CA
Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta da:
- Dott.ssa Rita Carosella Presidente
-Dott. Federico Scioli Consigliere
-Avv. Eriberto Di Blasio Giudice Ausiliario-rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. R.G. n. 363/2020, promossa da:
in persona del Sindaco pro tempore, (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Marco Matarazzo, giusta procura in atti
- APPELLANTE -
contro
, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Asiatico, giusta Controparte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti,
- APPELLATA -
Oggetto: Appello avverso la sentenza n. 390/2020 del Tribunale di Larino, pubblicata in data 17/11/2020 e notificata in pari data, avente ad oggetto risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta e memorie conclusionali, il cui contenuto deve ritenersi qui per ripetuto e trascritto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1- Con atto di citazione ritualmente notificato, la IG.ra conveniva in giudizio il Controparte_1 Parte_1 inanzi al Tribunale di Larino per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patiti a seguito di una
[...] caduta occorsale in data 02.03.2011, alle ore 15:30 circa, sulla scalinata di collegamento tra via Belvedere e via Carlo del Croix in L'attrice deduceva di essere scivolata a causa della presenza di residui di Pt_1 alimenti (bucce di mandarino) e deiezioni animali, non visibili e non segnalati, riportando gravi lesioni personali quantificate in €. 35.029,00.
Si costituiva in giudizio il contestando la domanda e chiedendone il rigetto, eccependo Parte_1 la carenza di prova in ordine all'an e al quantum debeatur, nonché la sussistenza di un comportamento colposo della danneggiata.
La causa veniva istruita mediante prove documentali, testimoniali e CTU medico-legale. All'esito, il Tribunale di Larino, con sentenza n. 390/2020, accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, dichiarava la responsabilità del ex art. 2051 c.c., condannandolo al pagamento della somma di € Parte_1
58.695,00, oltre interessi e spese di lite, ponendo le spese di CTU a carico dello stesso Ente.
1 § 2 - Avverso tale sentenza ha proposto appello il deducendo l'erroneità e l'ingiustizia Parte_1 della pronuncia per i seguenti motivi: 1) errata valutazione delle prove e carenza di prova in ordine al fatto storico e al nesso causale;
2) violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c. in relazione alla condotta colposa della danneggiata, idonea a integrare il caso fortuito;
3) in subordine, omessa valutazione del concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c.; 4) erronea quantificazione del danno.
Si è costituita in giudizio la IG.ra , contestando integralmente il gravame e chiedendone il Controparte_1 rigetto. In via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 348-bis e 345 c.p.c. Nel merito, ha sostenuto la correttezza della sentenza di primo grado, la quale avrebbe fatto buon governo dei principi in materia di responsabilità da cose in custodia e delle risultanze istruttorie.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe, è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 - Sulle eccezioni preliminari di inammissibilità dell'appello.
L'appellata ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, e ai sensi dell'art. 345 c.p.c., per aver l'appellante introdotto contestazioni nuove.
Le eccezioni sono infondate e vanno respinte.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 348-bis c.p.c., si osserva che i motivi di gravame sollevano questioni attinenti alla valutazione delle prove e all'interpretazione della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione alla condotta della vittima, che non appaiono manifestamente infondate e meritano un esame nel merito, non potendosi escludere a priori una ragionevole probabilità di accoglimento.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione dell'art. 345 c.p.c. Le doglianze dell'appellante non costituiscono “nova” inammissibili, ma si configurano come critiche alla valutazione delle risultanze istruttorie e alla qualificazione giuridica dei fatti operata dal primo giudice, attività che costituisce l'essenza stessa del giudizio di appello quale *revisio prioris instantiae*. L'appellante non ha introdotto nuovi temi di indagine, ma ha contestato le conclusioni cui è pervenuto il Tribunale sulla base del medesimo materiale probatorio acquisito in primo grado.
§ 4 - Nel merito. In relazione ai primi due motivi di appello che, per loro connessione, vanno trattati congiuntamente.
La controversia verte sulla responsabilità per danni da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c., norma che, secondo consolidata giurisprudenza, configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva. Per la sua applicazione
è sufficiente che il danneggiato provi il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno subito, mentre il custode, per andare esente da responsabilità, deve fornire la prova del caso fortuito, inteso come fattore esterno, imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso eziologico. (Cass. Civ., Sez. 6, N. 14456 del 09-07-2020). Il giudice di primo grado ha ritenuto assolto l'onere probatorio da parte dell'attrice e, per converso, non provato il caso fortuito da parte del convenuto. Tale valutazione, tuttavia, non può Pt_1 essere condivisa, in quanto frutto di un'erronea interpretazione dei principi che governano la materia e di una non corretta ponderazione delle circostanze di fatto emerse in giudizio. È principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità che il comportamento della vittima può integrare il caso fortuito, escludendo la responsabilità del custode, quando si ponga come causa esclusiva dell'evento dannoso. In particolare, la condotta del danneggiato assume efficacia causale esclusiva quando, per il suo carattere di imprevedibilità ed eccezionalità, si inserisce nel determinismo causale fino a interrompere il nesso con la
2 cosa. (Cass. Civ., Sez. 3, N. 4035 del 16-02-2021). Più specificamente, la disattenzione della vittima può integrare il caso fortuito idoneo a escludere la responsabilità del custode. (Cass. Civ., Sez. 3, N. 24071 del 28-
08-2025).
