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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 34/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Piazza Leonardi 2 16043 Chiavari GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Delle Caseccie 1 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240011014339000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria adita, in accoglimento del proposto appello, voglia annullare e/o comunque riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova sez. 3, n. 930/2024, depositata il 23/10/2024, in ogni sua parte, e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto impugnato e le correlate sanzioni e quindi annullarlo con le dovute e necessarie conseguenti statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del 1° e 2° grado di giudizio, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria:
- in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata;
- in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento n. 048 2024 0011014339000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Genova in data successiva al 2023 e notificata nel 2024, relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2020 su redditi soggetti a tassazione separata per un importo di € 55.339,10, oltre sanzioni per € 16.601,73 e interessi per € 697,42, per un totale di € 72.638,25 (oltre diritti di notifica € 5,88, per un importo complessivo da pagare di € 72.644,13). Tale cartella trae origine da una comunicazione di liquidazione (codice atto n. 43972102115, elaborata il 10 ottobre
2023 e considerata consegnata per compiuta giacenza il 9 dicembre 2023) concernente l'esito della liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, riferita ai redditi dichiarati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi 2020.
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 e iscritto al R.G.R. n. 766/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (Sez. 3), il contribuente ha impugnato la cartella, contestandone la legittimità per asserita mancata notifica della prodromica comunicazione di liquidazione (avviso bonario ex art. 1, co. 412,
L. 311/2004), che non avrebbe consentito l'esercizio del diritto di autotutela entro 30 giorni e avrebbe illegittimamente generato sanzioni, in quanto l'atto di liquidazione di redditi a tassazione separata non ne prevede l'applicazione automatica. Il ricorrente ha dichiarato di non contestare la debenza dell'imposta e degli interessi, ma solo della sanzione, richiedendo l'annullabilità della cartella e il rimborso di quanto versato nelle more, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 30 agosto 2024, contestando le doglianze e producendo documentazione attestante l'invio della comunicazione mediante raccomandata A.R. in data 31 ottobre 2023, con tentativi di consegna falliti il 31 ottobre e il 6 novembre 2023 presso l'indirizzo del contribuente in Sestri
Levante, deposito presso l'Ufficio Postale di Sestri Levante dall'8 novembre 2023 e restituzione al mittente per compiuta giacenza il 9 dicembre 2023. L'Ufficio ha sostenuto la regolarità della notifica per compiuta giacenza (artt. 8 L. 890/1982 e 6 L. 212/2000), la maturazione della conoscenza legale e la debenza della sanzione per omesso versamento tempestivo, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
In udienza il 24 settembre 2024, previa trattazione dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, la
Corte ha disposto la decisione in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992. Con sentenza n.
930/03/24, pronunciata il 24 settembre 2024 e depositata il 23 ottobre 2024 (dispositivo n. 218/24 depositato il 25 settembre 2024), la Corte ha respinto il ricorso, ritenendo assolto l'obbligo di comunicazione dell'esito della liquidazione mediante l'avviso bonario regolarmente spedito e pervenuto in compiuta giacenza, con maturazione della conoscenza legale alla scadenza del termine di giacenza (9 dicembre 2023); ha pertanto confermato la legittimità della cartella, inclusa la sanzione, e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori. Avverso tale sentenza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e iscritto al R.G.A. n. 405/2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (Sez. 2), reiterando le censure di primo grado, insistendo sull'illegittimità della notifica per compiuta giacenza (asseritamente non ritualmente provata e inibitoria del contraddittorio) e sulla non debenza della sanzione per i redditi a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, co. 412, L. 311/2004 e art. 6, co. 5, L. 212/2000; ha chiesto la riforma della sentenza, l'annullamento della cartella limitatamente alla sanzione, il rimborso con rivalutazione e interessi, e la condanna alle spese, con istanza di trattazione in pubblica udienza.
La Direzione Provinciale di Genova dell'Agenzia delle Entrate si è costituita, aderendo alla sentenza impugnata e ribadendo la regolarità della procedura, la prova documentale dell'invio e della giacenza (busta
A.R., interrogazione Poste Italiane), la maturazione della notifica e la legittimità della pretesa sanzionatoria per omesso pagamento entro 30 giorni;
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado deve essere riformata solo parzialmente.
