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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 05/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 726 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
NG IN in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società HE IS
LD BV (p. iva n. 00856985612), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO, con domicilio eletto in Milano al Corso Lodi n.122, presso il difensore avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
WH SRL (p. iva n. 11350520968), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in
Castano Primo alla via Gallarate n.37;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
HA NP in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Het IS LD BV ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la WH s.r.l. chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato inter partes per grave inadempimento della convenuta con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 39.000,00 e al risarcimento del danno pari ad euro
7800,00.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
In sede di verifiche preliminari il giudice con decreto del 22.05.2024 ha disposto la rinnovazione della notifica in quanto effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in assenza dei presupposti per il ricorso a tale formalità.
All'esito degli ulteriori controlli, la parte attrice ha depositato atto di citazione rinotificato alla parte convenuta nuovamente ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.
E' stata quindi confermata la prima udienza indicata in citazione, nel corso della quale il giudice ha rilevato la nullità anche della nuova notifica in quanto trattandosi di giudizio promosso nei confronti di una società di diritto italiano la notifica deve essere fatta a mezzo PEC essendo il destinatario obbligato ad avere un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata iscritto in un pubblico registro.
In tale udienza la parte ha, per la prima volta, esibito e poi depositato cartaceamente un documento da cui emerge che la notifica effettuata via pec in data 23.02.2024 all'indirizzo risultante dall'Inipec non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo pec della parte convenuta risultava non valido.
- 1 - La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Twh s.r.l. ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Sul punto si precisa che la contumacia non è stata dichiarata in sede di verifiche preliminari in quanto la parte attrice non aveva depositato il tentativo di notifica effettuato via pec alla società e per questo la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio era stata posticipata alla prima udienza.
In tale udienza, a seguito del rilievo della nullità della notifica ( in quanto non risultava che la stessa fosse stata effettuata via pec e alla luce della circostanza che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge di riforma del processo civile n. 206/2021 ha novellato il sistema delle notificazioni in materia civile disciplinato dal codice di rito e che dall'esame sistematico degli artt. 137 e 149 bis c.p.c. e 3bis e 3ter l. n.
53/1994 vi è stata l'introduzione della prevalente obbligatorietà della modalità telematica di notificazione degli atti del processo civile, sia ove eseguita dagli avvocati, sia ove eseguita dall'ufficiale giudiziario) la parte attrice ha depositato un documento da cui emerge che la notifica telematica alla società non era andata a buon fine.
Deve quindi ritenersi ritualmente effettuata la notifica al legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo
143 c.p.c. a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta in data 22.05.2024.
Ciò precisato va osservato quanto segue.
Occorre valutare preliminarmente la giurisdizione del giudice italiano a decidere la presente controversia.
Ed infatti è la stessa parte attrice a precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo una compravendita di beni tra una società olandese e una società italiana.
La parte attrice specifica poi a pagina 2 dell'atto di citazione che tra le parti si stabiliva che la merce avrebbe dovuto essere consegnata in Olanda presso la sede della società attrice.
Ebbene sul punto vengono in rilievo le considerazioni svolte dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
32362/2018 secondo cui “[…] al fine di individuare la giurisdizione, in una controversia - come quella in esame - avente ad oggetto una compravendita internazionale di beni mobili tra una società venditrice italiana e una società acquirente venezuelana, occorre far applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, ai sensi del quale si deve far riferimento ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 22 settembre 1968, e
successive modificazioni in vigore per l'Italia, applicabili anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, purchè in materie, come la compravendita di beni mobili, comprese nel campo di applicazione della Convenzione;
-la norma oggi applicabile è quindi l'art. 7, lett. b, primo trattino, del Regolamento UE 12 dicembre 2012 n. 1215,
sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, quali disposizioni sostitutive della
Convenzione di Bruxelles del 1968;
- secondo l'art. 7 del predetto Regolamento, la giurisdizione compete all'autorità del luogo in cui l'obbligazione è eseguita, tale essendo "nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni
sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto";
5. come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il luogo di consegna deve identificarsi nel luogo di prevista e pattuita consegna materiale dei beni ("in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - in adesione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
- 2 - UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causa C381/08, CarTrim, nonchè del 9 giugno 2011 in causa C-
87/10, Electrosteel Europe SA - nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto
a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b)
Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, da identificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di
disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita "(Cass. Sez. Un., sent.
n.11381 del 2016; ord. 21.1.2014, n. 1134);
6. il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perchè presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di
una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne: in linea di principio, i beni che costituiscono l'oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l'esecuzione di tale contratto;
inoltre, l'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, p. 61) […]”.
