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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 08/10/2025, n. 7057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7057 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 08/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3314 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Rambone, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
L' Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Maria Fusco e Massimo
Pepe, presso i quali elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dall'azienda ospedaliera convenuta con inquadramento come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati;
che l'Amministrazione resistente, fino alla data del 01.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha effettuato la prestazione lavorativa, ha provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo
1 ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001; che diversamente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali a partire dal 01.04.2011, la resistente non ha più provveduto a riconoscere né il riposo compensativo né la citata maggiorazione;
che successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL di settore, la resistente azienda ha provveduto ad erogare il compenso per il lavoro ricadente in giorno festivo infrasettimanale e precisamente con decorrenza 01.06.2023 e fino al 01.05.2024,allorquando ha illegittimamente sospeso il trattamento economico citato;
che dunque, la resistente azienda, ha provveduto all'erogazione dei compensi per lavoro coincidente con il festivo infrasettimanale solamente per il periodo 01.06.2023 – 30.04.2024, nulla riconoscendo per i periodi antecedente e successivo;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso tra il 25.12.2019 e il 19.09.2024, e precisamente nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso.
Tanto premesso, lamentando di non aver goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi precisati in ricorso- ad eccezione di quelli ricadenti nel periodo compreso tra il 01.06.2023 e fino al 01.05.2024 per come sopra precisato-, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente
, in persona del Direttore, Suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda sita in
Napoli alla via della Croce Rossa n.8, presso ex Ospedale Ravaschieri, al pagamento delle in favore del ricorrente per i periodi 01.12.2019-30.05.2023 e
01.05.2024-30.09.2024 dell'importo di € 2.402,11 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
”
Spese vinte.
2 Nel resistere alla domanda l Controparte_3
, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione
[...] quinquennale delle somme pretese fino al 06.05.2020, considerata la data di notifica del ricorso introduttivo eseguita in data 07.05.25 e l'assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo
01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che , alla luce del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024,
l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario;
che con riferimento agli anni 2023 e 2024, la ricorrente non ha prestato attività lavorativa in qualità di turnista e dunque infondate sono le richieste di pagamento di alcune giornate festive che risultano, invece, come da documentazione in atti, già compensate con giorni di riposo e precisamente: il 6 gennaio 2023 compensato il 19 gennaio 2023; il 10 aprile 2023 compensato il 12 aprile 2023; il 1° maggio 2024 compensato l'8 maggio 2024; il 19 settembre 2024 compensato il 20 maggio 2024.
Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
*****
La domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui la ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
3 L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'azienda ospedaliera convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dal ricorrente, assumendo che nulla
è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
4 Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav.,
25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.
2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
5 elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art.
44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
6 "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , CP_1 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
7 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice
d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce
8 una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c)
CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art.
34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo
a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n.
4878/2015)” ( così l'ordinanza citata in motivazione).
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo
9 continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l'azienda ospedaliera ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista, o lo abbia remunerato con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto l'azienda ospedaliera ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
10 I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione dell'azienda ospedaliera resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito dell'azienda ospedaliera
, affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché l ospedaliera resistente– giova CP_1 ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018.
Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui
è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, però, non ha allegato prima ancora che provato di aver CP_1 provveduto di conseguenza.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti ( cfr cartellini marcatempo) risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata,
11 dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto.
Nulla infatti è stato specificamente contestato – neppure nelle note autorizzate - sulla base del calcolo che la ricorrente – contrariamente a quanto dedotto nella memoria dell'azienda ospedaliera – ha sviluppato analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (cfr. conteggi elaborati nel ricorso).
Inoltre, l non ha dedotto né provato con puntuale allegazione anche CP_1 documentale che alla ricorrente sia stato effettivamente riconosciuto lo stesso trattamento economico dei colleghi non turnisti, il cui orario di lavoro ordinario settimanale si sia ridotto in ragione della giornata festiva infrasettimanale.
Con riferimento invece alla richiesta relativa al pagamento, con le relative maggiorazione, delle giornate festive ricadenti negli anni 2023 e 2024, la domanda non può trovare accoglimento.
