Ma una eccezione di tal genere, in ragione delle argomentazioni appena esposte, non può essere accolta nel caso in esame, posto che, potendosi rivendicare il credito solo dopo l'insorgenza dei presupposti di legge, e dovendosi ravvisare tale condizione solo con la chiusura della procedura esecutiva che aveva conclamato l'incapienza del patrimonio alla soddisfazione del credito retributivo (circostanza verificatasi solo con conclusione avvenuta a seguito della distribuzione del ricavato in data 14.12.2021), è da escludere che il termine di prescrizione sia maturato da tale data prima della proposizione dell'istanza di intervento del (in data 10.11.2023). CP_4 CP_ L' contraddicendo i criteri esposti, deduce una prescrizione "ab origine" del credito che il la ore vantava nei confronti del proprio datore di lavoro: ovvero di un credito rispetto al quale, come si è visto, l' è e rimane del tutto estraneo. Senonché per quanto osservato, CP_1 l' non può ritene timato a far valere, in luogo del datore di lavoro, cause estintive CP_1 del credito;
si aggiunga che nei confronti del datore di lavoro il termine di prescrizione del credito maturato in data 10.8.2005 era stato interrotto dapprima con la richiesta e l'emissione del provvedimento monitorio, dichiarato esecutivo il 31.10.2007; in seguito con i reiterati quanto vani tentativi di pignoramento del 15.1.2008 e del 29.1.2008 ed in ultimo per effetto dell'intervento nella procedura esecutiva in data 10.4.2008 il quale aveva impedito l'ulteriore decorrenza del termine fino distribuzione del ricavato e alla conseguente conclusione della procedura in data 14.12.2021. Ne consegue l'infondatezza della eccezione anche sulla base degli erronei criteri applicati dall'istituto. Quanto, invece, alla eccepita mancata proposizione da parte del lavoratore dell'istanza di fallimento dell'ex datore di lavoro e il deposito del relativo decreto di rigetto, in tema va rilevato CP_ che la circolare n. 74/2008 prevede che: “..in via generale, il lavoratore al fine di dimostrare che il datore di lavoro no oggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti (e non per i motivi di cui agli artt. 10, 11 e 15, comma 9, L.F.). La presentazione di tale decreto non è necessaria: a) quando l' ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di CP_1 lavoro insolvente;
b) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
c) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della do-manda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente27, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecento-mila in ciascuno dei tre anni considerati;
3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato. Qualora tali bilanci non siano stati depositati, il lavoratore dovrà esibire copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per i motivi di cui all'art. 1 L.F.; d) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente”. CP_ Allo stesso modo la recente circolare n. 70/2023 prevede al punto 5.2. (Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsua e “Il requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali deve essere dimostrato dal lavoratore mediante esibizione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento (art. 22 della legge fallimentare) o della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII), oppure, per le cooperative non soggette a fallimento o liquidazione giudiziale, del decreto che respinge il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 195 della legge fallimentare e art. 297 del CCII). La presentazione di tale decreto non è necessaria:
1. quando l' ne sia già in possesso per avere tentato in proprio di fare dichiarare il fallimento o l'apertura CP_1 della procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro insolvente;
2. quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
3. quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dai bilanci depositati presso il registro delle imprese, prodotti dal lavoratore, relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente[48], risulti che il datore di lavoro si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare e dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del CCII.
4. quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non risulti avere avuto, in media, più di tre dipendenti [49] nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente;
5. quando il datore di lavoro sia stato cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno”. CP_ Tali circolari in materia di anticipazione del TFR, quindi, esentano il lavoratore dall'allegazione del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento allorché il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non abbia avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente. Ebbene, nel caso di specie, dalla visura camerale dell'impresa convenuta emerge che la medesima, CP_ nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia del 10.11.2023 (2021, 2022 e 2023), ha avuto un solo dipendente. Sulla base delle stesse disposizioni emanate dall'istituto, il ricorrente, pertanto, non era tenuto a fornire prova dell'apertura della procedura concorsuale né a produrre la documentazione utile al fine di dimostrare la non assoggettabilità dell'impresa alle procedure concorsuali. CP_ Il diniego opposto dall' deve conseguentemente ritenersi illegittimo. Incontestata l'esistenza ni ulteriore presupposto di legge, il ricorso va quindi accolto con la condanna dell'Istituto al pagamento della somma richiesta dal ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1
l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di € 2.427,75 lordi a titolo di TFR, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna altresì l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 1.769,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. RB, lì 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 975/2024 L.P. Parte_1 contro
Controparte_1
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MAIOCCHI EMILIO per la parte ricorrente e dell'Avv. MIGLIO SIMONA per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. RB lì 05/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09) nella causa iscritta al n. 975 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA (C.F. = , Parte_1 C.F._1 nato in [...] il [...], residente in [...], assistito e difeso dall'avv. Emilio Maiocchi, presso il quale in Lodi, via Nino Dall'Oro n. 4, è elettivamente domiciliato, giusta delega allegata al ricorso introduttivo telematico;
RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del suo Presidente, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio, (C.F. = ; indirizzo e-mail: C.F._2 Ema_1 Email_2
PEC: ; fax 06.77382215), in virtù di procura
[...] Email_3 rale alle otaio in Fiumicino, Repertorio n. 37875 e Persona_1
Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente atto, presso la sede provinciale sita in RB, via Giacomo Matteotti n. 29; RESISTENTE OGGETTO: Fondo di Garanzia CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 27.6.2024 ha adito questo Tribunale in funzione Parte_1 di Giudice del Lavoro esponendo di aver lavorato per l'impresa individuale
[...] i Torre de' Pec Controparte_3
13.11.2002 al 10.8.2005; che al termine del rapporto lavorativo, rimasto creditore di spettanze lavorative (compreso il TFR di € 2.427,75), aveva ottenuto dal Giudice del Lavoro di Cremona decreto ingiuntivo n. 70/2006, dichiarato esecutivo con provvedimento del 31.10.2007; che erano seguiti, in forza del suddetto titolo esecutivo, atto di precetto e tentativi di pignoramento mobiliare presso la residenza del debitore in data 15.1.2008 e in data 29.1.2008, i quali non avevano avuto esito positivo, risultando tale sede e residenza in stato di abbandono;
che, nel verificare l'esistenza di beni immobili di proprietà del titolare dell'impresa ex datrice di lavoro, era venuto a conoscenza del fatto che detti beni erano soggetti a procedura esecutiva immobiliare in atto dal 2002 avanti il Tribunale di Cremona;
di essere intervenuto nella procedura esecutiva con atto del 10.4.2008; che la procedura si era protratta sino all'11.2.2022; che in data 14.12.2021 era stata approvata la distribuzione del ricavo nella quale nulla era stato assegnato al ricorrente, essendo il ricavo assorbito dalle spese e dall'assegnazione a creditori con privilegio anteriore;
di CP_ aver quindi presentato in data 10.11.2023 domanda di intervento al Fondo di Garanzia di RB (competente a seguito del trasferimento dello stesso dalla provincia di Cremona ta Castellana) per l'anticipazione del TFR;
che tale domanda era stata respinta con provvedimento del 16.1.2024 in quanto la asseritamente presentata oltre il termine decennale di prescrizione;
che CP_ in data 30.1.2024 aveva presentato ricorso al Comitato Provinciale di RB, che lo aveva respinto con delibera del 12.2.2024. Ritenuti illegittimi il diniego etto della domanda ha chiesto “1) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla corresponsione dal fondo di garanzia dell CP_1 dell'anticipazione del TFR maturato nel rapporto intercorso fra lo stesso e l'impresa individuale
[...]
nella misura di euro 2.427,75 lordi ovvero Controparte_3 e dovuta a favore del ricorrente in corso di causa;
2) conseguentemente, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere CP_1 alla ricorrente la somma di euro 2.427,75 vero l'altra maggiore o minore, accertata come dovuta dal Giudice in corso di causa;
oltre rivalutazione e interessi, come per legge, dal 10.8.2005 -o dall'altra decorrenza accertata secondo legge in corso di causa- al saldo effettivo;