Come affermato dalla Suprema Corte, la disattenzione costituisce un fatto irragionevole o inaccettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, e tale valutazione non può che integrare il caso fortuito, idoneo ad interrompere il nesso di causalità e a mandare assolto da ogni responsabilità il custode.
In sostanza, quando la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, è la condotta imprudente di quest'ultimo a porsi come causa esclusiva del danno.
Applicando tali principi al caso di specie, emerge con chiarezza l'erroneità della decisione impugnata. Il sinistro si è verificato alle ore 15:30 del 2 marzo, in condizioni di piena luce diurna. La natura dell'ostacolo
(residui di alimenti e deiezioni) era tale da renderlo, con l'uso dell'ordinaria diligenza, perfettamente visibile e, quindi, evitabile. L'utente di una strada pubblica, e a maggior ragione di una scalinata, è tenuto a un dovere generale di ragionevole cautela, che impone di prestare attenzione al fondo che si percorre. (Cass. Civ., Sez.
6, N. 12421 del 24-06-2020; Cass. ordd. nn. 2478, 2480 e 2482 del 2018)
Il primo giudice ha ritenuto che l'attrice si sia trovata “all'improvviso di fronte ad un ostacolo non altrimenti prevedibile ed evitabile”. Tale affermazione non trova adeguato riscontro nelle emergenze processuali. La presenza di sporcizia o piccoli rifiuti su una scalinata pubblica, per quanto deprecabile, non costituisce un'insidia imprevedibile, ma rientra in quelle comuni e concrete situazioni di potenziale pericolo che l'utente ha l'onere di prevedere e superare con la dovuta attenzione. In realtà, dalle stesse foto prodotte in primo grado da parte attrice, si evince che la scala luogo dell'evento era in buono stato di manutenzione, senza vizi, disconnessioni o difetto alcuno. Si rileva, inoltre, la presenza, sul margine destro del primo gradino, di pochi pezzi di bucce di agrumi, ben visibili (si era in condizioni di piena luce diurna) e facilmente evitabili, utilizzando la comune diligenza. La stessa sig.ra , nel rendere l'interrogatorio, ha affermato di non aver fatto CP_1 attenzione a dove mettesse i piedi, aggiungendo che, altrimenti, non sarebbe caduta.
Ne discende che la condotta della IG.ra , la quale, in pieno giorno e in condizioni di visibilità, non CP_1 si è avveduta della presenza delle poche bucce sul piano di calpestio, deve essere qualificata come colposamente disattenta e tale da aver assunto efficienza causale esclusiva nella produzione dell'evento. La cosa in custodia (la scalinata) ha costituito, in tale prospettiva, una mera occasione dell'evento, e non la sua causa.
Erroneamente, dunque, il Tribunale ha escluso qualsiasi rilevanza al comportamento della danneggiata, affermando che “alcun addebito può essere mosso a parte attrice la quale ben poco poteva fare per evitare di scivolare e poi cadere”. (Cass. Civ., Sez. 6, N. 32093 del 09-12-2019). Al contrario, proprio l'adozione di un comportamento improntato all'ordinaria diligenza le avrebbe consentito di avvistare l'ostacolo e di evitare agevolmente la caduta.
In conclusione, il comportamento della danneggiata, connotato da un'evidente disattenzione, ha integrato gli estremi del caso fortuito, interrompendo il nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno. La domanda risarcitoria proposta dalla IG.ra doveva, pertanto, essere rigettata. Controparte_1
L'accoglimento del gravame sotto il profilo dell'an debeatur assorbe ogni altra censura, inclusa quella relativa alla quantificazione del danno.
§ 5 - Sulle spese di lite.
In virtù del principio della soccombenza, stante la totale riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda attorea, la IG.ra deve essere condannata alla rifusione delle spese di Controparte_1 entrambi i gradi di giudizio in favore del Le spese vengono liquidate come in dispositivo, Parte_1
3 in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss.mm., tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Le spese della CTU espletata in primo grado, come liquidate in quella sede, vanno poste definitivamente a carico della IG.ra . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Parte_1 vverso la sentenza n. 390/2020 del Tribunale di Larino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione
[...] disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta da nei confronti del Controparte_1 Parte_1
2. Condanna alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, in favore Controparte_1 del che liquida: quanto al primo del primo grado in € 3.809,00 per compensi Parte_1 professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
quanto al secondo grado, in €. 1.165,50 per esborsi (C.U. e marca), €. 3.473,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
3. Pone le spese di C.T.U., come liquidate in primo grado, definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Campobasso, 15/10/2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Eriberto Di Blasio Dott.ssa Rita Carosella
4