Essa è infatti corretta in punto debenza dei tributi portati dalla cartella oggetto di controversia.
Per la notifica diretta di un atto tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (nel caso la comunicazione di liquidazione), non è necessaria la spedizione della seconda raccomandata informativa, nota come Carta di Avviso di Deposito (CAD) o Carta di Avviso di Notifica
(CAN). La notifica si perfeziona invece per "compiuta giacenza" decorsi 10 giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale e dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere del destinatario.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in numerose pronunce, sottolineando l'irrilevanza dell'omessa CAD per la validità della notifica diretta: tra le altre Cass. ord. n. 10131/2020: "Nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale [...], in quanto [...] si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza". Nel contesto in esame la spedizione dell'avviso bonario per tassazione separata ex art. 1, co. 412, L. n.
311/2004, che segue le regole della notifica diretta, la compiuta giacenza del 9 dicembre 2023 (dopo tentativi falliti il 31 ottobre e 6 novembre 2023) perfeziona validamente la conoscenza dell'atto.
Errata è invece l'impugnata decisione in punto sanzioni irrogate direttamente con la cartella.
Per regola generale per irrogare una sanzione è necessaria una previa contestazione.
Il principio è fissato dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997 in base al quale le sanzioni amministrative tributarie devono essere irrogate con atto di contestazione oppure con atto di irrogazione motivato, che deve essere preventivo e autonomo rispetto alla riscossione.
La cartella di pagamento non è, di regola, un atto di contestazione di sanzioni, salve le eccezioni previste dall'art. 17 D.Lgs. 472/1997, che ammette l'irrogazione diretta in cartella solo quando le sanzioni derivano da controlli automatici o formali (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; art. 54-bis DPR 633/72), e la violazione
è meramente automatica, oggettiva, non valutativa.
Nei redditi a tassazione separata:
- non c'è autoliquidazione
- non c'è obbligo di versamento spontaneo
- l'imposta è liquidata dall'Ufficio
- il pagamento segue una comunicazione dell'Agenzia.
Quindi:
- non si è in presenza di una violazione “automatica”
- non ricorre l'ipotesi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997
Ne consegue che le sanzioni non possono essere legittimamente inserite direttamente in cartella, senza un previo atto di contestazione.
La Cassazione afferma costantemente che:
- l'irrogazione diretta in cartella è eccezionale;
- è ammessa solo per violazioni immediatamente riscontrabili;
- non è ammessa quando l'imposta deriva da una liquidazione dell'Ufficio e non da autoliquidazione.
In particolare:
- la cartella non può svolgere funzione di atto di contestazione se manca una norma che lo consenta espressamente;
- in caso contrario si viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Per tali ragioni, le sanzioni irrogate risultano radicalmente illegittime e devono essere annullate, con conseguente sgravio delle stesse, restando dovuta la sola imposta, oltre agli interessi di legge.
L'accoglimento solo parziale dell'appello consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello annullando l'impugnata cartella di pagamento solo in punto sanzioni, restando dovuti i tributi e gli oneri accessori. Spese compensate.