3) con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del difensore avv. Emilio Maiocchi che si dichiara antistatario”. CP_ L' si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'estinzione del credito per prescrizione decorrente dalla data dell'ultimo pignoramento mobiliare negativo del 29.1.2008. Nel merito, dedotta l'astratta assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro in quanto società avente carattere commerciale, ha evidenziato la mancata proposizione da parte del lavoratore dell'istanza di fallimento quale presupposto per l'accesso al fondo di garanzia. Ha, quindi, concluso chiedendo: “- dichiarare la prescrizione del diritto al pagamento del TFR;
- rigettare comunque il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”. La causa, istruita in via meramente documentale, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito della trattazione cartolare disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va quindi accolto. L'intervento del in tema di trattamento di fine rapporto è previsto dall'art. 2 della Legge CP_4
29 maggio 1982 n. 297 intitolata "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica" il quale prevede: "E' istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto". La disposizione in questione introduce una disciplina diversa a seconda che il datore di lavoro sia o meno imprenditore assoggettato alle procedure concorsuali. I successivi commi (2, 3, 4) prevedono infatti che "Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte. Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare. Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse". Per la diversa ipotesi di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale, il co. 5 stabilisce invece che "Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto". Il co. 7 aggiunge che "Il fondo è' surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate". Ciò premesso, nel caso in esame il ricorrente agisce nei confronti del Fondo per la soddisfazione del credito da TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro intercorso con
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dal 13.11.2002 al 10.8.2005. Controparte_3 sere disattesa. La giurisprudenza di legittimità ha in proposito ritenuto che "Il diritto del lavoratore di ottenere dall' in caso di insolvenza del datore di lavoro, la CP_1 corresponsione del trattamento di fine rapporto a carico de iale fondo di cui all'art. 2 della legge n. 297 del 1982 ha natura di diritto di credito ad una prestazione previdenziale ed è perciò distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, senza che possa configurarsi un'ipotesi di obbligazione solidale (restando esclusa, pertanto, la fattispecie di obbligazione solidale). Esso si perfeziona non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del CP_1 Fondo di garanzia L, Sentenza n. 16617 del 28/07/2011 rv. 618961; cfr. anche Sez. L, Sentenza n. 4183 del 24/02/2006 rv. 587013); e ancora che "Il termine di prescrizione previsto dall'art. 2 della legge n. 297 del 1982 per il pagamento del trattamento di fine rapporto da parte dell'apposito Fondo istituito presso l' non è suscettibile di interruzione ex art. 94 della legge fallimentare nei confronti del Fondo CP_1 medesimo dura rocedura fallimentare a carico del datore di lavoro" (Sez. L, Sentenza n. 14761 del 30/12/1999 rv. 545727). Da tali pronunce si evince che:
- il diritto del lavoratore all'intervento del Fondo di Garanzia nella corresponsione del TFR a fronte dell'insolvenza del datore di lavoro ha natura di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto a quello vantato dallo stesso lavoratore nei confronti del datore di lavoro;
- il suddetto credito previdenziale si perfeziona e diviene esigibile non con la cessazione del rapporto di lavoro ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (insolvenza del datore di lavoro giudizialmente verificata, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva);
- l'autonomia tra le due posizioni soggettive è ciò che determina l'estraneità del Fondo di garanzia rispetto agli atti compiuti dal lavoratore nei confronti del proprio datore di lavoro e quindi l'inefficacia nei confronti del medesimo istituto degli atti interruttivi della prescrizione posti in essere nei confronti del datore di lavoro, ma al contempo l'impossibilità per quest'ultimo di ingerirsi nel distinto rapporto di credito tra lavoratore e datore di lavoro. CP_ A fronte di queste premesse, l' deve ritenersi legittimato a sollevare eccezione di prescrizione del credito previdenziale che il lavoratore abbia rivendicato nei suoi confronti. Ma una eccezione di tal genere, in ragione delle argomentazioni appena esposte, non può essere accolta nel caso in esame, posto che, potendosi rivendicare il credito solo dopo l'insorgenza dei presupposti di legge, e dovendosi ravvisare tale condizione solo con la chiusura della procedura esecutiva che aveva conclamato l'incapienza del patrimonio alla soddisfazione del credito retributivo (circostanza verificatasi solo con conclusione avvenuta a seguito della distribuzione del ricavato in data 14.12.2021), è da escludere che il termine di prescrizione sia maturato da tale data prima della proposizione dell'istanza di intervento del (in data 10.11.2023). CP_4 CP_ L' contraddicendo i criteri esposti, deduce una prescrizione "ab origine" del credito che il la ore vantava nei confronti del proprio datore di lavoro: ovvero di un credito rispetto al quale, come si è visto, l' è e rimane del tutto estraneo. Senonché per quanto osservato, CP_1 l' non può ritene timato a far valere, in luogo del datore di lavoro, cause estintive CP_1 del credito;
