CGT2
Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 14/01/2026, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 89/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 C.F._Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IA sez. 2 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 ECC.VERS.LAV.DI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 RIT.RET.PEN. 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120025371871000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920140002372836000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150000844783000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150017030831000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160020220512000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170010702446000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170011053422000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170013383472000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180000282179000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180009782234000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190000433689000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190008167047000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190009326012000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190010756184000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920200001962314000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920160001952669000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920170000411276000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920170000541678000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180000351419000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180001822233000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180003534746000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920190003159800000 BU AR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2739/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
PER L'APPELLANTE: Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia, a totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa e degli atti impugnati, nonché previa fissazione della pubblica udienza, assunto ogni provvedimento d'ufficio, così giudicare:
• In via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07920249003988016/000 e di ogni atto prodromico e successivo, compreso ogni eventuale atto a carattere esecutivo e/o cautelare, compresi eventuali fermi amministrativi e/o ipoteche, per tutte le motivazioni addotte nonché per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio;
• In subordine, accertato il parziale pagamento delle somme richieste, dichiarare l'annullamento parziale dell'intimazione impugnata, con rideterminazione del quantum debeatur;
• In ogni caso, con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari della presente procedura, e con rimborso delle anticipazioni a titolo di contributo unificato e successive occorrende. PER L'APPELLATO: Voglia la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, contrariis rejectis, ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado,NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, confermare la sentenza n. 46/2/25 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia depositata in data 14.02.2025, condannando la controparte all'integrale rifusione delle spese di lite con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario. Oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO, IN FATTO, CHE:
- Agenzia delle Entrate Riscossione notificava in data 26.07.2024 alla contribuente Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 07920249003988016000 per l'importo di € 303.669,24=, contro la quale la stessa proponeva impugnazione con ricorso notificato in data 2.08.2024, depositato l'11.9.2024 avanti all'adita CGT di primo grado di Pavia, dolendosi anche dell'omessa notificazione delle relative 15 cartelle di pagamento a tale intimazione sottese;
- la contribuente precisava, nel contesto del ricorso introduttivo, che tale ultimo atto aveva riguardo alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 07920120025371871000, asseritamente notificata il 04/01/2013;
2. cartella n. 07920140002372836000, asseritamente notificata il 15/04/2014;
3. cartella n. 07920150000844783000, asseritamente notificata il 30/03/2015;
4. cartella n. 07920150017030831000, asseritamente notificata il 25/11/2015;
5. cartella n. 07920160020220512000, asseritamente notificata il 10/11/2016;
6. cartella n. 07920170010702446000, asseritamente notificata il 25/01/2018;
7. cartella n. 07920170011053422000, asseritamente notificata il 25/01/2018;
8. cartella n. 07920170013383472000, asseritamente notificata il 23/02/2018;
9. cartella n. 07920180000282179000, asseritamente notificata il 13/03/2018;
10. cartella n. 07920180009782234000, asseritamente notificata il 14/01/2019;
11. cartella n. 07920190000433689000, asseritamente notificata il 15/02/2019;
12. cartella n. 07920190008167047000, asseritamente notificata il 21/11/2019;
13. cartella n. 07920190009326012000, asseritamente notificata il 22/12/2021;
14. cartella n. 07920190010756184000, asseritamente notificata il 25/10/2021;
15. cartella n. 07920200001962314000, asseritamene notificata il 25/10/2021; nonché a
1. avviso di addebito n. 37920160001952669000, asseritamente notificato il 21/10/2016;
2. avviso di addebito n. 37920170000411276000, asseritamente notificato il 23/05/2017;
3. avviso di addebito n. 37920170000541678000, asseritamente notificato il 29/06/2017;
4. avviso di addebito n. 37920180000351419000, asseritamente notificato il 05/06/2018;
5. avviso di addebito n. 37920180001822233000, asseritamente notificato il 17/07/2018;
6. avviso di addebito n. 37920180003534746000, asseritamente notificato il 16/01/2019;
7. avviso di addebito n. 37920190003159800000, asseritamente notificato il 30/12/2019.