Per come invero rilevato dall resistente, emergente dalla documentazione in CP_1 atti e la circostanza non è stata specificamente contestata in replica dalla ricorrente, quanto alla esecuzione della prestazione di lavoro secondo turni nelle 24 ore, in detto periodo quest'ultima non ha prestato attività lavorativa in qualità di turnista, inoltre, le suddette giornate festive oggetto di domanda risultano già compensate con giorni di riposo, come si evince dal numero complessivo di riposi fruiti nell'anno rispetto a quelli normativamente e contrattualmente dovuti nonché dai cartellini marcatempo. In particolare:
• il 6 gennaio 2023 compensato il 19 gennaio 2023;
• il 10 aprile 2023 compensato il 12 aprile 2023;
• il 1° maggio 2024 compensato l'8 maggio 2024;
• il 19 settembre 2024 compensato il 20 maggio 2024.
Tanto non risulta contestato dalla ricorrente, neppure in sede di note autorizzate, atteso che la stessa si limita a dedurre il mancato pagamento delle maggiorazioni previste per l'attività resa nei giorni festivi indicati nel prospetto contabile, senza
12 null'altro precisare in merito ai riposi compensativi che risultano dai cartellini in atti effettivamente goduti
Dalla somma richiesta andranno pertanto detratti tutti gli importi pretesi in relazione al periodo 2023 -2024, e precisamente in relazione all'anno 2023: venerdì 6 gennaio per €.149,01 lunedì 10 aprile per €. 149,01
In relazione all' anno 2024: mercoledì 1 maggio per €.149,01 giovedì 19 settembre per €.149,01
Conclusivamente la domanda va parzialmente accolta e riconosciuto il diritto della ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, alla maggiorazione del 50% e del 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e l'azienda ospedaliera resistente condannata al pagamento di complessivi € 1.806,07 ( importo così rideterminato) oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge
724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994” (cfr. Cass SU 14429/2017; conf. Cass
20765/2018).
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuta, la stessa CP_1 risulta infondata, attesa l'allegazione di un atto interruttivo della prescrizione , inviato a mezzo pec in data 08.11.2024.
Le spese seguono la soccombenza, previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
13 a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l
[...]
al pagamento Controparte_1 di € € 1.806,07 in favore di , per le causali di cui in motivazione, Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che si
[...] liquidano in complessivi € 670,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 08.10.2025
Il Giudice
(dott. A. Bonfiglio)
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Ada Bonfiglio ha emesso il giorno 08/10/2025, alla scadenza del termine per il deposito, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, delle note di trattazione scritta la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3314 del ruolo gen. dell'anno 2025
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Lucia Rambone, presso la quale elettivamente domicilia;
ricorrente
E
L' Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, dagli avv.ti Maria Fusco e Massimo
Pepe, presso i quali elettivamente domicilia;
convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.02.2025, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di lavorare alle dipendenze dall'azienda ospedaliera convenuta con inquadramento come precisato nella documentazione allegata al ricorso;
di lavorare in qualità di turnista secondo i turni così come emergenti dai cedolini paga allegati in cui vengono analiticamente rilevati i turni osservati;
che l'Amministrazione resistente, fino alla data del 01.04.2011, per i giorni festivi infrasettimanali in cui ha effettuato la prestazione lavorativa, ha provveduto a riconoscere anche il riposo compensativo
1 ovvero la maggiorazione di cui all'art.9 del CCNL 20 settembre 2001; che diversamente, per la prestazione lavorativa resa nei giorni festivi infrasettimanali a partire dal 01.04.2011, la resistente non ha più provveduto a riconoscere né il riposo compensativo né la citata maggiorazione;
che successivamente, con l'entrata in vigore del nuovo CCNL di settore, la resistente azienda ha provveduto ad erogare il compenso per il lavoro ricadente in giorno festivo infrasettimanale e precisamente con decorrenza 01.06.2023 e fino al 01.05.2024,allorquando ha illegittimamente sospeso il trattamento economico citato;
che dunque, la resistente azienda, ha provveduto all'erogazione dei compensi per lavoro coincidente con il festivo infrasettimanale solamente per il periodo 01.06.2023 – 30.04.2024, nulla riconoscendo per i periodi antecedente e successivo;
di aver prestato lavoro in giorni festivi infrasettimanali nel periodo compreso tra il 25.12.2019 e il 19.09.2024, e precisamente nei giorni e secondo gli orari indicati nei “cartellini marcatempo” allegati al ricorso.
