Articolo 24 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196
Articolo 22Articolo 21 bis
Versione
1 gennaio 2010
>
Versione
16 giugno 2016
Art. 24. (Integrita', universalita' ed unita' del bilancio) 1. I criteri dell'integrita', dell'universalita' e dell'unita' del bilancio dello Stato costituiscono profili attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.
2. Sulla base del criterio dell'integrita', tutte le entrate devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti, tutte le spese devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate.
3. Sulla base dei criteri dell'universalita' e dell'unita', e' vietato gestire fondi al di fuori del bilancio, ad eccezione dei casi consentiti e regolati in base all'articolo 40, comma 2, lettera p).
4. E' vietata altresi' l'assegnazione di qualsiasi provento per spese o erogazioni speciali, salvo i proventi e le quote di proventi riscossi per conto di enti, le oblazioni e simili, fatte a scopo determinato.
5. Restano valide le disposizioni legislative che prevedono la riassegnazione ((di particolari entrate alle unita' elementari di bilancio, ai fini della gestione e della rendicontazione)) .
(( 5-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio occorrenti per l'iscrizione nei diversi stati di previsione della spesa interessati delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attivita'. ))
Entrata in vigore il 16 giugno 2016
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente