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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/08/2025, n. 965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 965 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
Ruolo Generale n. 3221/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3221 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente alla piazza Municipio n. 2, Parte_1 elettivamente domiciliato in Telese Terme presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sarnelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
Milano alla via V. Betteloni n. 2, rappresentata dalla con sede legale in CP_2
Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, difesa dall'avv. Fabio Forino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
, con sede legale in Roma alla via G. Grezar, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Lecce presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Murri dello Diago, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 con sede legale in Parabita (LE) alla via Provinciale Matino n. 5;
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto denominato “RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 617 II Pt_1 Pt_1 comma c.p.c. con istanza urgente di sospensione”, depositato il 19.4.2022, ha chiesto, previa immediata sospensione, dichiararsi l'improseguibilità della procedura esecutiva R.G.E. n.
249/2018, intrapresa nei suoi confronti dalla Controparte_4
1 Ruolo Generale n. 3221/2022
in virtù del contratto di finanziamento dell'importo di 150.000 euro stipulato con atto per
Notaio del 20.12.2012 tra esso opponente e la e del Controparte_5 Controparte_6
poi incorporata dalla Controparte_7 Controparte_4
in sostituzione della quale si era costituita nella procedura esecutiva la
[...] [...]
rappresentata dalla quale cessionaria del credito. Ha dedotto Controparte_1 CP_2 che la procedura esecutiva n. 249/2018 era divenuta improseguibile a seguito del mancato versamento dell'acconto sul compenso liquidato in favore del custode giudiziario, da parte della creditrice procedente, nel termine stabilito dal G.E. Ha inoltre chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva n. 151/2021, riunita alla procedura esecutiva n.
249/2018 in data 11.4.2022, poiché intrapresa in violazione degli artt. 492 co. 6 e 499 co. 4
c.p.c. Ha chiesto, in subordine, la riduzione del pignoramento, con liberazione dal vincolo dell'appartamento sito in Benevento al Viale Principe di Napoli, piano secondo, foglio 79,
p.lla 206 sub 14. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il G.E., con ordinanza dell'8.6.2022, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva formulata da parte opponente ed ha fissato il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il giudizio di merito con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
, alla alla e all' Controparte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, riportandosi a quanto dedotto dinanzi al G.E. con atto depositato il 19.4.2022.
[...]
Ha dedotto che il termine di 20 giorni concesso dal G.E. con provvedimento del 24.2.2022 per il versamento dell'acconto al custode giudiziario era perentorio;
che la procedura esecutiva n.
151/2021 è illegittima perché intrapresa dallo stesso creditore, nei confronti del medesimo debitore, sulla scorta dello stesso titolo esecutivo della procedura n. 249/2018; in subordine, ha insistito per la riduzione del pignoramento.
, con l'atto di citazione, ha altresì eccepito che l'intervento dell' Parte_1 [...]
si fonda su atti (cartelle di pagamento e avvisi di intimazione) Controparte_3 depositati nel fascicolo telematico come messaggio di posta non visualizzabile, con conseguente limitazione del diritto di difesa di esso debitore esecutato. Ha inoltre eccepito la nullità per difetto di notifica di alcune cartelle di pagamento allegate in formato pdf alla comparsa di costituzione, poiché notificate a soggetti non abilitati alla ricezione;
in particolare, le cartelle nn. 017201300663, 01720130010564164, 017200140006797748,
0142015002420158 risultano notificate a mani di persona addetta alla casa, la cartella n.
0172015005525651 a mani della cognata e la n. 017220150010070624 a mani di persona non identificata. Ha dedotto, inoltre, la nullità della notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca avvenuta a mani del fratello non convivente del o comunque ne ha eccepito la nullità Pt_1 per l'assenza della relativa raccomandata informativa. Conseguentemente ha chiesto
2 Ruolo Generale n. 3221/2022
accertarsi e dichiararsi la nullità delle notifiche effettuate dall' , Controparte_3 nonché accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei crediti (contravvenzioni per violazione del
Codice della Strada dal 2010 al 2014, IRPEF anno 2011 e tassa automobilistica anno 2010) oggetto delle cartelle di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
L , costituitasi, ha dedotto che la legge non prevede un Controparte_3 termine per il versamento del fondo spese, sicché è rimessa al G.E. la decisione in ordine all'estinzione anticipata della procedura esecutiva. Ha inoltre eccepito la tardività dell'opposizione relativa all'intervento dell' nella Controparte_3 procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2018, e comunque l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente, tanto in merito alla prova delle notifiche a mezzo posta delle cartelle esattoriali, quanto al deposito telematico in formato .eml da parte dell'Ente di Riscossione.
