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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 23/10/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R. G.V.G. 806/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 806/2025 promosso da Pt_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e da
[...] C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. A. Capobianco (C.F.: ); C.F._3
OGGETTO: Modifica consensuale delle condizioni di separazione;
1 CONCLUSIONI: “…modificare le condizioni di separazione consensuale omologate in data 08.08.2020, nella parte relativa al trasferimento dei ridetti beni per atto della rinuncia espressa e volontaria del figlio , allegata in atti, disponendo Parte_3
che i suddetti beni rimangano nella titolarità della attuale intestataria, confermando nel resto il titolo di separazione…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti, dopo aver premesso di aver conseguito, in data 08.08.2020, omologa della separazione consensuale con decreto n.
3516/2020 – R.G. 267/2020 emesso dal Tribunale di Vasto, nella quale avevano concordato, tra l'altro, il trasferimento di beni immobili analiticamente indicati in favore di , la quale, a sua volta, si era impegnata al ri-trasferimento di Parte_1
detti beni in favore del figlio, allora minore, , al raggiungimento della Parte_3
maggiore età di quest'ultimo, beni, nello specifico, consistenti in:
- appartamento tipologia villetta a schiera, piena proprietà, sita in Ancona alla Via
Taglio di Candia n. 140 /C, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ancona al foglio 112, particella 192 sub 2 e 4;
- appartamento, per la quota di 1/6, sito in Ancona alla Via Monte Vettore n. 7, ed identificato catastalmente al Foglio 40, p.lla 42, sub 4 e 1;
- immobile (piena proprietà) sito in Ancona alla via Monte Vettore n.7 identificato catastalmente al Foglio 14, p.lla 71, sub. 118, 160 e 99;
- immobile, quota di 1 /6, sito in Tortoreto (Te) al Viale Leonardo Da Vinci s.n.c., riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Tortoreto al Foglio 19, p.lla 2761, sub. 7;
- immobile, quota 1/2, sito in Vasto Marina al Viale Dalmazia n. 171, riportato a
Catasto al foglio 43, p.lla 4494, sub. 63, 24 e 125,
2 hanno domandato modificarsi le prefate condizioni di separazione, giustappunto, nella parte relativa al ri-trasferimento dei descritti beni in favore del figlio, ora maggiorenne,
, giusta l'espresso atto di rinuncia dal medesimo sottoscritta e depositata Parte_3
in atti, disponendosi che i beni de quibus restino in proprietà all'attuale intestataria
, confermando nel resto gli accordi di separazione Parte_1
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c.
Le condizioni di separazione prospettate, così come modificate in base ai nuovi accordi intercorsi tra le parti, sono conformi alla reciproca situazione economica, non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Il Collegio, pertanto, può pertanto dare atto dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, come sopra riportate.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
3 - PRENDE ATTO dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi e , già omologate dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vasto con decreto n. 3516/2020 – R.G. 267/2020, secondo l'accordo di cui al ricorso consensuale, come ritrascritto in motivazione;
- Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Il Giudice Rel.
Dott. Aureliano Deluca
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Tribunale Ordinario di Vasto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo Presidente
Dott.ssa Stefania Izzi Giudice
Dott. Aureliano Deluca Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso congiunto iscritto al n. R.G.V.G. 806/2025 promosso da Pt_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], e da
[...] C.F._1 Pt_2
(C.F.: ), nato a [...] il [...], entrambi
[...] C.F._2
rappresentati e difesi dall'Avv. A. Capobianco (C.F.: ); C.F._3
OGGETTO: Modifica consensuale delle condizioni di separazione;
1 CONCLUSIONI: “…modificare le condizioni di separazione consensuale omologate in data 08.08.2020, nella parte relativa al trasferimento dei ridetti beni per atto della rinuncia espressa e volontaria del figlio , allegata in atti, disponendo Parte_3
che i suddetti beni rimangano nella titolarità della attuale intestataria, confermando nel resto il titolo di separazione…”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.09.2025, i ricorrenti, dopo aver premesso di aver conseguito, in data 08.08.2020, omologa della separazione consensuale con decreto n.
3516/2020 – R.G. 267/2020 emesso dal Tribunale di Vasto, nella quale avevano concordato, tra l'altro, il trasferimento di beni immobili analiticamente indicati in favore di , la quale, a sua volta, si era impegnata al ri-trasferimento di Parte_1
detti beni in favore del figlio, allora minore, , al raggiungimento della Parte_3
maggiore età di quest'ultimo, beni, nello specifico, consistenti in:
- appartamento tipologia villetta a schiera, piena proprietà, sita in Ancona alla Via
Taglio di Candia n. 140 /C, riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di
Ancona al foglio 112, particella 192 sub 2 e 4;
- appartamento, per la quota di 1/6, sito in Ancona alla Via Monte Vettore n. 7, ed identificato catastalmente al Foglio 40, p.lla 42, sub 4 e 1;
- immobile (piena proprietà) sito in Ancona alla via Monte Vettore n.7 identificato catastalmente al Foglio 14, p.lla 71, sub. 118, 160 e 99;
- immobile, quota di 1 /6, sito in Tortoreto (Te) al Viale Leonardo Da Vinci s.n.c., riportato nel Catasto Fabbricati del Comune di Tortoreto al Foglio 19, p.lla 2761, sub. 7;
- immobile, quota 1/2, sito in Vasto Marina al Viale Dalmazia n. 171, riportato a
Catasto al foglio 43, p.lla 4494, sub. 63, 24 e 125,
2 hanno domandato modificarsi le prefate condizioni di separazione, giustappunto, nella parte relativa al ri-trasferimento dei descritti beni in favore del figlio, ora maggiorenne,
, giusta l'espresso atto di rinuncia dal medesimo sottoscritta e depositata Parte_3
in atti, disponendosi che i beni de quibus restino in proprietà all'attuale intestataria
, confermando nel resto gli accordi di separazione Parte_1
L'udienza è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note di trattazione scritta, tempestivamente depositate dalle parti.
Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero in sede ex art. 71 e 473- bis.51 c.p.c.
Le condizioni di separazione prospettate, così come modificate in base ai nuovi accordi intercorsi tra le parti, sono conformi alla reciproca situazione economica, non sono contrarie alla legge, né all'ordine pubblico.
Il Collegio, pertanto, può pertanto dare atto dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione, come sopra riportate.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
3 - PRENDE ATTO dell'accordo di modifica delle condizioni di separazione intervenuto tra le parti e, per l'effetto, dispone la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi e , già omologate dal Parte_1 Parte_2
Tribunale di Vasto con decreto n. 3516/2020 – R.G. 267/2020, secondo l'accordo di cui al ricorso consensuale, come ritrascritto in motivazione;
- Non luogo a provvedere sulle spese.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Anna Rosa Capuozzo
Il Giudice Rel.
Dott. Aureliano Deluca
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