Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 6051
CASS
Sentenza 6 marzo 2025

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La sentenza in esame, emessa dal Consigliere Giuseppe Fortunato della Corte di Cassazione, riguarda il ricorso di un cittadino contro Roma Capitale per la conferma di una sanzione per circolazione non autorizzata in una zona a traffico limitato (ZTL). Il ricorrente sosteneva che, utilizzando un veicolo elettrico, non fosse necessaria alcuna autorizzazione, invocando una delibera comunale che consentiva l'accesso senza contrassegno. Inoltre, argomentava di aver comunicato la targa dopo l'accertamento della violazione, invocando la buona fede. Dall'altra parte, il Comune non ha presentato difese.

Il giudice ha respinto il ricorso, affermando che la delibera non escludeva la necessità di autorizzazione, ma semplificava solo le procedure di accesso. Ha sottolineato che, al momento della violazione, l'accesso alle ZTL per veicoli elettrici era soggetto a comunicazione preventiva della targa. Inoltre, ha ritenuto inammissibile la questione del giudicato esterno, poiché il ricorrente non ha dimostrato l'esistenza di sentenze precedenti rilevanti. Infine, ha escluso la buona fede, evidenziando che il ricorrente non aveva fatto il possibile per ottemperare alle normative. La sentenza si conclude con il rigetto del ricorso e l'imposizione di un ulteriore contributo unificato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 06/03/2025, n. 6051
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6051
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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