- con il ricorso la contribuente deduceva: 1 – Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo esecutivo per effetto dell'annullamento di alcune cartelle e per effetto della rateazione in corso;
2
– Nullità dell'intimazione impugnata per effetto dei parziali pagamenti eseguiti dalla contribuente;
3 – Prescrizione quinquennale delle pretese tributarie e delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione quale conseguenza dell'intervenuta prescrizione di gran parte delle pretese tributarie relative agli atti impugnati, in quanto afferenti i periodi di imposta dal 2008 al 2016 per comprovata nullità e/o assenza di valida notifica degli atti presupposti;
4 – Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché sotto il profilo della mancata allegazione degli atti prodromici e mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi applicati, che si contestano in toto anche nel loro ammontare;
5 - Mancata indicazione del responsabile del procedimento, in ogni caso non legittimato all'emanazione degli atti per carenza di potere;
- si costituiva la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione con formali controdeduzioni depositate in data 11.10.2024 domandando, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo formulato e, in via principale, l'infondatezza dello stesso;
- successivamente alla costituzione dell'Agente della Riscossione, la ricorrente depositava memoria integrativa con la quale prendeva posizione in ordine a quanto ex adverso dedotto e prodotto, ribadendo le proprie difese e procedendo al disconoscimento della documentazione attestante le presunte prove di notifica;
- con sentenza n. 46/2025 in data 3.1.2024 - 14.2.2024 la Corte rigettava il ricorso, con contestuale condanna della contribuente della rifusione delle spese di lite;
- avverso tale decisione quest'ultima ha interposto tempestivo gravame riproponendo le doglianze inerenti a 1. Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo esecutivo e per errato conteggio delle somme già versatein considerazionedell'intervenuta definizione di alcuni degli atti sottesi a quello impugnato, per mezzo della c.d. rottamazione, nonché della procedura di rateizzazione che “comporta la definitiva sostituzione della obbligazione assunta dal contribuente all'obbligazione tributaria originaria”; 2. Omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e disconoscimento della documentazione prodotta da controparte;
3. Prescrizione quinquennale delle pretese tributarie e delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione (ai fini della pretesa inesigibilità del credito sotteso per intervenuta prescrizione di gran parte delle pretese tributarie relative agli atti impugnati, in quanto afferenti ai periodi di imposta dal 2008 al 2016); 4. Nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, con violazione dell'art. 7 co. 2 L. n. 212/2000; mancata allegazione degli atti prodromici nonché mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- si è costituita nel grado A.E. Riscossione, preliminarmente precisando che tutte le cartelle oggetto dell'avviso di intimazione sono già state oggetto di un primo e anteriore giudizio promosso dalla contribuente, dove l'agente della riscossione si è costituita con controdeduzioni e la Corte di Giustizia di primo grado di Pavia si è pronunciata con sentenza n. 147/2024 e che le stesse cartelle sono state anche oggetto di altro ricorso deciso sempre dalla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia con sentenza n. 242/2022 (sfavorevole all'agente della riscossione in quanto contumace) riformata da questa Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 2996/2023, sì da essere incorsa la ricorrente nella violazione del principio del “ne bis in idem”, mentre sarebbe altresì pacifica la tardività del ricorso con riferimento al tema dell'omessa notifica delle cartelle, tenuto anche conto che l'avvenuta richiesta di rateazione non seguita da tempestiva impugnazione delle cartelle rateizzate comporta incompatibilità logico giuridica con la successiva tardiva eccezione di “mancata notifica” del titolo tributario, nonché riconoscimento di debito e acquiescenza;
- fissata l'odierna pubblica udienza di trattazione, svoltasi nelle previste modalità di collegamento da remoto, le parti si sono richiamate alle eccezioni e istanze tutte rispettivamente in giudizio formulate e sulle stesse la Corte si è riservata la decisione. ITENUTO IN TO CH , , :
- Il proposto appello non è fondato e deve pertanto essere respinto;
- la documentazione prodotta dall'Ufficio già in primo grado (cfr. in particolare doc. 19) attesta in termini univoci come la contribuente abbia impugnato in precedenza, con ricorso datato 27.10.2023, l'intimazione di pagamento n. 07920239003285374000 per l'importo di complessivi € 298.365,47= scaturente da 15 cartelle esattoriali notificatele tra il 4.01.2013 e il 25.10.2021 nonché da 7 avvisi di addebito parimenti notificati tra il 21.10.2016 e il 30.10.2019, quanto a dire dai medesimi atti che, sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, sono stati in questa sede impugnati per i plurimi profili di pretesa illegittimità e/o nullità indicati in narrativa;