si aggiunga che nei confronti del datore di lavoro il termine di prescrizione del credito maturato in data 10.8.2005 era stato interrotto dapprima con la richiesta e l'emissione del provvedimento monitorio, dichiarato esecutivo il 31.10.2007; in seguito con i reiterati quanto vani tentativi di pignoramento del 15.1.2008 e del 29.1.2008 ed in ultimo per effetto dell'intervento nella procedura esecutiva in data 10.4.2008 il quale aveva impedito l'ulteriore decorrenza del termine fino distribuzione del ricavato e alla conseguente conclusione della procedura in data 14.12.2021. Ne consegue l'infondatezza della eccezione anche sulla base degli erronei criteri applicati dall'istituto. Quanto, invece, alla eccepita mancata proposizione da parte del lavoratore dell'istanza di fallimento dell'ex datore di lavoro e il deposito del relativo decreto di rigetto, in tema va rilevato CP_ che la circolare n. 74/2008 prevede che: “..in via generale, il lavoratore al fine di dimostrare che il datore di lavoro no oggettabile a procedura concorsuale dovrà esibire copia del decreto del Tribunale di reiezione dell'istanza di fallimento per insussistenza dei presupposti (e non per i motivi di cui agli artt. 10, 11 e 15, comma 9, L.F.). La presentazione di tale decreto non è necessaria: a) quando l' ne sia già in possesso per aver tentato in proprio di far dichiarare il fallimento del datore di CP_1 lavoro insolvente;
b) quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
c) quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) ed il lavoratore esibisca i Bilanci depositati presso il Registro delle imprese relativi ai tre anni precedenti la data della do-manda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente27, dai quali risultino soddisfatti contemporaneamente i seguenti requisiti: 1) valore dell'attivo patrimoniale non superiore ad Euro trecentomila in ciascuno dei tre anni considerati;
2) ricavi lordi non superiori ad Euro duecento-mila in ciascuno dei tre anni considerati;
3) ammontare dei debiti, scaduti e non scaduti, non superiore ad Euro 500.000 nell'ultimo bilancio considerato. Qualora tali bilanci non siano stati depositati, il lavoratore dovrà esibire copia del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento per i motivi di cui all'art. 1 L.F.; d) quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, risulti non avere avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente”. CP_ Allo stesso modo la recente circolare n. 70/2023 prevede al punto 5.2. (Datori di lavoro non assoggettabili a procedura concorsua e “Il requisito della non assoggettabilità del datore di lavoro alle procedure concorsuali deve essere dimostrato dal lavoratore mediante esibizione del decreto di reiezione dell'istanza di fallimento (art. 22 della legge fallimentare) o della domanda di apertura della liquidazione giudiziale (art. 50 del CCII), oppure, per le cooperative non soggette a fallimento o liquidazione giudiziale, del decreto che respinge il ricorso per l'accertamento dello stato di insolvenza (art. 195 della legge fallimentare e art. 297 del CCII). La presentazione di tale decreto non è necessaria:
1. quando l' ne sia già in possesso per avere tentato in proprio di fare dichiarare il fallimento o l'apertura CP_1 della procedura di liquidazione giudiziale del datore di lavoro insolvente;
2. quando il datore di lavoro sia un imprenditore agricolo;
3. quando il datore di lavoro sia una società a responsabilità limitata (anche unipersonale) e dai bilanci depositati presso il registro delle imprese, prodotti dal lavoratore, relativi ai tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente[48], risulti che il datore di lavoro si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, comma 2, della legge fallimentare e dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del CCII.
4. quando il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non risulti avere avuto, in media, più di tre dipendenti [49] nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente;
5. quando il datore di lavoro sia stato cancellato dal registro delle imprese da oltre un anno”. CP_ Tali circolari in materia di anticipazione del TFR, quindi, esentano il lavoratore dall'allegazione del decreto di rigetto dell'istanza di fallimento allorché il datore di lavoro, imprenditore individuale o società di persone, non abbia avuto, in media, più di tre dipendenti nei tre anni precedenti la data della domanda di intervento del Fondo di garanzia o quella di cessazione dell'attività aziendale se precedente. Ebbene, nel caso di specie, dalla visura camerale dell'impresa convenuta emerge che la medesima, CP_ nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di intervento del Fondo di Garanzia del 10.11.2023 (2021, 2022 e 2023), ha avuto un solo dipendente. Sulla base delle stesse disposizioni emanate dall'istituto, il ricorrente, pertanto, non era tenuto a fornire prova dell'apertura della procedura concorsuale né a produrre la documentazione utile al fine di dimostrare la non assoggettabilità dell'impresa alle procedure concorsuali. CP_ Il diniego opposto dall' deve conseguentemente ritenersi illegittimo. Incontestata l'esistenza ni ulteriore presupposto di legge, il ricorso va quindi accolto con la condanna dell'Istituto al pagamento della somma richiesta dal ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede: accoglie il ricorso proposto da nei confronti dell' e per l'effetto condanna Parte_1 CP_1
l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di € 2.427,75 lordi a titolo di TFR, oltre alla maggiore somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali;
condanna altresì l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento, in favore del CP_1 procuratore antistatario di parte ricorrente, delle spese di lite liquidate in € 1.769,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. RB, lì 5 marzo 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO