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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 10908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10908 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 12369/2024
Il Giudice ZI LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MITTONI CP_1 P.IVA_1
ENRICO resistente
OGGETTO: disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; esenzione dal ticket sanitario
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari al 100%, ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario, e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio resistendo CP_1 alla domanda ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio.
Il giudice, ritenutane l'ammissibilità e l'opportunità, disponeva consulenza medico-legale, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dei benefici in esame.
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso può essere accolto.
Vanno innanzitutto rigettate le preliminari eccezioni sollevate da in merito CP_1 alla asserita inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nella precedente fase posto che nell'atto introduttivo parte ricorrente si sofferma, in maniera chiara e specifica, sugli asseriti vizi valutativi presenti nella perizia svolta in occasione dell'atp, avuto specifico riguardo alla dedotta complessità del quadro clinico della parte e alla molteplicità degli interventi assistenziali cui la stessa è stata sottoposta nel corso del tempo.
Pag. 2 di 4 Nel merito, il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rinvia, visitata nuovamente parte ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
“ si trova Parte_1 nelle condizioni previste dalla Legge per l'esenzione totale sanitaria (ex art.11, comma
2, d.l. 463/1983), con decorrenza dal mese di Novembre 2023 , e ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992
n. 104, articolo 3, comma 3 (handicap grave) con decorrenza dal mese di
Novembre 2023”.
Parte resistente non ha specificamente contestato l'elaborato peritale.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che parte ricorrente, dal mese di novembre 2023, si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dei benefici richiesti.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento (da data precedente il deposito del ricorso per atp), le spese del presente giudizio e di quello per ATP seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente, dal mese di novembre 2023, si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione totale sanitaria;
- pone a carico di le spese sostenute da parte ricorrente in sede di atp, CP_1 liquidate in euro 1500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone a carico di le spese sostenute dal ricorrente nel presente CP_1 giudizio, liquidata in euro 2.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate come da CP_1 separato decreto.
Pag. 3 di 4 29/10/2025
Il Giudice
ZI LL
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In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 12369/2024
Il Giudice ZI LL, all'esito dell'udienza di discussione fissata con rito cartolare, ex. art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv.to MANCUSI SERGIO MASSIMO
ricorrente contro
), rappresentato e difeso dall'Avv.to MITTONI CP_1 P.IVA_1
ENRICO resistente
OGGETTO: disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992; esenzione dal ticket sanitario
Conclusioni delle parti:
Le parti concludono come da atti introduttivi
FATTO E DIRITTO
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., ha adito questo Parte_1
Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, esponendo di aver infruttuosamente presentato domanda amministrativa e ricorso per atp al fine di ottenere l'accertamento delle condizioni sanitarie per il riconoscimento dello stato di invalidità in misura pari al 100%, ai fini dell'esenzione totale dal ticket sanitario, e dello stato di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992.
Ciò premesso, parte ricorrente, reputando viceversa che sussistano i requisiti di legge, agisce in giudizio per contestare le conclusioni rassegnate dal ctu nel corso del procedimento di atp e per vedersi riconoscere i benefici in esame.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituito in giudizio resistendo CP_1 alla domanda ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nel precedente giudizio.
Il giudice, ritenutane l'ammissibilità e l'opportunità, disponeva consulenza medico-legale, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari previsti per il riconoscimento dei benefici in esame.
All'esito dell'udienza del 29.10.2025, trattata con il rito cartolare, e del deposito di note conclusive, tratteneva la causa in decisione.
Motivi della decisione
Il ricorso può essere accolto.
Vanno innanzitutto rigettate le preliminari eccezioni sollevate da in merito CP_1 alla asserita inammissibilità della domanda per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali acquisite nella precedente fase posto che nell'atto introduttivo parte ricorrente si sofferma, in maniera chiara e specifica, sugli asseriti vizi valutativi presenti nella perizia svolta in occasione dell'atp, avuto specifico riguardo alla dedotta complessità del quadro clinico della parte e alla molteplicità degli interventi assistenziali cui la stessa è stata sottoposta nel corso del tempo.
Pag. 2 di 4 Nel merito, il CTU, alla cui ampia ed esaustiva motivazione si rinvia, visitata nuovamente parte ricorrente ed esaminata con attenzione la documentazione sanitaria esibita, ha così relazionato:
“ si trova Parte_1 nelle condizioni previste dalla Legge per l'esenzione totale sanitaria (ex art.11, comma
2, d.l. 463/1983), con decorrenza dal mese di Novembre 2023 , e ha i requisiti stabiliti dalla Legge del 05.02.1992
n. 104, articolo 3, comma 3 (handicap grave) con decorrenza dal mese di
Novembre 2023”.
Parte resistente non ha specificamente contestato l'elaborato peritale.
Il ricorso deve, di conseguenza, essere accolto, dichiarandosi che parte ricorrente, dal mese di novembre 2023, si trova nelle condizioni sanitarie utili al riconoscimento dei benefici richiesti.
Considerata la decorrenza del predetto accertamento (da data precedente il deposito del ricorso per atp), le spese del presente giudizio e di quello per ATP seguono la soccombenza e vanno liquidate a favore di parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste a definitivo carico dell' , in applicazione del principio della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che il ricorrente, dal mese di novembre 2023, si trova nella condizione di disabilità grave ex art. 3, comma 3, L. 104/1992 e si trova nelle condizioni previste dalla legge per l'esenzione totale sanitaria;
- pone a carico di le spese sostenute da parte ricorrente in sede di atp, CP_1 liquidate in euro 1500,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone a carico di le spese sostenute dal ricorrente nel presente CP_1 giudizio, liquidata in euro 2.600,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate come da CP_1 separato decreto.
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Il Giudice
ZI LL
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