Tanto premesso, lamentando di non aver goduto, in relazione al lavoro prestato nei giorni festivi precisati in ricorso- ad eccezione di quelli ricadenti nel periodo compreso tra il 01.06.2023 e fino al 01.05.2024 per come sopra precisato-, del riposo compensativo, né di aver ricevuto il compenso per il lavoro straordinario effettuato, con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo, ha concluso chiedendo di “A) in via principale, accertare e dichiarare, in considerazione della mancata fruizione del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale, il diritto del ricorrente alla percezione delle maggiorazioni previste per il lavoro straordinario festivo e conseguentemente condannare la resistente
, in persona del Direttore, Suo legale Controparte_2 rappresentante p.t., per la carica domiciliato presso la sede legale dell'azienda sita in
Napoli alla via della Croce Rossa n.8, presso ex Ospedale Ravaschieri, al pagamento delle in favore del ricorrente per i periodi 01.12.2019-30.05.2023 e
01.05.2024-30.09.2024 dell'importo di € 2.402,11 oltre interessi da quantificarsi;
B) in via subordinata accertare e dichiarare il diritto del ricorrente di godere dei riposi compensativi per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali o, in alternativa, decorso il termine di 30 giorni di ricevere il compenso per il lavoro straordinario;
”
Spese vinte.
2 Nel resistere alla domanda l Controparte_3
, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta prescrizione
[...] quinquennale delle somme pretese fino al 06.05.2020, considerata la data di notifica del ricorso introduttivo eseguita in data 07.05.25 e l'assenza di precedenti atti interruttivi della prescrizione;
ha poi rilevato l'infondatezza della domanda per mancanza dei presupposti di diritto dell'azione per non avere, in particolare, la ricorrente fornito la prova che le ore di lavoro complessive prestate nelle giornate festive infrasettimanali superino l'orario ordinario esigibile dal datore di lavoro;
che l'erogazione dei compensi per il lavoro in festivo infrasettimanale per il periodo
01.06.2023-30.04.2024 è avvenuto solo nelle more di approfondimenti in merito alla problematica relativa alla corretta modalità di applicazione dell'art. 106 c. 5 del precitato CCNL e che , alla luce del parere ARAN pervenuto in data 12.04.2024,
l'Amministrazione si è determinata di attivare le opzioni previste dal comma 5 dell'art.106 limitatamente alle ore rese in eccesso al debito orario;
che con riferimento agli anni 2023 e 2024, la ricorrente non ha prestato attività lavorativa in qualità di turnista e dunque infondate sono le richieste di pagamento di alcune giornate festive che risultano, invece, come da documentazione in atti, già compensate con giorni di riposo e precisamente: il 6 gennaio 2023 compensato il 19 gennaio 2023; il 10 aprile 2023 compensato il 12 aprile 2023; il 1° maggio 2024 compensato l'8 maggio 2024; il 19 settembre 2024 compensato il 20 maggio 2024.
Ha infine eccepito la decadenza dal diritto azionato per non essere stata formulata dalla ricorrente la richiesta di cui all'art. 9 del CCNL di categoria 20.09.2001 nel termine di giorni 30 in esso indicato.
*****
La domanda ha ad oggetto la richiesta di remunerazione dei giorni festivi infrasettimanali in cui la ricorrente ha lavorato come turnista, alla stregua dell'art. 9 del CCNL 20.09.2001 riprodotto nell'art. 29, 6° comma CCNL 2016/2018, ritenendo che la maggiorazione prevista dall'art. 44 del CCNL 1.9.1995 pacificamente percepita, è volta a compensare unicamente la gravosità del lavoro prestato secondo turni, che si accentua quando la prestazione ricade anche in un giorno festivo, e che tale indennità non è di per sé incompatibile con gli istituti disciplinati, in via generale e per tutto il personale, dagli artt. 20 CCNL 1.9.1995 e 34 CCNL 7.4.1999, ai quali si riferisce l'integrazione operata dall'art. 9 del CCNL 20.9.2001.
Il quadro normativo di riferimento è il seguente.
3 L'art. 44 del CCNL 01.09.1995, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro” dispone che “12. Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di L. 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a L. 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore. Nell'arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta a ciascun dipendente più di un'indennità festiva”.
L'art.9 del CCNL 20.09.2001 invocato da parte ricorrente e riprodotto dall'art. 29, co.
6 C.C.N.L di categoria 2016-2018, rubricato “riposo compensativo per le giornate festive lavorate”, prevede “ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1° settembre 1995 e 34 del CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni,
a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”. L'art. 9 come riprodotto, in relazione all'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale, dà quindi titolo “, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni”, alla fruizione di un corrispondente giorno di riposo compensativo ovvero alla percezione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Si rimette dunque al lavoratore la scelta - condizionata solo dalla sua tempistica- di preferire se riposare per il tempo corrispondente al lavoro prestato nella festività infrasettimanale oppure se ricevere un compenso ulteriore aggiuntivo rispetto a quello ordinariamente percepito.
L'azienda ospedaliera convenuta persevera – anche dopo l'intervento ermeneutico della Suprema Corte, come sarà nel prosieguo della presente motivazione evidenziato - nella negazione del diritto invocato dal ricorrente, assumendo che nulla
è dovuto al personale turnista ai sensi dell'art. 9 citato, dal momento che tale norma sarebbe applicabile a tale categoria di personale, solo laddove esso espleti nei giorni festivi infrasettimanali una prestazione lavorativa eccedente l'orario ordinario e il normale turno di lavoro, giacché, riconoscendo al personale turnista il trattamento economico di cui all'art. 9, anche laddove la prestazione festiva fosse svolta entro l'orario ordinario, si creerebbe una disparità di trattamento con il personale non turnista.
La prospettata tesi difensiva risulta infondata.
4 Il trattamento economico di cui all'art. 9 riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, è solo parametrato alle aliquote retributive previste per il lavoro straordinario, ma non è correlato alla prestazione resa oltre l'orario ordinario, potendo escludersi tale condizione sia in base al tenore testuale della norma, sia in base alla sua finalità, considerato altresì – sotto il profilo sistematico – che la clausola contrattuale è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo.
La cumulabilità dell'indennità di turno con il riposo compensativo o la maggiorazione di cui all'art. 9, riprodotto nell'art 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018, discende dalla diversità ontologica dei due trattamenti, come correttamente evidenziato dai Giudici di legittimità, per cui può senz'altro ritenersi che l'art.9 riprodotto è rivolto a tutte le categorie di lavoratori, sia non turnisti che turnisti, per cui per quest'ultima categoria, è senz'altro cumulabile con l'indennità prevista dall'art. 44 cit.
A tale riguardo, va segnalato che, in senso favorevole alla tesi sostenuta in ricorso, sono intervenute molteplici pronunce della Cassazione, tra cui la sentenza del
01/08/2022 n.23880, a conferma di precedenti decisioni (Cassazione civile sez. lav.,
25/01/2021, n. 1505; Cassazione civile sez. lav., 10/03/2021, n. 6716; Cassazione civile sez. lav., 10/11/2021, n. 33126; Cassazione civile sez. lav., 24/01/2022, n.
2006; Cassazione civile sez. lav., 1/12/2015, n. 24439).
Va inoltre registrato che, anche di recente, è intervenuta l'ennesima decisione della
Corte di Cassazione, confermativa di un orientamento ormai consolidato, l'ordinanza del 18/07/2023, n.20743.
I Giudici di legittimità nella citata pronuncia (n. 20743/2023) hanno ulteriormente ribadito che “…la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi
"è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni
5 elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo" (art. 5).
Il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla L. n. 520 del 1952 con la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva".
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL
1.9.1995 che agli artt. 18, 19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art.
44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui "per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore".
L'art. 34 del CCNL 7.4.1999, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo".
Infine con il CCNL 20.9.2001, integrativo del CCNL 7.4.1999, le parti collettive con
l'art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che
6 "Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 20 del CCNL 1 settembre 1995 e 34 del
CCNL 7 aprile 1999, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
All'esito dell'integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità.
La contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi
(art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di E 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore").
Occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, la tesi sostenuta dall' , CP_1 secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall'art. 9 del CCNL
20.9.2001, non è rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363
7 c.c., in quanto il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, laddove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17).
Deve aggiungersi che la clausola contrattuale della quale i lavoratori invocano
l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 è stata dunque individuata nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo;
al contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo;
ha errato il giudice
d'appello nell'estendere ai lavoratori del comparto sanità l'orientamento espresso da questa Corte in relazione all'interpretazione dell'art. 22 del CCNL 14.9.2000 per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n.
16600/2019; Cass. n. 21412/2019), atteso che in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro...); è inserita nell'ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni;
riconosce
8 una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto ex art. 52 lett. c)
CCNL 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo.
Viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall'art.
34 del CCNL 7.4.1999 per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che costituisce un'ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
Né può giungersi a diverse conclusioni valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN il 24.9.2011, ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal
CCNL 21.5.2018, in quanto non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del
2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo
a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n.