La rappresentata dalla costituitasi, ha Controparte_1 CP_2 sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la separazione della procedura esecutiva n. 151/2021 dalla procedura esecutiva n. 249/2018.
La non si è costituita. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante la produzione di atti e documenti.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'opposizione agli atti esecutivi è il procedimento con il quale il debitore o il terzo proprietario o il destinatario di un atto dell'esecuzione può far valere i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo. Lo scopo dell'opposizione agli atti esecutivi è ottenere il controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo e l'annullamento dell'atto viziato.
Nel caso in esame il debitore esecutato ha introdotto il presente giudizio Parte_1 chiedendo: 1) dichiararsi l'improseguibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2018 per il mancato versamento dell'acconto al custode;
2) dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva n. 151/2021, poiché intrapresa nei propri confronti in virtù dello stesso titolo della procedura n. 249/2018, sottoponendo a pignoramento un ulteriore immobile, così abusando dei mezzi di espropriazione, ovvero, in subordine, disporsi la riduzione del pignoramento;
3) dichiararsi l'insussistenza dei crediti erariali in virtù dei quali aveva spiegato intervento l' . Controparte_3
3 Ruolo Generale n. 3221/2022
Le prime due azioni non integrano un'opposizione agli atti esecutivi, in quanto non viene chiesto l'annullamento di uno o più atti del processo esecutivo, specificamente indicati, lamentandone l'illegittimità, ma viene chiesto al giudice della cognizione l'adozione di provvedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, quali la dichiarazione di improseguibilità o estinzione del processo esecutivo ovvero la riduzione del pignoramento.
Le azioni in questione vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
Al riguardo è. in ogni caso, opportuno precisare che l'omesso versamento di un fondo spese al custode per la prosecuzione del processo esecutivo, impedendo al processo esecutivo di conseguire il suo scopo, che consiste nel soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, ne legittima senz'altro la chiusura anticipata. Ciò posto, si osserva che nel caso in esame l'acconto al custode è stato versato dal creditore procedente, sia pure con ritardo rispetto al termine di 20 giorni fissato dal G.E. con provvedimento del 23.2.2022, depositato il 24.2.2022. E tale ritardo deve ritenersi giustificato in quanto vi è stata la contemporanea pendenza di due procedure esecutive, tra le stesse parti ed in virtù dello stesso titolo esecutivo, con contestuale nomina di due custodi giudiziari, fino alla riunione disposta dal
G.E. con provvedimento dell'11.4.2022; peraltro, in data 21.3.2022, prima ancora che fosse disposta la riunione, il creditore procedente ha versato l'acconto al custode nominato nella procedura n. 249/2018, dott. , come da nota da questi depositata il 19.4.2022; Persona_1 inoltre, nel periodo in cui il G.E. disponeva il versamento dell'acconto al custode, la creditrice procedente aveva ormai ceduto il proprio credito nei Controparte_4 confronti del alla la quale si è costituita nel processo Pt_1 Controparte_1 esecutivo, quale cessionaria della creditrice procedente, soltanto il 30.5.2022.
Va, altresì, precisato che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il diritto del creditore procedente, che sulla base di un titolo esecutivo e per il credito da esso risultante abbia sottoposto ad espropriazione forzata beni appartenenti al debitore, non è di ostacolo, nella pendenza di tale procedimento, al pignoramento di ulteriori beni dello stesso tipo del debitore, per la soddisfazione coattiva del medesimo credito risultante dal detto titolo esecutivo, non essendogli precluso di avvalersi una seconda volta del medesimo mezzo di espropriazione (cfr. Cass. Civ., n. 4375/1992).
Va escluso, pertanto, il lamentato abuso dei mezzi di espropriazione.
La riduzione del pignoramento va chiesta, come già evidenziato, al giudice dell'esecuzione.
I rilievi svolti dal con riferimento all'intervento dell' Pt_1 Controparte_3 integrano non un'opposizione agli atti esecutivi, ma un'opposizione all'esecuzione, in quanto l'esecutato non contesta la legittimità di un atto del processo esecutivo, ma la sussistenza dei crediti erariali posti alla base dell'intervento.
