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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/05/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. LAV. N. 1780/2024
Udienza dell'8/05/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1780/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1780/2024
sopravvenuta prescrizione del credito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/07/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90042738 74/000, notificatagli a mezzo p.e.c. dall'
[...]
in data 21/05/2024, relativamente e Controparte_2 limitatamente ai seguenti titoli, tra gli altri, in essa riportati:
i) avviso di addebito n. 33020170001791512000, notificato il
24/11/2017, recante un importo residuo dovuto pari a € 2.006,53;
ii) avviso di addebito n. 33020180002719265000, notificato il
25/12/2018, recante un importo residuo dovuto pari a € 6.921,09.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito la prescrizione sopravvenuta dei crediti indicati nei titoli esecutivi sopra specificati.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare ed accertare che l' non ha il diritto di procedere CP_1 esecutivamente in virtù dei crediti dedotti nel presente giudizio in quanto estinti per prescrizione e, per l'effetto, annullare, in parte qua, l'intimazione di pagamento.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione dell'esecuzione, che esso venga mandato esente da ogni responsabilità, ivi compresa quella per eventuali spese di lite.
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1780/2024
3. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorrente ha espressamente eccepito solo la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla originaria notifica degli atti impugnati, non avendo dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito cui i medesimi crediti afferiscono.
In ogni caso, l' ha documentato che entrambi gli avvisi di CP_1 addebito sono stati effettivamente notificati a mezzo p.e.c. nelle date sopra indicate e riportate nell'intimazione di pagamento (si veda la cartella compressa – doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva – recante le ricevute di avvenuta consegna in formato “.eml”).
Pertanto, deve essere affermata la legittimazione passiva esclusiva dell' (Ente impositore titolare delle pretese creditorie) CP_1 in ragione della asserita intervenuta prescrizione dei crediti (secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7514/2022).
3.1. Devono essere quindi disattesi i rilievi circa la tardività dell'opposizione sollevati dall' , basati sul mancato rispetto dei CP_1 termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione sopravvenuta.
Difatti, l'odierna azione, essendo finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
4. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4.1. Tenuto conto della data della notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione sarebbe naturalmente maturata (senza tenere conto della sospensione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19), per il primo avviso, in data 24/11/2022 e, per il secondo, in data
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25/12/2023.
4.2. L' ha però documentato che in data 20/07/2022 (quindi CP_1 prima del maturare della prescrizione) veniva notificato al ricorrente,
a mezzo p.e.c., dall' , l'intimazione Controparte_3 di pagamento n. 030 2022 90031338 54/000 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna allegata al fascicolo dell' – doc. nn. 5 e 6), CP_1 la quale richiama al suo interno entrambi gli avvisi di addebito oggetto di causa.
Ciò ha comportato l'interruzione della prescrizione per entrambi gli avvisi, che sarebbe pertanto spirata solo in data 20/07/2027.
4.3. L'intimazione di pagamento oggetto di questa opposizione
(notificata il 21/05/2024: si veda la p.e.c. ricevuta dal ricorrente e prodotta in allegato al ricorso) è quindi anch'essa giunta tempestivamente al destinatario, interrompendo, ancora una volta, il decorso della prescrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell che si liquidano nella CP_1 somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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Udienza dell'8/05/2025
Il Giudice del Lavoro
viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
visti gli artt. 127-ter e 429 cod. proc. civ.;
ha pronunciato la seguente sentenza, con motivazione contestuale.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
- Sezione Prima Civile -
Settore Lavoro e Previdenza Sociale
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catanzaro, nella persona del Dott. Paolo Pirruccio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa iscritta al R.G. Lavoro n. 1780/2024 promossa
DA
(C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Alessandro Gualtieri
- RICORRENTE -
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Francesco Muscari Tomaioli e Silvia Parisi
- RESISTENTE -
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento – Pagina 1 di 4 R.G. LAV. N. 1780/2024
sopravvenuta prescrizione del credito.
Conclusioni delle parti: come da atti di causa.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 03/07/2024, Parte_1 ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 030
2024 90042738 74/000, notificatagli a mezzo p.e.c. dall'
[...]
in data 21/05/2024, relativamente e Controparte_2 limitatamente ai seguenti titoli, tra gli altri, in essa riportati:
i) avviso di addebito n. 33020170001791512000, notificato il
24/11/2017, recante un importo residuo dovuto pari a € 2.006,53;
ii) avviso di addebito n. 33020180002719265000, notificato il
25/12/2018, recante un importo residuo dovuto pari a € 6.921,09.