4878/2015)” ( così l'ordinanza citata in motivazione).
I Giudici di legittimità hanno quindi elaborato il seguente principio di diritto:
“L'indennità prevista dall'art. 44, commi 3 e 12, del CCNL 1.9.1995 per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dall'art. 9 del
CCNL 20.9.2001, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
In buona sostanza, l'art. 29, 6° comma C.C.N.L di categoria 2016-2018 riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario;
esso attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo
9 continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro, negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo.
Di contro, l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti. La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo.
Del resto, parte ricorrente ha dedotto di non aver mai optato per la fruizione del riposo compensativo rispetto alla maggiorazione prevista dall'art.29, 6° comma del
C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9) né, di contro, l'azienda ospedaliera ha allegato prima ancora che provato, che sia stata presentata una siffatta istanza, o che sia stata inoltrata – prima della presente sede giudiziaria - la richiesta del compenso contrattuale.
D'altro canto, non è ragionevole ipotizzare che la convenuta, pur avendo formalmente e fermamente negato l'applicabilità dell'art.29, 6° comma (già art. 9) al personale turnista, sia in sede aziendale che in sede processuale, abbia invece spontaneamente dato corso alla sua esecuzione, riconoscendo il diritto al riposo compensativo, peraltro senza alcuna richiesta da parte del dipendente turnista, o lo abbia remunerato con le prescritte maggiorazioni spontaneamente per la prestazione resa nelle festività infrasettimanali.
Un tale comportamento pregiudiziale e giudiziale mette in evidenzia quindi che non viene in discussione la verifica dell'ammontare dei riposi compensativi goduti e/o la remunerazione del lavoro straordinario prestato in base ai turni di lavoro, bensì la loro imputazione che, per le ragioni sopra enunciate, non risulta avvenuta per effetto dell'art. 29 cit. in quanto l'azienda ospedaliera ne nega il diritto, ove la prestazione lavorativa resa nella giornata festiva infrasettimanale resti nei limiti dell'orario ordinario.
10 I principi affermati dalla Suprema Corte portano in definitiva a superare la prospettazione dell'azienda ospedaliera resistente, secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Conclusivamente deve affermarsi che le eccezioni di merito dell'azienda ospedaliera
, affondano in una tesi interpretativa delle clausole contrattuali scrutinate che, di contro, deve ritenersi infondata, giacché l ospedaliera resistente– giova CP_1 ribadirlo - afferma che il riposo de quo vada riconosciuto solo in presenza di una prestazione oraria eccedente l'orario ordinario , mentre la norma contrattuale lo ricollega unicamente allo svolgimento dell'attività nella giornata festiva infrasettimanale, a prescindere dal superamento o meno del monte ore giornaliero settimanale o mensile, posto che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, l'orario di lavoro va a ridursi per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
Parimenti infondata è l'eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta in ragione del disposto di cui al comma 6 dell'art. 29 del CCNL 2016- 2018.
Tale norma dispone: “L'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disposizione in esame non prevede una sanzione di decadenza dal diritto per cui
è causa, ma solo la possibilità del lavoratore di operare una scelta entro il suindicato termine di 30 giorni;
dunque, un'obbligazione alternativa con scelta rimessa al creditore.
Pertanto, trova applicazione l'art. 1287 c.c. secondo cui, se la facoltà di scelta spetta al creditore e questi non la esercita nel tempo stabilito, la scelta passa al debitore.
Quindi, non avendo parte ricorrente effettuato la scelta, questa è passata alla resistente che, però, non ha allegato prima ancora che provato di aver CP_1 provveduto di conseguenza.
In ordine alla quantificazione del credito, dalla documentazione in atti ( cfr cartellini marcatempo) risulta che la ricorrente ha svolto attività lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali analiticamente indicati in ricorso e per la durata oraria ivi indicata,
11 dati su cui è stato sviluppato il conteggio, al quale può farsi utile riferimento stante la genericità delle eccezioni di controparte sul punto.
Nulla infatti è stato specificamente contestato – neppure nelle note autorizzate - sulla base del calcolo che la ricorrente – contrariamente a quanto dedotto nella memoria dell'azienda ospedaliera – ha sviluppato analiticamente, riportando per ogni anno e per ogni mese d'interesse, giorni, ore e importi, facendo applicazione delle maggiorazioni previste dalle parti collettive a seconda del segmento temporale giornaliero in cui si colloca la prestazione lavorativa ed utilizzando la misura oraria del compenso per il lavoro straordinario festivo in relazione alle retribuzioni fissate dal CCNL 2016 – 2018 al 1° gennaio 2016, tenuto conto della paga oraria (cfr. conteggi elaborati nel ricorso).