4 Ruolo Generale n. 3221/2022
Detta opposizione all'esecuzione è, peraltro, inammissibile, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di citazione, e non con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615 co. 2 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione del Forgione è, inoltre, infondata. Si rileva, infatti, che l'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c.,
l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo
(costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo), e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), in quanto la "ratio” dell'art. 479 co. 1 c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, e non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 3021/2018). Ne consegue che, ai fini della regolarità dell'intervento e del conseguente diritto dell' non assume Controparte_3 rilievo la notifica delle cartelle di pagamento, ma la formazione dei ruoli esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della e dell' Controparte_1 [...]
, liquidate, per ciascuna, in 2.000 euro per onorario, oltre rimborso Controparte_3 forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Benevento, 26.7.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Nella persona del giudice monocratico dott. Vincenzo Landolfi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 3221 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2022, promossa
DA
nato a [...] il [...], ivi residente alla piazza Municipio n. 2, Parte_1 elettivamente domiciliato in Telese Terme presso lo studio del difensore, rappresentato e difeso dall'avv. Milena Sarnelli in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
Milano alla via V. Betteloni n. 2, rappresentata dalla con sede legale in CP_2
Verona, al Viale dell'Agricoltura n. 7, difesa dall'avv. Fabio Forino, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
, con sede legale in Roma alla via G. Grezar, elettivamente Controparte_3 domiciliata in Lecce presso lo studio del difensore, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola
Murri dello Diago, in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA - OPPOSTA nonché
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 con sede legale in Parabita (LE) alla via Provinciale Matino n. 5;
CONVENUTA - CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con atto denominato “RICORSO IN OPPOSIZIONE EX ART. 617 II Pt_1 Pt_1 comma c.p.c. con istanza urgente di sospensione”, depositato il 19.4.2022, ha chiesto, previa immediata sospensione, dichiararsi l'improseguibilità della procedura esecutiva R.G.E. n.
249/2018, intrapresa nei suoi confronti dalla Controparte_4
1 Ruolo Generale n. 3221/2022
in virtù del contratto di finanziamento dell'importo di 150.000 euro stipulato con atto per
Notaio del 20.12.2012 tra esso opponente e la e del Controparte_5 Controparte_6
poi incorporata dalla Controparte_7 Controparte_4
in sostituzione della quale si era costituita nella procedura esecutiva la
[...] [...]
rappresentata dalla quale cessionaria del credito. Ha dedotto Controparte_1 CP_2 che la procedura esecutiva n. 249/2018 era divenuta improseguibile a seguito del mancato versamento dell'acconto sul compenso liquidato in favore del custode giudiziario, da parte della creditrice procedente, nel termine stabilito dal G.E. Ha inoltre chiesto dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva n. 151/2021, riunita alla procedura esecutiva n.
249/2018 in data 11.4.2022, poiché intrapresa in violazione degli artt. 492 co. 6 e 499 co. 4
c.p.c. Ha chiesto, in subordine, la riduzione del pignoramento, con liberazione dal vincolo dell'appartamento sito in Benevento al Viale Principe di Napoli, piano secondo, foglio 79,
p.lla 206 sub 14. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il G.E., con ordinanza dell'8.6.2022, ha rigettato la richiesta di sospensione della procedura esecutiva formulata da parte opponente ed ha fissato il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
ha introdotto il giudizio di merito con atto di citazione notificato alla Parte_1 [...]
, alla alla e all' Controparte_4 Controparte_1 CP_2 Controparte_3
, riportandosi a quanto dedotto dinanzi al G.E. con atto depositato il 19.4.2022.
[...]
Ha dedotto che il termine di 20 giorni concesso dal G.E. con provvedimento del 24.2.2022 per il versamento dell'acconto al custode giudiziario era perentorio;
che la procedura esecutiva n.
151/2021 è illegittima perché intrapresa dallo stesso creditore, nei confronti del medesimo debitore, sulla scorta dello stesso titolo esecutivo della procedura n. 249/2018; in subordine, ha insistito per la riduzione del pignoramento.
, con l'atto di citazione, ha altresì eccepito che l'intervento dell' Parte_1 [...]
si fonda su atti (cartelle di pagamento e avvisi di intimazione) Controparte_3 depositati nel fascicolo telematico come messaggio di posta non visualizzabile, con conseguente limitazione del diritto di difesa di esso debitore esecutato. Ha inoltre eccepito la nullità per difetto di notifica di alcune cartelle di pagamento allegate in formato pdf alla comparsa di costituzione, poiché notificate a soggetti non abilitati alla ricezione;
in particolare, le cartelle nn. 017201300663, 01720130010564164, 017200140006797748,
0142015002420158 risultano notificate a mani di persona addetta alla casa, la cartella n.
0172015005525651 a mani della cognata e la n. 017220150010070624 a mani di persona non identificata. Ha dedotto, inoltre, la nullità della notifica del preavviso di iscrizione di ipoteca avvenuta a mani del fratello non convivente del o comunque ne ha eccepito la nullità Pt_1 per l'assenza della relativa raccomandata informativa. Conseguentemente ha chiesto
2 Ruolo Generale n. 3221/2022
accertarsi e dichiararsi la nullità delle notifiche effettuate dall' , Controparte_3 nonché accertarsi e dichiararsi la prescrizione dei crediti (contravvenzioni per violazione del
Codice della Strada dal 2010 al 2014, IRPEF anno 2011 e tassa automobilistica anno 2010) oggetto delle cartelle di pagamento. Con vittoria di spese e compensi di lite, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
L , costituitasi, ha dedotto che la legge non prevede un Controparte_3 termine per il versamento del fondo spese, sicché è rimessa al G.E. la decisione in ordine all'estinzione anticipata della procedura esecutiva. Ha inoltre eccepito la tardività dell'opposizione relativa all'intervento dell' nella Controparte_3 procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2018, e comunque l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente, tanto in merito alla prova delle notifiche a mezzo posta delle cartelle esattoriali, quanto al deposito telematico in formato .eml da parte dell'Ente di Riscossione.
La rappresentata dalla costituitasi, ha Controparte_1 CP_2 sostenuto l'inammissibilità e l'infondatezza delle deduzioni di parte opponente;
in via subordinata, ha chiesto disporsi la separazione della procedura esecutiva n. 151/2021 dalla procedura esecutiva n. 249/2018.
La non si è costituita. Controparte_4
La causa è stata istruita mediante la produzione di atti e documenti.
All'udienza del 18.12.2024 le parti hanno concluso riportandosi ai propri atti. La causa è stata, quindi, assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che l'opposizione agli atti esecutivi è il procedimento con il quale il debitore o il terzo proprietario o il destinatario di un atto dell'esecuzione può far valere i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo. Lo scopo dell'opposizione agli atti esecutivi è ottenere il controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo e l'annullamento dell'atto viziato.
Nel caso in esame il debitore esecutato ha introdotto il presente giudizio Parte_1 chiedendo: 1) dichiararsi l'improseguibilità della procedura esecutiva R.G.E. n. 249/2018 per il mancato versamento dell'acconto al custode;
2) dichiararsi l'estinzione della procedura esecutiva n. 151/2021, poiché intrapresa nei propri confronti in virtù dello stesso titolo della procedura n. 249/2018, sottoponendo a pignoramento un ulteriore immobile, così abusando dei mezzi di espropriazione, ovvero, in subordine, disporsi la riduzione del pignoramento;
3) dichiararsi l'insussistenza dei crediti erariali in virtù dei quali aveva spiegato intervento l' . Controparte_3
3 Ruolo Generale n. 3221/2022
Le prime due azioni non integrano un'opposizione agli atti esecutivi, in quanto non viene chiesto l'annullamento di uno o più atti del processo esecutivo, specificamente indicati, lamentandone l'illegittimità, ma viene chiesto al giudice della cognizione l'adozione di provvedimenti di competenza del giudice dell'esecuzione, quali la dichiarazione di improseguibilità o estinzione del processo esecutivo ovvero la riduzione del pignoramento.
Le azioni in questione vanno, pertanto, dichiarate inammissibili.
