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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 844/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17956/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250128925792000 SANZIONE IRPEF 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250128925792 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione per IRPEF, oltre sanzioni ed interessi, anno 2020, in seguito al controllo automatizzato di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. nr. 600 del 1973. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito che si è trattato di un mero errore materiale da parte del CAF per maggiori crediti da rimborso percepiti da parte attrice, causa l'inversione dei dati del coniuge nella dichiarazione congiunta non emendabile, che comunque sono state presentate le dichiarazioni personali correttive nei termini sanando completamente il suddetto errore, e che, quindi, le sanzioni irrogate devono essere annullate. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 14.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo chiesto la rateizzazione della cartella.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 19.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che la ricorrente, come dedotto correttamente dall'Agenzia delle Entrate resistente, si è costituita in giudizio in data 04.12.2025, oltre il termine di 30 giorni dal momento della notifica del gravame avvenuta il 03.11.2025, in violazione dell'articolo 22 del Decreto
Legislativo nr. 546 del 1992 che sanziona il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso con la declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, anche nel merito il ricorso sarebbe risultato infondato poiché l'Ufficio ha dimostrato con idonea documentazione che il ruolo non deriva da un errore nella compilazione dei rispettivi dati dei coniugi nella dichiarazione congiunta, bensì da un omesso versamento di importi dichiarati dalla contribuente, asserzione avvalorata dalla circostanza che la medesima ha chiesto successivamente la rateizzazione della citata cartella.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PARISI TOMMASO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 17956/2025 depositato il 04/12/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250128925792000 SANZIONE IRPEF 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 460/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento nr. 09720250128925792 emessa dall'Agenzia delle
Entrate Riscossione per IRPEF, oltre sanzioni ed interessi, anno 2020, in seguito al controllo automatizzato di cui all'articolo 36 bis del D.P.R. nr. 600 del 1973. Nell'atto introduttivo la difesa della contribuente ha eccepito che si è trattato di un mero errore materiale da parte del CAF per maggiori crediti da rimborso percepiti da parte attrice, causa l'inversione dei dati del coniuge nella dichiarazione congiunta non emendabile, che comunque sono state presentate le dichiarazioni personali correttive nei termini sanando completamente il suddetto errore, e che, quindi, le sanzioni irrogate devono essere annullate. Nel corpo del ricorso la ricorrente ha presentato, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del Decreto Legislativo nr. 546 del
1992 e successive modificazioni, domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza dei due relativi requisiti essenziali come in atti. In data 14.01.2026 ha versato in atti una memoria illustrativa con la quale ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese, avendo chiesto la rateizzazione della cartella.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Roma III, si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 19.12.2025, nella quale ha eccepito, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per tardività della costituzione, mentre nel merito ha sostenuto la correttezza del proprio operato.
Fissata l'odierna Camera di consiglio, l'avviso di trattazione è stato notificato alle parti nei termini.
Ciò premesso, con Sentenza semplificata il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Al riguardo, la Sezione, ai sensi dell'articolo 47 ter del suddetto Decreto Legislativo nr. 546 del 1992, essendo trascorsi almeno venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso ed accertata la completezza del contraddittorio, reputa che sussistano nella fattispecie in esame tutti i presupposti per definire il giudizio in questa sede cautelare con Sentenza semplificata, sul rilievo che la ricorrente, come dedotto correttamente dall'Agenzia delle Entrate resistente, si è costituita in giudizio in data 04.12.2025, oltre il termine di 30 giorni dal momento della notifica del gravame avvenuta il 03.11.2025, in violazione dell'articolo 22 del Decreto
Legislativo nr. 546 del 1992 che sanziona il mancato rispetto del termine di 30 giorni dalla proposizione del ricorso con la declaratoria di inammissibilità. In ogni caso, anche nel merito il ricorso sarebbe risultato infondato poiché l'Ufficio ha dimostrato con idonea documentazione che il ruolo non deriva da un errore nella compilazione dei rispettivi dati dei coniugi nella dichiarazione congiunta, bensì da un omesso versamento di importi dichiarati dalla contribuente, asserzione avvalorata dalla circostanza che la medesima ha chiesto successivamente la rateizzazione della citata cartella.
Non sussistendo giusti motivi per disporre la compensazione delle spese, la ricorrente deve essere condannata, applicando i parametri e le disposizioni di cui al D.M. nr. 55 del 2014, al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00).
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle Entrate nella misura di Euro 500,00 (cinquecento//00).
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Tommaso Parisi)