Inoltre, l non ha dedotto né provato con puntuale allegazione anche CP_1 documentale che alla ricorrente sia stato effettivamente riconosciuto lo stesso trattamento economico dei colleghi non turnisti, il cui orario di lavoro ordinario settimanale si sia ridotto in ragione della giornata festiva infrasettimanale.
Con riferimento invece alla richiesta relativa al pagamento, con le relative maggiorazione, delle giornate festive ricadenti negli anni 2023 e 2024, la domanda non può trovare accoglimento.
Per come invero rilevato dall resistente, emergente dalla documentazione in CP_1 atti e la circostanza non è stata specificamente contestata in replica dalla ricorrente, quanto alla esecuzione della prestazione di lavoro secondo turni nelle 24 ore, in detto periodo quest'ultima non ha prestato attività lavorativa in qualità di turnista, inoltre, le suddette giornate festive oggetto di domanda risultano già compensate con giorni di riposo, come si evince dal numero complessivo di riposi fruiti nell'anno rispetto a quelli normativamente e contrattualmente dovuti nonché dai cartellini marcatempo. In particolare:
• il 6 gennaio 2023 compensato il 19 gennaio 2023;
• il 10 aprile 2023 compensato il 12 aprile 2023;
• il 1° maggio 2024 compensato l'8 maggio 2024;
• il 19 settembre 2024 compensato il 20 maggio 2024.
Tanto non risulta contestato dalla ricorrente, neppure in sede di note autorizzate, atteso che la stessa si limita a dedurre il mancato pagamento delle maggiorazioni previste per l'attività resa nei giorni festivi indicati nel prospetto contabile, senza
12 null'altro precisare in merito ai riposi compensativi che risultano dai cartellini in atti effettivamente goduti
Dalla somma richiesta andranno pertanto detratti tutti gli importi pretesi in relazione al periodo 2023 -2024, e precisamente in relazione all'anno 2023: venerdì 6 gennaio per €.149,01 lunedì 10 aprile per €. 149,01
In relazione all' anno 2024: mercoledì 1 maggio per €.149,01 giovedì 19 settembre per €.149,01
Conclusivamente la domanda va parzialmente accolta e riconosciuto il diritto della ricorrente, per la prestazione lavorativa nei giorni festivi infrasettimanali, alla maggiorazione del 50% e del 30%, a seconda che le ore dell'attività resa siano, rispettivamente, notturne oppure diurne, in virtù dell'art. 29, 6° comma del C.C.N.L di categoria 2016-2018 (già art. 9 del CCNL 2001) e l'azienda ospedaliera resistente condannata al pagamento di complessivi € 1.806,07 ( importo così rideterminato) oltre interessi legali dalle scadenze mensili al saldo, ex art. 22, 36° comma legge
724/94, da calcolare sugli importi netti da erogare, secondo il seguente principio: “In caso di ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria vanno calcolati sulla somma dovuta al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali, come previsto dall'art. 3, comma 2, del d.m. n. 352 del 1998, senza che possa configurarsi in tale disciplina un eccesso di delega dell'autorità amministrativa, costituendo l'individuazione della base di computo una tra le possibili modalità applicative del divieto di cumulo ex art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994” (cfr. Cass SU 14429/2017; conf. Cass
20765/2018).
Quanto alla eccezione di prescrizione sollevata dall' convenuta, la stessa CP_1 risulta infondata, attesa l'allegazione di un atto interruttivo della prescrizione , inviato a mezzo pec in data 08.11.2024.
Le spese seguono la soccombenza, previa compensazione per metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto anche della serialità delle questioni trattate.
P.Q.M.
13 a) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna l
[...]
al pagamento Controparte_1 di € € 1.806,07 in favore di , per le causali di cui in motivazione, Parte_1 oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione di ciascuna componente del credito al soddisfo, da calcolare sugli importi netti da erogare;
b) condanna l Controparte_1
al pagamento delle spese di lite a favore della ricorrente che si
[...] liquidano in complessivi € 670,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con attribuzione.
Napoli 08.10.2025
Il Giudice
(dott. A. Bonfiglio)
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