- infatti, con tale anteriore ricorso la contribuente chiedeva di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, nonché per qualsivoglia ulteriore rilevabile d'ufficio, la nullità delle intimazioni di pagamento n. 07920239003285374000 e n. 07920239004210728000, nonché di ogni atto sotteso e/o prodromico e successivo alle stesse sottese e quivi impugnate, compreso ogni eventuale atto a carattere esecutivo e/o cautelare, compresi eventuali fermi amministrativi e/o ipoteche, per tutte le motivazioni addotte nonché per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio”, di guisa che nessuna perplessità sussiste in ordine al tenore della domanda di merito, intesa non solo all'annullamento delle intimazioni di pagamento ma, anche e per quanto qui assume rilievo dirimente, a quello delle cartelle a queste ultime prodromiche, le stesse oggetto della presente controversia;
- ma, ancora, in ulteriore diversa, e precedente, sede la contribuente ha altresì impugnato le medesime cartelle, sottese a diversa intimazione di pagamento, sì che della questione afferente la controversa notificazione dei medesimi atti impositivi e/o la prescrizione dei crediti erariali ivi azionati si sono già pronunciate in primo e secondo grado le Corti di Giustizia Tributaria;
- e, invero, la sentenza (di rigetto del ricorso) n. 147/2024 della CGT di Pavia ha trovato conferma ad opera di questa Corte di secondo grado con la pronuncia n. 3330/2024 del 2.12.2024, mentre la sentenza della CGT di primo grado n. 242/2022 (di accoglimento del ricorso) è stata integralmente riformata con decisione n. 2996/2023 resa in sede di impugnazione;
- benché nel corso dell'odierna udienza le parti abbiano, su espressa richiesta del Collegio, dichiarato che le indicate pronunce non hanno fatto passaggio in giudicato per essere pendenti ricorsi in sede di legittimità, non può essere disconosciuta la pertinenza dell'eccezione preliminare mossa da AdER in ordine alla circostanza che già in precedenza la contribuente ha esercitato il proprio diritto di impugnazione con riguardo alle stesse cartelle di pagamento delle quali si duole in questa sede, siccome poste a base di plurime intimazioni parimenti dalla parte impugnate;
- né all'evidenza la presente impugnazione per motivi in ipotesi integrativi può superare l'anzidetto rilievo di valenza preclusiva, atteso che tutte le questioni dedotte e deducibili, con particolare riguardo al tema dell'asserita omessa notifica delle cartelle inerenti ai crediti erariali oggetto di pur diverse intimazioni, sono già state rimesse alla valutazione dei giudici del doppio grado di merito e, a quanto riferito, sulle stesse si è in attesa dell'esito del giudizio di legittimità;
- detta conclusione non trova ostacolo, per quanto ancora occorra, nel fatto che in questa posteriore sede processuale l'appellante abbia in via ulteriore disconosciuto la sottoscrizione, apposta come propria, in alcune relate di notifica, atteso che in ogni caso (Cass. n. 28373/2024) il disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova: elementi tutti che nella fattispecie totalmente difettano;
- tanto osservato in fatto, non può che trovare applicazione il principio secondo il quale, essendo già state rimesse alla cognizione del giudice tributario le questioni afferenti gli atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento (impugnabile autonomamente, per ormai consolidata giurisprudenza), quest'ultima non può essere impugnata altro che per vizi propri o, in caso, per var valere in via di eccezione la prescrizione della pretesa erariale maturata tra la data della notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione medesima (cfr. Cass. n. 6436/2025, secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica, nonché la successiva conforme Cass. n. 20476/2025);
- ciò è, del resto, conforme a quanto sancito dalle SS.UU. con ordinanza n. 26817 del 16.10.2024 che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario ai fini dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduca la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (cfr. altresì SS.UU. n. 2098/2025);
- per tale ordine di ragioni delimitato l'oggetto del presente contendere alle sole doglianze inerenti all'atto di intimazione e all'eccezione di prescrizione dei crediti erariali, maturata tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione medesima, va anzitutto rilevata l'infondatezza del motivo di gravame riguardante la carenza di motivazione e specificità dell'atto qui impugnato;
- va, infatti, fatta applicazione dell'orientamento (Cass. n. 27054 del 23.10.2024) in forza del quale l'intimazione di pagamento, allorché faccia seguito all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, anche con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con “il semplice richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”;
