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Sentenza 26 febbraio 2024
Sentenza 26 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 26/02/2024, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 09/01/2023 da:
C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Galanti del Foro di Ascoli
Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei
n. 16;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...]
Piediprato n. 55;
RESISTENTE-contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con annotazione presso l'Ufficio di stato civile del Comune di RE di TA,
[...]
autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, liberi ognuno di mantenere l'attuale residenza;
determinare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge stante l'autonomia economica di entrambi”. L'avv. Valeria Galanti chiede, inoltre, concedersi i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 09.01.2023, deduceva che in data Parte_1
28.08.1988 contraeva matrimonio con rito concordatario nel Comune di RE di TA con nata a [...] il [...]; il matrimonio era stato trascritto nei CP_1
registri di stato civile del Comune di RE di TA, Anno 1988, Numero 310, Parte II, Serie
A, in regime di comunione legale dei beni;
dall'unione matrimoniale nascevano due figli, Per_1
di anni 33 e di anni 22, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...] Per_2
Il rapporto tra i coniugi si era negli anni di matrimonio deteriorato a causa di incomprensioni
Orga caratteriali e di gravi difficoltà economiche sopraggiunte a seguito del fallimento dell'azienda di MO del Tronto ove il all'epoca dei fatti, lavorava come carpentiere. Pt_1 Persona_3
[...
dunque, si separavano di fatto già nel 2012, anno in cui lasciava CP_1 Parte_1
definitivamente la città di Ascoli ove si era stabilito a vivere con la famiglia e faceva rientro nella
Co città natale di RE, mentre restava a vivere nella provincia di Ascoli Piceno, CP_1 sostenuta dall'aiuto della sua famiglia d'origine e dal denaro che il riusciva a mandare come Pt_1
sostentamento economico per i figli.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale. CP_1
La parte ricorrente compariva davanti al Presidente di Sezione del Tribunale di Ascoli Piceno in data
05.04.2023; il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, attesa l'assenza della parte resistente, e, successivamente, il Presidente di Sezione del Tribunale emanava i provvedimenti necessari ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
La parte ricorrente compariva, poi, per mezzo del proprio difensore davanti al giudice istruttore all'udienza del 13.07.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in tale udienza, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
Alla udienza successiva udienza del 12.09.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art.
[...]
127 ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo emanarsi sentenza di separazione personale, riportandosi integralmente agli scritti difensivi già depositati ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate;
chiedeva, inoltre, concedersi i termini abbreviati di cui all' art. 190 c.p.c. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, non assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.; in data 10.10.2023 il PM esprimeva parere favorevole alla separazione tra i coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I fatti suesposti possono essere posti alla base della decisione, atteso che essi risultano incontestati dalla parte resistente, che non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2012. Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, dunque, i coniugi non hanno più alcun tipo di rapporto, neppure telefonico.
Inoltre, attualmente lavora saltuariamente e con contratti stagionali come manutentore Parte_1 presso l' di RE di TA (si veda il contratto di lavoro a tempo parziale Organizzazione_2
e relativa proroga in atti), percependo uno stipendio mensile di circa 900,00 euro;
La vive CP_1
a ET (Ap) e svolge attività lavorativa, che le consente di essere autonoma economicamente.
I figli dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
il figlio svolge Per_1
l'attività di rappresentante nella città di RE di TA, mentre il figlio vive ad Ascoli Per_2
Piceno e lavora come operaio nella fabbrica a Stella di MO (AP). Organizzazione_3
Dunque, osserva il Collegio che, attesa l'indipendenza economica dei coniugi, nonché quella dei figli maggiorenni, nulla deve essere disposto in ordine al contributo al mantenimento dei figli, nonché di un coniuge a favore dell'altro.
Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, dal momento che la resistente non si è costituita in giudizio per contestare gli assunti di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione tra i coniugi, nato a [...] il Parte_1
03.09.1964, e nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge;
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Castellammare di TA, di procedere all'annotazione della presente sentenza in quanto il matrimonio, contratto a Castellammare di
TA, in data 28.08.1988, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Castellammare di TA, con i seguenti dati: Anno 1988, Numero 310, Parte II, Serie A.
Spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26.02.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei sig.ri
Dottor Luigi Cirillo Presidente
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 16/2023 R.G., introdotta con ricorso depositato in data 09/01/2023 da:
C.F. , nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Valeria Galanti del Foro di Ascoli
Piceno, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito ad Ascoli Piceno, viale Sinibaldo Vellei
n. 16;
RICORRENTE
CONTRO
nata a [...] il [...], residente a [...]
Piediprato n. 55;
RESISTENTE-contumace
E CON L'INTERVENTO DEL P.M.