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente e Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 405/2025 depositato il 14/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Piazza Leonardi 2 16043 Chiavari GE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Genova - Via Delle Caseccie 1 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 930/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 3
e pubblicata il 23/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04820240011014339000 IRPEF-ALTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Per l'appellante:
“CHIEDE Che l'On.le Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria adita, in accoglimento del proposto appello, voglia annullare e/o comunque riformare l'impugnata sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova sez. 3, n. 930/2024, depositata il 23/10/2024, in ogni sua parte, e per l'effetto dichiarare illegittimo l'atto impugnato e le correlate sanzioni e quindi annullarlo con le dovute e necessarie conseguenti statuizioni e, in specie, con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto gli venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Il tutto con vittoria di spese e compensi del 1° e 2° grado di giudizio, nonché con distrazione delle somme liquidate in sentenza in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”
Per l'appellata Agenzia delle Entrate:
“CHIEDE a codesta Onorevole Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Liguria:
- in via principale, il rigetto dell'appello e la conferma della Sentenza impugnata;
- in ogni caso, vinte le spese di entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente controversia origina dall'impugnazione, da parte del contribuente, di una cartella di pagamento n. 048 2024 0011014339000, emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Genova in data successiva al 2023 e notificata nel 2024, relativa a IRPEF per l'anno d'imposta 2020 su redditi soggetti a tassazione separata per un importo di € 55.339,10, oltre sanzioni per € 16.601,73 e interessi per € 697,42, per un totale di € 72.638,25 (oltre diritti di notifica € 5,88, per un importo complessivo da pagare di € 72.644,13). Tale cartella trae origine da una comunicazione di liquidazione (codice atto n. 43972102115, elaborata il 10 ottobre
2023 e considerata consegnata per compiuta giacenza il 9 dicembre 2023) concernente l'esito della liquidazione ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973, riferita ai redditi dichiarati nel quadro RM della dichiarazione dei redditi 2020.
Con ricorso depositato il 14 giugno 2024 e iscritto al R.G.R. n. 766/2024 presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Genova (Sez. 3), il contribuente ha impugnato la cartella, contestandone la legittimità per asserita mancata notifica della prodromica comunicazione di liquidazione (avviso bonario ex art. 1, co. 412,
L. 311/2004), che non avrebbe consentito l'esercizio del diritto di autotutela entro 30 giorni e avrebbe illegittimamente generato sanzioni, in quanto l'atto di liquidazione di redditi a tassazione separata non ne prevede l'applicazione automatica. Il ricorrente ha dichiarato di non contestare la debenza dell'imposta e degli interessi, ma solo della sanzione, richiedendo l'annullabilità della cartella e il rimborso di quanto versato nelle more, con condanna alle spese.
L'Agenzia delle Entrate si è costituita il 30 agosto 2024, contestando le doglianze e producendo documentazione attestante l'invio della comunicazione mediante raccomandata A.R. in data 31 ottobre 2023, con tentativi di consegna falliti il 31 ottobre e il 6 novembre 2023 presso l'indirizzo del contribuente in Sestri
Levante, deposito presso l'Ufficio Postale di Sestri Levante dall'8 novembre 2023 e restituzione al mittente per compiuta giacenza il 9 dicembre 2023. L'Ufficio ha sostenuto la regolarità della notifica per compiuta giacenza (artt. 8 L. 890/1982 e 6 L. 212/2000), la maturazione della conoscenza legale e la debenza della sanzione per omesso versamento tempestivo, chiedendo il rigetto del ricorso con condanna alle spese.
In udienza il 24 settembre 2024, previa trattazione dell'istanza di sospensione proposta dal ricorrente, la
Corte ha disposto la decisione in forma semplificata ex art. 47-ter D.Lgs. 546/1992. Con sentenza n.
930/03/24, pronunciata il 24 settembre 2024 e depositata il 23 ottobre 2024 (dispositivo n. 218/24 depositato il 25 settembre 2024), la Corte ha respinto il ricorso, ritenendo assolto l'obbligo di comunicazione dell'esito della liquidazione mediante l'avviso bonario regolarmente spedito e pervenuto in compiuta giacenza, con maturazione della conoscenza legale alla scadenza del termine di giacenza (9 dicembre 2023); ha pertanto confermato la legittimità della cartella, inclusa la sanzione, e condannato il ricorrente alle spese, liquidate in € 1.500 oltre accessori. Avverso tale sentenza, il sig. Ricorrente_1 ha proposto appello con ricorso notificato il 18 aprile 2025 e iscritto al R.G.A. n. 405/2025 presso la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria (Sez. 2), reiterando le censure di primo grado, insistendo sull'illegittimità della notifica per compiuta giacenza (asseritamente non ritualmente provata e inibitoria del contraddittorio) e sulla non debenza della sanzione per i redditi a tassazione separata, ai sensi dell'art. 1, co. 412, L. 311/2004 e art. 6, co. 5, L. 212/2000; ha chiesto la riforma della sentenza, l'annullamento della cartella limitatamente alla sanzione, il rimborso con rivalutazione e interessi, e la condanna alle spese, con istanza di trattazione in pubblica udienza.