- e ciò anche perché (cfr. Cass. n. 10692/2024) l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
- né, infine, l'avviso di intimazione può essere stimato nullo in ragione dell'omessa allegazione delle prodromiche cartelle, attesa la sufficienza (come nella specie avvenuto) dell'analitica indicazione degli estremi delle stesse, della data di notifica e dell'importo della pretesa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa;
- destituita di fondamento, inoltre, la doglianza inerente al preteso errore incorso nel calcolo del complessivo dovuto in conseguenza dell'accesso dell'appellante alla procedura di c.d. rottamazione e al beneficio della rateazione, atteso che l'Ufficio ha con puntualità richiamato i provvedimenti di decadenza dai relativi piani, le date e le ragioni giustificative, mentre nessun rilievo assumono le più recenti produzioni documentali della difesa attestanti nuove relative istanze presentate, e in parte accolte, nella pendenza del presente giudizio;
- per quanto invece attiene all'eccezione di prescrizione avanzata con riguardo a talune più risalenti cartelle, correttamente l'anteriore Collegio ha con puntualità riscontrato la sussistenza della notifica di plurimi atti interruttivi, peraltro emergente anche dalle diverse intimazioni di pagamento risultanti in atti e notificate alla contribuente nonché dalla stessa impugnate, come dianzi ampiamente riportato;
- va altresì sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il credito erariale vantato dalla A.E. in tema di IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrive in dieci anni e che solo per sanzioni ed interessi opera il più breve termine quinquennale, come anche di recente affermato dalla Corte di legittimità (vedi Cass. n. 21658/2023 e n. 4666/2023), assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (vedi anche Cass. n. 32308/2019, Cass. 12740/2020 e Cass. 31430/2022);
- gli atti interruttivi notificati alla contribuente hanno, quindi, inciso sulla prescrizione e, in particolare, vanno ricordate le intimazioni di pagamento notificate nel 2023 che, impugnate e anche in ipotesi suscettibili di annullamento, perderebbero efficacia solo ai fini della successiva procedura esecutiva ma senza travolgere l'effetto proprio dell'intimazione, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione (v. la citata Cass. n. 21658/2023);
- alla stregua di quanto sin qui osservato deve essere condiviso l'operato degli anteriori Giudici che, con buon governo delle complessive emergenze processuali, hanno respinto il ricorso attraverso argomentazioni che resistono anche in questa sede di riesame;
- alla soccombenza dell'appellante fa seguito la di lei condanna alla rifusione in favore di AdER delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 6.250,00= oltre dovuti accessori nella percentuale di legge, da versarsi direttamente al difensore dichiaratosi antistatario;
- non ricorrono, per converso, i presupposti per far luogo all'ulteriore invocata liquidazione ex art. 96 c.p.c., attesa l'obiettiva complessità della vicenda e considerata l'omessa indicazione ad opera dell'istante di idonei e congrui elementi a supporto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, respinge l'appello della contribuente e la condanna a rifondere l'Ufficio delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 6.250,00= oltre accessori nella percentuale di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milao, in camera di consiglio, il 22 dicembre 2025.
Il presidente rel. est.
dott. G. Servetti
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
SERVETTI GLORIA, Presidente e Relatore MONFREDI MARIANTONIETTA, Giudice LATTI FRANCO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3127/2025 depositato il 10/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 C.F._Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - IA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 46/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado IA sez. 2 e pubblicata il 14/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 ECC.VERS.LAV.DI 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 RIT.RET.PEN. 2014 - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRPEF-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2012
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07920249003988016000 IRAP 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920120025371871000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920140002372836000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150000844783000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920150017030831000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920160020220512000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170010702446000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170011053422000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920170013383472000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180000282179000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920180009782234000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190000433689000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190008167047000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190009326012000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920190010756184000 