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni:
per la parte ricorrente: “pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e Parte_1 CP_1
con annotazione presso l'Ufficio di stato civile del Comune di RE di TA,
[...]
autorizzare i coniugi a continuare a vivere separati, liberi ognuno di mantenere l'attuale residenza;
determinare che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dell'uno o dell'altro coniuge stante l'autonomia economica di entrambi”. L'avv. Valeria Galanti chiede, inoltre, concedersi i termini abbreviati di cui all'art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso come sopra depositato in data 09.01.2023, deduceva che in data Parte_1
28.08.1988 contraeva matrimonio con rito concordatario nel Comune di RE di TA con nata a [...] il [...]; il matrimonio era stato trascritto nei CP_1
registri di stato civile del Comune di RE di TA, Anno 1988, Numero 310, Parte II, Serie
A, in regime di comunione legale dei beni;
dall'unione matrimoniale nascevano due figli, Per_1
di anni 33 e di anni 22, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
[...] Per_2
Il rapporto tra i coniugi si era negli anni di matrimonio deteriorato a causa di incomprensioni
Orga caratteriali e di gravi difficoltà economiche sopraggiunte a seguito del fallimento dell'azienda di MO del Tronto ove il all'epoca dei fatti, lavorava come carpentiere. Pt_1 Persona_3
[...
dunque, si separavano di fatto già nel 2012, anno in cui lasciava CP_1 Parte_1
definitivamente la città di Ascoli ove si era stabilito a vivere con la famiglia e faceva rientro nella
Co città natale di RE, mentre restava a vivere nella provincia di Ascoli Piceno, CP_1 sostenuta dall'aiuto della sua famiglia d'origine e dal denaro che il riusciva a mandare come Pt_1
sostentamento economico per i figli.
Tutto ciò premesso, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
Parte resistente, non si costituiva in giudizio nella fase presidenziale. CP_1
La parte ricorrente compariva davanti al Presidente di Sezione del Tribunale di Ascoli Piceno in data
05.04.2023; il tentativo di conciliazione non poteva essere esperito, attesa l'assenza della parte resistente, e, successivamente, il Presidente di Sezione del Tribunale emanava i provvedimenti necessari ed urgenti, autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
La parte ricorrente compariva, poi, per mezzo del proprio difensore davanti al giudice istruttore all'udienza del 13.07.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.; in tale udienza, rilevata la regolarità della notifica alla parte resistente, veniva dichiarata la contumacia di CP_1
Alla udienza successiva udienza del 12.09.2023, sostituita dallo scambio di note scritte ex art.
[...]
127 ter c.p.c., la parte ricorrente precisava le conclusioni, chiedendo emanarsi sentenza di separazione personale, riportandosi integralmente agli scritti difensivi già depositati ed insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate;
chiedeva, inoltre, concedersi i termini abbreviati di cui all' art. 190 c.p.c. Il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione, non assegnando i termini di cui all'art. 190
c.p.c.; in data 10.10.2023 il PM esprimeva parere favorevole alla separazione tra i coniugi.
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
I fatti suesposti possono essere posti alla base della decisione, atteso che essi risultano incontestati dalla parte resistente, che non si è costituita nel presente giudizio, rimanendo contumace.
Dagli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio, come sopra precisato, e che la convivenza tra di essi, divenuta intollerabile, è stata interrotta dall'anno 2012. Secondo quanto dichiarato dal ricorrente, dunque, i coniugi non hanno più alcun tipo di rapporto, neppure telefonico.
Inoltre, attualmente lavora saltuariamente e con contratti stagionali come manutentore Parte_1 presso l' di RE di TA (si veda il contratto di lavoro a tempo parziale Organizzazione_2
e relativa proroga in atti), percependo uno stipendio mensile di circa 900,00 euro;
La vive CP_1
a ET (Ap) e svolge attività lavorativa, che le consente di essere autonoma economicamente.
I figli dei coniugi sono maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
il figlio svolge Per_1
l'attività di rappresentante nella città di RE di TA, mentre il figlio vive ad Ascoli Per_2
Piceno e lavora come operaio nella fabbrica a Stella di MO (AP). Organizzazione_3
Dunque, osserva il Collegio che, attesa l'indipendenza economica dei coniugi, nonché quella dei figli maggiorenni, nulla deve essere disposto in ordine al contributo al mantenimento dei figli, nonché di un coniuge a favore dell'altro.
Quanto alle spese del presente giudizio, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite, dal momento che la resistente non si è costituita in giudizio per contestare gli assunti di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicate, così provvede:
- dichiara la separazione tra i coniugi, nato a [...] il Parte_1
03.09.1964, e nata a [...] il [...]; CP_1
- dispone che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dei figli e del coniuge;
- ordina all'ufficiale di Stato civile del Comune di Castellammare di TA, di procedere all'annotazione della presente sentenza in quanto il matrimonio, contratto a Castellammare di
TA, in data 28.08.1988, è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di
Castellammare di TA, con i seguenti dati: Anno 1988, Numero 310, Parte II, Serie A.
Spese compensate.
Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 26.02.2024 IL GIUDICE
Dott.ssa Rita De Angelis
IL PRESIDENTE
Dott. Luigi Cirillo