La Direzione Provinciale di Genova dell'Agenzia delle Entrate si è costituita, aderendo alla sentenza impugnata e ribadendo la regolarità della procedura, la prova documentale dell'invio e della giacenza (busta
A.R., interrogazione Poste Italiane), la maturazione della notifica e la legittimità della pretesa sanzionatoria per omesso pagamento entro 30 giorni;
ha chiesto il rigetto dell'appello con conferma della sentenza e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza di primo grado deve essere riformata solo parzialmente.
Essa è infatti corretta in punto debenza dei tributi portati dalla cartella oggetto di controversia.
Per la notifica diretta di un atto tributario da parte dell'Agenzia delle Entrate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (nel caso la comunicazione di liquidazione), non è necessaria la spedizione della seconda raccomandata informativa, nota come Carta di Avviso di Deposito (CAD) o Carta di Avviso di Notifica
(CAN). La notifica si perfeziona invece per "compiuta giacenza" decorsi 10 giorni dal deposito dell'atto presso l'ufficio postale e dal rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere del destinatario.
La Corte di Cassazione ha ribadito questo principio in numerose pronunce, sottolineando l'irrilevanza dell'omessa CAD per la validità della notifica diretta: tra le altre Cass. ord. n. 10131/2020: "Nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890/1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale [...], in quanto [...] si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza". Nel contesto in esame la spedizione dell'avviso bonario per tassazione separata ex art. 1, co. 412, L. n.
311/2004, che segue le regole della notifica diretta, la compiuta giacenza del 9 dicembre 2023 (dopo tentativi falliti il 31 ottobre e 6 novembre 2023) perfeziona validamente la conoscenza dell'atto.
Errata è invece l'impugnata decisione in punto sanzioni irrogate direttamente con la cartella.
Per regola generale per irrogare una sanzione è necessaria una previa contestazione.
Il principio è fissato dall'art. 16 del D.Lgs. 472/1997 in base al quale le sanzioni amministrative tributarie devono essere irrogate con atto di contestazione oppure con atto di irrogazione motivato, che deve essere preventivo e autonomo rispetto alla riscossione.
La cartella di pagamento non è, di regola, un atto di contestazione di sanzioni, salve le eccezioni previste dall'art. 17 D.Lgs. 472/1997, che ammette l'irrogazione diretta in cartella solo quando le sanzioni derivano da controlli automatici o formali (art. 36-bis e 36-ter DPR 600/73; art. 54-bis DPR 633/72), e la violazione
è meramente automatica, oggettiva, non valutativa.
Nei redditi a tassazione separata:
- non c'è autoliquidazione
- non c'è obbligo di versamento spontaneo
- l'imposta è liquidata dall'Ufficio
- il pagamento segue una comunicazione dell'Agenzia.
Quindi:
- non si è in presenza di una violazione “automatica”
- non ricorre l'ipotesi dell'art. 17 D.Lgs. 472/1997
Ne consegue che le sanzioni non possono essere legittimamente inserite direttamente in cartella, senza un previo atto di contestazione.
La Cassazione afferma costantemente che:
- l'irrogazione diretta in cartella è eccezionale;
- è ammessa solo per violazioni immediatamente riscontrabili;
- non è ammessa quando l'imposta deriva da una liquidazione dell'Ufficio e non da autoliquidazione.
In particolare:
- la cartella non può svolgere funzione di atto di contestazione se manca una norma che lo consenta espressamente;
- in caso contrario si viola il diritto di difesa (art. 24 Cost.).
Per tali ragioni, le sanzioni irrogate risultano radicalmente illegittime e devono essere annullate, con conseguente sgravio delle stesse, restando dovuta la sola imposta, oltre agli interessi di legge.
L'accoglimento solo parziale dell'appello consente di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'appello annullando l'impugnata cartella di pagamento solo in punto sanzioni, restando dovuti i tributi e gli oneri accessori. Spese compensate.