BU AR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07920200001962314000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920160001952669000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920170000411276000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920170000541678000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180000351419000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180001822233000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920180003534746000 BU AR
- AVV.ADDEBITO n. 37920190003159800000 BU AR
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2739/2025 depositato il 29/12/2025
Richieste delle parti:
PER L'APPELLANTE: Chiede che la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado voglia, a totale e/o parziale riforma della sentenza impugnata, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa e degli atti impugnati, nonché previa fissazione della pubblica udienza, assunto ogni provvedimento d'ufficio, così giudicare:
• In via principale, accertare e dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento n. 07920249003988016/000 e di ogni atto prodromico e successivo, compreso ogni eventuale atto a carattere esecutivo e/o cautelare, compresi eventuali fermi amministrativi e/o ipoteche, per tutte le motivazioni addotte nonché per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio;
• In subordine, accertato il parziale pagamento delle somme richieste, dichiarare l'annullamento parziale dell'intimazione impugnata, con rideterminazione del quantum debeatur;
• In ogni caso, con vittoria integrale di spese, diritti ed onorari della presente procedura, e con rimborso delle anticipazioni a titolo di contributo unificato e successive occorrende. PER L'APPELLATO: Voglia la Corte di giustizia tributaria della Lombardia, contrariis rejectis, ferme le difese e le eccezioni poste in primo grado,NEL MERITO: rigettare l'appello proposto dalla sig.ra Ricorrente_1, confermare la sentenza n. 46/2/25 pronunciata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pavia depositata in data 14.02.2025, condannando la controparte all'integrale rifusione delle spese di lite con distrazione a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario. Oltre al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi del terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
FATTO E
MOTIVI DELLA DECISIONE
PREMESSO, IN FATTO, CHE:
- Agenzia delle Entrate Riscossione notificava in data 26.07.2024 alla contribuente Ricorrente_1 l'intimazione di pagamento n. 07920249003988016000 per l'importo di € 303.669,24=, contro la quale la stessa proponeva impugnazione con ricorso notificato in data 2.08.2024, depositato l'11.9.2024 avanti all'adita CGT di primo grado di Pavia, dolendosi anche dell'omessa notificazione delle relative 15 cartelle di pagamento a tale intimazione sottese;
- la contribuente precisava, nel contesto del ricorso introduttivo, che tale ultimo atto aveva riguardo alle seguenti cartelle:
1. cartella n. 07920120025371871000, asseritamente notificata il 04/01/2013;
2. cartella n. 07920140002372836000, asseritamente notificata il 15/04/2014;
3. cartella n. 07920150000844783000, asseritamente notificata il 30/03/2015;
4. cartella n. 07920150017030831000, asseritamente notificata il 25/11/2015;
5. cartella n. 07920160020220512000, asseritamente notificata il 10/11/2016;
6. cartella n. 07920170010702446000, asseritamente notificata il 25/01/2018;
7. cartella n. 07920170011053422000, asseritamente notificata il 25/01/2018;
8. cartella n. 07920170013383472000, asseritamente notificata il 23/02/2018;
9. cartella n. 07920180000282179000, asseritamente notificata il 13/03/2018;
10. cartella n. 07920180009782234000, asseritamente notificata il 14/01/2019;
11. cartella n. 07920190000433689000, asseritamente notificata il 15/02/2019;
12. cartella n. 07920190008167047000, asseritamente notificata il 21/11/2019;
13. cartella n. 07920190009326012000, asseritamente notificata il 22/12/2021;
14. cartella n. 07920190010756184000, asseritamente notificata il 25/10/2021;
15. cartella n. 07920200001962314000, asseritamene notificata il 25/10/2021; nonché a
1. avviso di addebito n. 37920160001952669000, asseritamente notificato il 21/10/2016;
2. avviso di addebito n. 37920170000411276000, asseritamente notificato il 23/05/2017;
3. avviso di addebito n. 37920170000541678000, asseritamente notificato il 29/06/2017;
4. avviso di addebito n. 37920180000351419000, asseritamente notificato il 05/06/2018;
5. avviso di addebito n. 37920180001822233000, asseritamente notificato il 17/07/2018;
6. avviso di addebito n. 37920180003534746000, asseritamente notificato il 16/01/2019;
7. avviso di addebito n. 37920190003159800000, asseritamente notificato il 30/12/2019.
