Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 34
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Sentenza 16 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica comunicazione di liquidazione

    La notifica della comunicazione di liquidazione è avvenuta validamente per compiuta giacenza, perfezionandosi la conoscenza legale dell'atto.

  • Accolto
    Illegittimità irrogazione sanzioni in cartella

    Le sanzioni non potevano essere irrogate direttamente in cartella di pagamento, in quanto non rientranti nelle eccezioni previste dall'art. 17 D.Lgs. 472/1997 per violazioni meramente automatiche e oggettive. La cartella non può svolgere funzione di atto di contestazione in assenza di norma espressa, violando il diritto di difesa.

  • Accolto
    Richiesta rimborso per sanzioni annullate

    L'accoglimento parziale dell'appello comporta l'annullamento della cartella limitatamente alle sanzioni, con conseguente sgravio delle stesse.

  • Rigettato
    Rigetto appello

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello, annullando la cartella solo in punto sanzioni, confermando la debenza dei tributi e degli interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 34
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
    Numero : 34
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

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