Ebbene, nel caso di specie i beni avrebbero dovuto essere consegnati in Olanda e dunque la giurisdizione sulla controversia in oggetto appartiene alla giurisdizione olandese.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice
Olandese.
Nulla sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da HA NP in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Het IS LD
BV nei confronti di WH s.r.l. così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Twh s.r.l. ritualmente citata e non costituitasi in giudizio;
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice olandese;
c) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 05/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
- 3 -
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice dott. Carlo Barile, ha pronunciato ai sensi dell'articolo 281 sexies comma 3
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 726 R.G.A.C. dell'anno 2024 promossa
DA
NG IN in proprio e nella qualità di rappresentante legale della società HE IS
LD BV (p. iva n. 00856985612), con il patrocinio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO, con domicilio eletto in Milano al Corso Lodi n.122, presso il difensore avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO;
PARTE ATTRICE
CONTRO
WH SRL (p. iva n. 11350520968), in persona del legale rappresentante pro tempore con sede legale in
Castano Primo alla via Gallarate n.37;
PARTE CONVENUTA-CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
HA NP in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Het IS LD BV ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Busto Arsizio, la WH s.r.l. chiedendo di accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di vendita stipulato inter partes per grave inadempimento della convenuta con condanna della stessa alla restituzione della somma di euro 39.000,00 e al risarcimento del danno pari ad euro
7800,00.
Parte convenuta non si è costituita in giudizio.
In sede di verifiche preliminari il giudice con decreto del 22.05.2024 ha disposto la rinnovazione della notifica in quanto effettuata ai sensi dell'articolo 143 c.p.c. in assenza dei presupposti per il ricorso a tale formalità.
All'esito degli ulteriori controlli, la parte attrice ha depositato atto di citazione rinotificato alla parte convenuta nuovamente ai sensi dell'articolo 143 c.p.c.
E' stata quindi confermata la prima udienza indicata in citazione, nel corso della quale il giudice ha rilevato la nullità anche della nuova notifica in quanto trattandosi di giudizio promosso nei confronti di una società di diritto italiano la notifica deve essere fatta a mezzo PEC essendo il destinatario obbligato ad avere un indirizzo di
Posta Elettronica Certificata iscritto in un pubblico registro.
In tale udienza la parte ha, per la prima volta, esibito e poi depositato cartaceamente un documento da cui emerge che la notifica effettuata via pec in data 23.02.2024 all'indirizzo risultante dall'Inipec non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo pec della parte convenuta risultava non valido.
- 1 - La causa istruita documentalmente è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex articolo 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma di tale articolo.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia di Twh s.r.l. ritualmente citata e non costituitasi in giudizio.
Sul punto si precisa che la contumacia non è stata dichiarata in sede di verifiche preliminari in quanto la parte attrice non aveva depositato il tentativo di notifica effettuato via pec alla società e per questo la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio era stata posticipata alla prima udienza.
In tale udienza, a seguito del rilievo della nullità della notifica ( in quanto non risultava che la stessa fosse stata effettuata via pec e alla luce della circostanza che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 di attuazione della legge di riforma del processo civile n. 206/2021 ha novellato il sistema delle notificazioni in materia civile disciplinato dal codice di rito e che dall'esame sistematico degli artt. 137 e 149 bis c.p.c. e 3bis e 3ter l. n.
53/1994 vi è stata l'introduzione della prevalente obbligatorietà della modalità telematica di notificazione degli atti del processo civile, sia ove eseguita dagli avvocati, sia ove eseguita dall'ufficiale giudiziario) la parte attrice ha depositato un documento da cui emerge che la notifica telematica alla società non era andata a buon fine.