- con il ricorso la contribuente deduceva: 1 – Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo esecutivo per effetto dell'annullamento di alcune cartelle e per effetto della rateazione in corso;
2
– Nullità dell'intimazione impugnata per effetto dei parziali pagamenti eseguiti dalla contribuente;
3 – Prescrizione quinquennale delle pretese tributarie e delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione quale conseguenza dell'intervenuta prescrizione di gran parte delle pretese tributarie relative agli atti impugnati, in quanto afferenti i periodi di imposta dal 2008 al 2016 per comprovata nullità e/o assenza di valida notifica degli atti presupposti;
4 – Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di motivazione e mancata indicazione del responsabile del procedimento nonché sotto il profilo della mancata allegazione degli atti prodromici e mancata indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi applicati, che si contestano in toto anche nel loro ammontare;
5 - Mancata indicazione del responsabile del procedimento, in ogni caso non legittimato all'emanazione degli atti per carenza di potere;
- si costituiva la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione con formali controdeduzioni depositate in data 11.10.2024 domandando, in via preliminare, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo formulato e, in via principale, l'infondatezza dello stesso;
- successivamente alla costituzione dell'Agente della Riscossione, la ricorrente depositava memoria integrativa con la quale prendeva posizione in ordine a quanto ex adverso dedotto e prodotto, ribadendo le proprie difese e procedendo al disconoscimento della documentazione attestante le presunte prove di notifica;
- con sentenza n. 46/2025 in data 3.1.2024 - 14.2.2024 la Corte rigettava il ricorso, con contestuale condanna della contribuente della rifusione delle spese di lite;
- avverso tale decisione quest'ultima ha interposto tempestivo gravame riproponendo le doglianze inerenti a 1. Nullità dell'intimazione di pagamento per carenza di titolo esecutivo e per errato conteggio delle somme già versatein considerazionedell'intervenuta definizione di alcuni degli atti sottesi a quello impugnato, per mezzo della c.d. rottamazione, nonché della procedura di rateizzazione che “comporta la definitiva sostituzione della obbligazione assunta dal contribuente all'obbligazione tributaria originaria”; 2. Omessa notifica degli atti sottesi all'intimazione di pagamento e disconoscimento della documentazione prodotta da controparte;
3. Prescrizione quinquennale delle pretese tributarie e delle cartelle sottese all'intimazione oggetto di impugnazione (ai fini della pretesa inesigibilità del credito sotteso per intervenuta prescrizione di gran parte delle pretese tributarie relative agli atti impugnati, in quanto afferenti ai periodi di imposta dal 2008 al 2016); 4. Nullità della intimazione di pagamento per carenza di motivazione, con violazione dell'art. 7 co. 2 L. n. 212/2000; mancata allegazione degli atti prodromici nonché mancata indicazione del calcolo degli interessi;
- si è costituita nel grado A.E. Riscossione, preliminarmente precisando che tutte le cartelle oggetto dell'avviso di intimazione sono già state oggetto di un primo e anteriore giudizio promosso dalla contribuente, dove l'agente della riscossione si è costituita con controdeduzioni e la Corte di Giustizia di primo grado di Pavia si è pronunciata con sentenza n. 147/2024 e che le stesse cartelle sono state anche oggetto di altro ricorso deciso sempre dalla Corte di Giustizia di primo grado di Pavia con sentenza n. 242/2022 (sfavorevole all'agente della riscossione in quanto contumace) riformata da questa Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia con sentenza n. 2996/2023, sì da essere incorsa la ricorrente nella violazione del principio del “ne bis in idem”, mentre sarebbe altresì pacifica la tardività del ricorso con riferimento al tema dell'omessa notifica delle cartelle, tenuto anche conto che l'avvenuta richiesta di rateazione non seguita da tempestiva impugnazione delle cartelle rateizzate comporta incompatibilità logico giuridica con la successiva tardiva eccezione di “mancata notifica” del titolo tributario, nonché riconoscimento di debito e acquiescenza;
- fissata l'odierna pubblica udienza di trattazione, svoltasi nelle previste modalità di collegamento da remoto, le parti si sono richiamate alle eccezioni e istanze tutte rispettivamente in giudizio formulate e sulle stesse la Corte si è riservata la decisione. ITENUTO IN TO CH , , :
- Il proposto appello non è fondato e deve pertanto essere respinto;
- la documentazione prodotta dall'Ufficio già in primo grado (cfr. in particolare doc. 19) attesta in termini univoci come la contribuente abbia impugnato in precedenza, con ricorso datato 27.10.2023, l'intimazione di pagamento n. 07920239003285374000 per l'importo di complessivi € 298.365,47= scaturente da 15 cartelle esattoriali notificatele tra il 4.01.2013 e il 25.10.2021 nonché da 7 avvisi di addebito parimenti notificati tra il 21.10.2016 e il 30.10.2019, quanto a dire dai medesimi atti che, sottesi all'intimazione di pagamento oggetto del presente giudizio, sono stati in questa sede impugnati per i plurimi profili di pretesa illegittimità e/o nullità indicati in narrativa;