Al riguardo è. in ogni caso, opportuno precisare che l'omesso versamento di un fondo spese al custode per la prosecuzione del processo esecutivo, impedendo al processo esecutivo di conseguire il suo scopo, che consiste nel soddisfacimento delle ragioni creditorie del procedente, ne legittima senz'altro la chiusura anticipata. Ciò posto, si osserva che nel caso in esame l'acconto al custode è stato versato dal creditore procedente, sia pure con ritardo rispetto al termine di 20 giorni fissato dal G.E. con provvedimento del 23.2.2022, depositato il 24.2.2022. E tale ritardo deve ritenersi giustificato in quanto vi è stata la contemporanea pendenza di due procedure esecutive, tra le stesse parti ed in virtù dello stesso titolo esecutivo, con contestuale nomina di due custodi giudiziari, fino alla riunione disposta dal
G.E. con provvedimento dell'11.4.2022; peraltro, in data 21.3.2022, prima ancora che fosse disposta la riunione, il creditore procedente ha versato l'acconto al custode nominato nella procedura n. 249/2018, dott. , come da nota da questi depositata il 19.4.2022; Persona_1 inoltre, nel periodo in cui il G.E. disponeva il versamento dell'acconto al custode, la creditrice procedente aveva ormai ceduto il proprio credito nei Controparte_4 confronti del alla la quale si è costituita nel processo Pt_1 Controparte_1 esecutivo, quale cessionaria della creditrice procedente, soltanto il 30.5.2022.
Va, altresì, precisato che, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il diritto del creditore procedente, che sulla base di un titolo esecutivo e per il credito da esso risultante abbia sottoposto ad espropriazione forzata beni appartenenti al debitore, non è di ostacolo, nella pendenza di tale procedimento, al pignoramento di ulteriori beni dello stesso tipo del debitore, per la soddisfazione coattiva del medesimo credito risultante dal detto titolo esecutivo, non essendogli precluso di avvalersi una seconda volta del medesimo mezzo di espropriazione (cfr. Cass. Civ., n. 4375/1992).
Va escluso, pertanto, il lamentato abuso dei mezzi di espropriazione.
La riduzione del pignoramento va chiesta, come già evidenziato, al giudice dell'esecuzione.
I rilievi svolti dal con riferimento all'intervento dell' Pt_1 Controparte_3 integrano non un'opposizione agli atti esecutivi, ma un'opposizione all'esecuzione, in quanto l'esecutato non contesta la legittimità di un atto del processo esecutivo, ma la sussistenza dei crediti erariali posti alla base dell'intervento.
4 Ruolo Generale n. 3221/2022
Detta opposizione all'esecuzione è, peraltro, inammissibile, in quanto proposta per la prima volta con l'atto di citazione, e non con ricorso al giudice dell'esecuzione, come prevede l'art. 615 co. 2 c.p.c.
L'opposizione all'esecuzione del Forgione è, inoltre, infondata. Si rileva, infatti, che l'intervento dell'agente della riscossione nell'esecuzione forzata non è subordinato alla previa notifica della cartella di pagamento, atteso che, a mente dell'art. 499 c.p.c.,
l'intervento nella espropriazione postula l'esistenza di un credito assistito da titolo esecutivo
(costituito, per i crediti fatti valere dall'agente della riscossione, dal ruolo), e non anche la notificazione di esso e l'intimazione del precetto (attività accorpate, per i menzionati crediti, nella notificazione della cartella di pagamento ex art. 25, comma 2, d.p.r. n. 602 del 1973), in quanto la "ratio” dell'art. 479 co. 1 c.p.c. riguarda, salvo specifiche eccezioni, unicamente l'espropriazione promossa con il pignoramento, e non quella esercitata in via di intervento, in relazione alla quale la previa intimazione del precetto non potrebbe permettere al debitore di elidere, mediante l'adempimento spontaneo o l'esperimento in via preventiva dei rimedi oppositivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., la minaccia della espropriazione e le incidenze negative sul suo patrimonio, per essersi queste ultime già verificate in conseguenza del precedente pignoramento (cfr. Cass. Civ., n. 3021/2018). Ne consegue che, ai fini della regolarità dell'intervento e del conseguente diritto dell' non assume Controparte_3 rilievo la notifica delle cartelle di pagamento, ma la formazione dei ruoli esecutivi.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e condanna l'opponente al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore della e dell' Controparte_1 [...]
, liquidate, per ciascuna, in 2.000 euro per onorario, oltre rimborso Controparte_3 forfetario spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Benevento, 26.7.2025
Il Giudice dott. Vincenzo Landolfi
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