Deve quindi ritenersi ritualmente effettuata la notifica al legale rappresentante della stessa ai sensi dell'articolo
143 c.p.c. a seguito della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione disposta in data 22.05.2024.
Ciò precisato va osservato quanto segue.
Occorre valutare preliminarmente la giurisdizione del giudice italiano a decidere la presente controversia.
Ed infatti è la stessa parte attrice a precisare che, nel caso di specie, viene in rilievo una compravendita di beni tra una società olandese e una società italiana.
La parte attrice specifica poi a pagina 2 dell'atto di citazione che tra le parti si stabiliva che la merce avrebbe dovuto essere consegnata in Olanda presso la sede della società attrice.
Ebbene sul punto vengono in rilievo le considerazioni svolte dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
32362/2018 secondo cui “[…] al fine di individuare la giurisdizione, in una controversia - come quella in esame - avente ad oggetto una compravendita internazionale di beni mobili tra una società venditrice italiana e una società acquirente venezuelana, occorre far applicazione della L. n. 218 del 1995, art. 3, comma 2, ai sensi del quale si deve far riferimento ai criteri stabiliti dalla Convenzione di Bruxelles del 22 settembre 1968, e
successive modificazioni in vigore per l'Italia, applicabili anche allorchè il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, purchè in materie, come la compravendita di beni mobili, comprese nel campo di applicazione della Convenzione;
-la norma oggi applicabile è quindi l'art. 7, lett. b, primo trattino, del Regolamento UE 12 dicembre 2012 n. 1215,
sostitutivo dell'art. 5, n. 1, lett. b del Regolamento CE 22 dicembre 2000, n. 44, quali disposizioni sostitutive della
Convenzione di Bruxelles del 1968;
- secondo l'art. 7 del predetto Regolamento, la giurisdizione compete all'autorità del luogo in cui l'obbligazione è eseguita, tale essendo "nel caso della compravendita di beni, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni
sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto";
5. come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il luogo di consegna deve identificarsi nel luogo di prevista e pattuita consegna materiale dei beni ("in tema di vendita internazionale a distanza di beni mobili, è consolidata la giurisprudenza di questa Corte regolatrice - in adesione ai principi espressi dalla Corte di Giustizia
- 2 - UE con le sue decisioni del 25 febbraio 2010 in causa C381/08, CarTrim, nonchè del 9 giugno 2011 in causa C-
87/10, Electrosteel Europe SA - nel senso che il giudice chiamato a decidere sulla propria giurisdizione, rispetto
a tutte le controversie nascenti dal contratto, ivi comprese quelle relative al pagamento dei beni alienati, deve applicare il criterio del luogo di esecuzione della prestazione di consegna, di cui all'art. 5, n. 1, lett. b)
Regolamento (CE) 22 dicembre 2000, n. 44, da identificarsi nel luogo della consegna materiale (e non soltanto giuridica) dei beni, mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di
disporre effettivamente dei beni stessi alla destinazione finale dell'operazione di vendita "(Cass. Sez. Un., sent.
n.11381 del 2016; ord. 21.1.2014, n. 1134);
6. il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perchè presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di
una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne: in linea di principio, i beni che costituiscono l'oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l'esecuzione di tale contratto;
inoltre, l'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale (così Corte Giust. 25 febbraio 2010, in causa C-381/08, p. 61) […]”.
Ebbene, nel caso di specie i beni avrebbero dovuto essere consegnati in Olanda e dunque la giurisdizione sulla controversia in oggetto appartiene alla giurisdizione olandese.
Va dunque dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice
Olandese.
Nulla sulle spese alla luce della mancata costituzione della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Busto Arsizio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da HA NP in proprio e nella qualità di rappresentante legale di Het IS LD
BV nei confronti di WH s.r.l. così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Twh s.r.l. ritualmente citata e non costituitasi in giudizio;
b) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore della giurisdizione del giudice olandese;
c) nulla a disporre sulle spese.
Così deciso in Busto Arsizio, il 05/02/2025
Il Giudice
Carlo Barile
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