- infatti, con tale anteriore ricorso la contribuente chiedeva di “accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, nonché per qualsivoglia ulteriore rilevabile d'ufficio, la nullità delle intimazioni di pagamento n. 07920239003285374000 e n. 07920239004210728000, nonché di ogni atto sotteso e/o prodromico e successivo alle stesse sottese e quivi impugnate, compreso ogni eventuale atto a carattere esecutivo e/o cautelare, compresi eventuali fermi amministrativi e/o ipoteche, per tutte le motivazioni addotte nonché per ogni altra ragione di rito o di merito rilevabile d'ufficio”, di guisa che nessuna perplessità sussiste in ordine al tenore della domanda di merito, intesa non solo all'annullamento delle intimazioni di pagamento ma, anche e per quanto qui assume rilievo dirimente, a quello delle cartelle a queste ultime prodromiche, le stesse oggetto della presente controversia;
- ma, ancora, in ulteriore diversa, e precedente, sede la contribuente ha altresì impugnato le medesime cartelle, sottese a diversa intimazione di pagamento, sì che della questione afferente la controversa notificazione dei medesimi atti impositivi e/o la prescrizione dei crediti erariali ivi azionati si sono già pronunciate in primo e secondo grado le Corti di Giustizia Tributaria;
- e, invero, la sentenza (di rigetto del ricorso) n. 147/2024 della CGT di Pavia ha trovato conferma ad opera di questa Corte di secondo grado con la pronuncia n. 3330/2024 del 2.12.2024, mentre la sentenza della CGT di primo grado n. 242/2022 (di accoglimento del ricorso) è stata integralmente riformata con decisione n. 2996/2023 resa in sede di impugnazione;
- benché nel corso dell'odierna udienza le parti abbiano, su espressa richiesta del Collegio, dichiarato che le indicate pronunce non hanno fatto passaggio in giudicato per essere pendenti ricorsi in sede di legittimità, non può essere disconosciuta la pertinenza dell'eccezione preliminare mossa da AdER in ordine alla circostanza che già in precedenza la contribuente ha esercitato il proprio diritto di impugnazione con riguardo alle stesse cartelle di pagamento delle quali si duole in questa sede, siccome poste a base di plurime intimazioni parimenti dalla parte impugnate;
- né all'evidenza la presente impugnazione per motivi in ipotesi integrativi può superare l'anzidetto rilievo di valenza preclusiva, atteso che tutte le questioni dedotte e deducibili, con particolare riguardo al tema dell'asserita omessa notifica delle cartelle inerenti ai crediti erariali oggetto di pur diverse intimazioni, sono già state rimesse alla valutazione dei giudici del doppio grado di merito e, a quanto riferito, sulle stesse si è in attesa dell'esito del giudizio di legittimità;
- detta conclusione non trova ostacolo, per quanto ancora occorra, nel fatto che in questa posteriore sede processuale l'appellante abbia in via ulteriore disconosciuto la sottoscrizione, apposta come propria, in alcune relate di notifica, atteso che in ogni caso (Cass. n. 28373/2024) il disconoscimento dev'essere circostanziato e non generico, con indicazione dei documenti specifici che si contestano e degli aspetti che, secondo il contribuente, sono difformi dall'originale, nonché con allegazione di idonea prova: elementi tutti che nella fattispecie totalmente difettano;
- tanto osservato in fatto, non può che trovare applicazione il principio secondo il quale, essendo già state rimesse alla cognizione del giudice tributario le questioni afferenti gli atti impositivi prodromici all'intimazione di pagamento (impugnabile autonomamente, per ormai consolidata giurisprudenza), quest'ultima non può essere impugnata altro che per vizi propri o, in caso, per var valere in via di eccezione la prescrizione della pretesa erariale maturata tra la data della notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione medesima (cfr. Cass. n. 6436/2025, secondo cui l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al previgente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 546 del 1992, sicché la sua impugnazione non integra una facoltà del contribuente, bensì un onere al fine di far valere le vicende estintive del relativo credito anteriori alla sua notifica, nonché la successiva conforme Cass. n. 20476/2025);
- ciò è, del resto, conforme a quanto sancito dalle SS.UU. con ordinanza n. 26817 del 16.10.2024 che ha riconosciuto la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario ai fini dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento con la quale si deduca la prescrizione del credito inerente a tributi quale fatto estintivo verificatosi successivamente alla notifica delle relative cartelle di pagamento, poiché l'intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602 del 1973 non è atto dell'esecuzione tributaria e si limita a preannunciarla (cfr. altresì SS.UU. n. 2098/2025);