1.1. A fondamento della spiegata opposizione, il ricorrente ha eccepito la prescrizione sopravvenuta dei crediti indicati nei titoli esecutivi sopra specificati.
1.2. Il ricorrente ha quindi concluso chiedendo che il Tribunale voglia dichiarare ed accertare che l' non ha il diritto di procedere CP_1 esecutivamente in virtù dei crediti dedotti nel presente giudizio in quanto estinti per prescrizione e, per l'effetto, annullare, in parte qua, l'intimazione di pagamento.
2. Si è costituito l' che ha concluso chiedendo che il Tribunale CP_1 voglia:
- in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità o l'improponibilità dell'opposizione;
- in via subordinata, nel merito, rigettare l'opposizione;
- in via ulteriormente gradata, comunque condannare il ricorrente al pagamento di tutto quanto risulterà dovuto in corso di causa;
- infine, per l'ipotesi di accertata violazione dell'esecuzione, che esso venga mandato esente da ogni responsabilità, ivi compresa quella per eventuali spese di lite.
Pagina 2 di 4 R.G. LAV. N. 1780/2024
3. Preliminarmente, si deve rilevare che il ricorrente ha espressamente eccepito solo la prescrizione dei crediti maturata successivamente alla originaria notifica degli atti impugnati, non avendo dedotto l'omessa notifica degli avvisi di addebito cui i medesimi crediti afferiscono.
In ogni caso, l' ha documentato che entrambi gli avvisi di CP_1 addebito sono stati effettivamente notificati a mezzo p.e.c. nelle date sopra indicate e riportate nell'intimazione di pagamento (si veda la cartella compressa – doc. n. 2 allegato alla memoria difensiva – recante le ricevute di avvenuta consegna in formato “.eml”).
Pertanto, deve essere affermata la legittimazione passiva esclusiva dell' (Ente impositore titolare delle pretese creditorie) CP_1 in ragione della asserita intervenuta prescrizione dei crediti (secondo quanto chiarito dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7514/2022).
3.1. Devono essere quindi disattesi i rilievi circa la tardività dell'opposizione sollevati dall' , basati sul mancato rispetto dei CP_1 termini previsti dal D. Lgs. n. 46/1999 o, alternativamente, di quelli previsti ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., limitatamente all'azione diretta a far valere la prescrizione sopravvenuta.
Difatti, l'odierna azione, essendo finalizzata a discutere l'esistenza stessa del credito, nonché il diritto dell'intimante a procedere ad esecuzione forzata, deve essere qualificata, in relazione alla domanda diretta a far valere la prescrizione, come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cod. proc. civ., non soggetta, sotto tale profilo, a termini di decadenza (Cass., Sez. Un., n. 7514 del 2022 cit.).
4. Scrutinando nel merito il ricorso, esso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
4.1. Tenuto conto della data della notifica degli avvisi di addebito, la prescrizione sarebbe naturalmente maturata (senza tenere conto della sospensione per l'emergenza epidemiologica da Covid-19), per il primo avviso, in data 24/11/2022 e, per il secondo, in data
Pagina 3 di 4 R.G. LAV. N. 1780/2024
25/12/2023.
4.2. L' ha però documentato che in data 20/07/2022 (quindi CP_1 prima del maturare della prescrizione) veniva notificato al ricorrente,
a mezzo p.e.c., dall' , l'intimazione Controparte_3 di pagamento n. 030 2022 90031338 54/000 (si veda la ricevuta di avvenuta consegna allegata al fascicolo dell' – doc. nn. 5 e 6), CP_1 la quale richiama al suo interno entrambi gli avvisi di addebito oggetto di causa.
Ciò ha comportato l'interruzione della prescrizione per entrambi gli avvisi, che sarebbe pertanto spirata solo in data 20/07/2027.
4.3. L'intimazione di pagamento oggetto di questa opposizione
(notificata il 21/05/2024: si veda la p.e.c. ricevuta dal ricorrente e prodotta in allegato al ricorso) è quindi anch'essa giunta tempestivamente al destinatario, interrompendo, ancora una volta, il decorso della prescrizione.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di lite in favore dell che si liquidano nella CP_1 somma di € 2.000,00 per soli compensi difensivi.
Così deciso in Catanzaro, in data 8 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo PIRRUCCIO
(firmato digitalmente)
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