- per tale ordine di ragioni delimitato l'oggetto del presente contendere alle sole doglianze inerenti all'atto di intimazione e all'eccezione di prescrizione dei crediti erariali, maturata tra la data di notifica delle cartelle e quella dell'intimazione medesima, va anzitutto rilevata l'infondatezza del motivo di gravame riguardante la carenza di motivazione e specificità dell'atto qui impugnato;
- va, infatti, fatta applicazione dell'orientamento (Cass. n. 27054 del 23.10.2024) in forza del quale l'intimazione di pagamento, allorché faccia seguito all'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata, anche con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati, con “il semplice richiamo all'atto impositivo e alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990”;
- e ciò anche perché (cfr. Cass. n. 10692/2024) l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata;
- né, infine, l'avviso di intimazione può essere stimato nullo in ragione dell'omessa allegazione delle prodromiche cartelle, attesa la sufficienza (come nella specie avvenuto) dell'analitica indicazione degli estremi delle stesse, della data di notifica e dell'importo della pretesa al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa;
- destituita di fondamento, inoltre, la doglianza inerente al preteso errore incorso nel calcolo del complessivo dovuto in conseguenza dell'accesso dell'appellante alla procedura di c.d. rottamazione e al beneficio della rateazione, atteso che l'Ufficio ha con puntualità richiamato i provvedimenti di decadenza dai relativi piani, le date e le ragioni giustificative, mentre nessun rilievo assumono le più recenti produzioni documentali della difesa attestanti nuove relative istanze presentate, e in parte accolte, nella pendenza del presente giudizio;
- per quanto invece attiene all'eccezione di prescrizione avanzata con riguardo a talune più risalenti cartelle, correttamente l'anteriore Collegio ha con puntualità riscontrato la sussistenza della notifica di plurimi atti interruttivi, peraltro emergente anche dalle diverse intimazioni di pagamento risultanti in atti e notificate alla contribuente nonché dalla stessa impugnate, come dianzi ampiamente riportato;
- va altresì sottolineato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il credito erariale vantato dalla A.E. in tema di IRPEF, IVA, IRAP e imposta di registro si prescrive in dieci anni e che solo per sanzioni ed interessi opera il più breve termine quinquennale, come anche di recente affermato dalla Corte di legittimità (vedi Cass. n. 21658/2023 e n. 4666/2023), assumendo rilievo, quanto all'imposta di registro, l'espresso disposto di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 e, quanto alle altre imposte dirette, l'assenza di un'espressa previsione, con conseguente applicabilità dell'art. 2946 c.c., non potendosi applicare l'estinzione per decorso quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., comma 1, n. 4 "per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi", in quanto l'obbligazione tributaria, pur consistendo in una prestazione a cadenza annuale, ha carattere autonomo ed unitario ed il pagamento non è mai legato ai precedenti, bensì risente di nuove ed autonome valutazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti impositivi (vedi anche Cass. n. 32308/2019, Cass. 12740/2020 e Cass. 31430/2022);
- gli atti interruttivi notificati alla contribuente hanno, quindi, inciso sulla prescrizione e, in particolare, vanno ricordate le intimazioni di pagamento notificate nel 2023 che, impugnate e anche in ipotesi suscettibili di annullamento, perderebbero efficacia solo ai fini della successiva procedura esecutiva ma senza travolgere l'effetto proprio dell'intimazione, quale richiesta formale di pagamento idonea ad interrompere il corso della prescrizione (v. la citata Cass. n. 21658/2023);
- alla stregua di quanto sin qui osservato deve essere condiviso l'operato degli anteriori Giudici che, con buon governo delle complessive emergenze processuali, hanno respinto il ricorso attraverso argomentazioni che resistono anche in questa sede di riesame;
- alla soccombenza dell'appellante fa seguito la di lei condanna alla rifusione in favore di AdER delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 6.250,00= oltre dovuti accessori nella percentuale di legge, da versarsi direttamente al difensore dichiaratosi antistatario;
- non ricorrono, per converso, i presupposti per far luogo all'ulteriore invocata liquidazione ex art. 96 c.p.c., attesa l'obiettiva complessità della vicenda e considerata l'omessa indicazione ad opera dell'istante di idonei e congrui elementi a supporto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, respinge l'appello della contribuente e la condanna a rifondere l'Ufficio delle spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 6.250,00= oltre accessori nella percentuale di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.
Così deciso in Milao, in camera di consiglio, il 22 dicembre 2025.
Il presidente rel. est.
dott. G. Servetti