Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 05/05/2026, n. 8298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8298 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08298/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14702/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14702 del 2023, proposto da
Bn Servizi & Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lucio Perone, Gian Vittorio Sepe, Ciro Picca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Anac, Ispettorato Territoriale del Lavoro Napoli, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento interdittivo a contrarre con le pubbliche amministrazioni prot. n. 1524 del 10.10.2023, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’Anac, dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. Marco Savi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. Il 4 maggio 2023 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli ha eseguito un accesso ispettivo presso un sito ove l’odierna ricorrente stava eseguendo taluni lavori.
2. Avendo rilevato la presenza di personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al dieci per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, l’autorità amministrativa ha disposto, in data 4 maggio 2023, la sospensione dell’attività imprenditoriale, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. 81/08.
3. Il giorno successivo, ovvero il 5 maggio 2023, avendo la società ricorrente immediatamente regolarizzato le dette posizioni, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli ha disposto la revoca del provvedimento di sospensione.
4. In data 10 ottobre 2023, cioè a distanza di 5 mesi dalla cessazione degli effetti della sospensione dell’attività imprenditoriale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento interdittivo prot. n. 1524/2023, nel quale la interdizione veniva disposta per il periodo 22 febbraio 2023/5 maggio 2023, sebbene la sospensione dell’Ispettorato del Lavoro di Napoli avesse avuto la durata di appena 1 giorno (dal 4 al 5 maggio 2023).
5. Avverso il provvedimento di sospensione è insorta la parte ricorrente con la presente impugnativa, affidata alle seguenti censure:
I) “ Violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi ”. Il provvedimento impugnato dà espressamente atto che l’interdizione, di cui al dlgs 50/2016, ha “ decorrenza ed efficacia dalla data del verbale di sospensione e per tutto il periodo della stessa ”. Essendo documentato che il verbale di sospensione è stato adottato il 4 maggio 2023 e revocato il 5 maggio, la misura interdittiva è stata adottata quando ormai aveva già cessato di produrre effetti la sospensione, sicché il provvedimento interdittivo interverrebbe in via retroattiva in violazione del principio di irretroattività;
II) “ Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”. Il provvedimento interdittivo sarebbe anche illegittimo in quanto i fatti ivi riportati non coinciderebbero con quelli realmente accaduti, atteso che l’interdizione viene disposta per un periodo di circa tre mesi laddove la sospensione dall’attività lavorativa ha prodotto effetti per un solo giorno;
III) “ Violazione art. 3 della legge 241/90. Insufficiente e/o irragionevole motivazione ”. Il provvedimento sarebbe illegittimo anche per difetto di motivazione, sia in relazione all’errata rappresentazione dei fatti di causa, sia tenuto conto dei tempi che l’amministrazione ha impiegato per la adozione del provvedimento interdittivo, avuto riguardo ai criteri fissati dalla circolare ministeriale del 2006 (tanto ove si faccia riferimento al termine di 45 giorni, quanto a quello della “immediatezza”), con conseguente violazione anche del principio di certezza delle situazioni giuridiche;
IV) “ Violazione art. 7 della legge 241/90 ”. Il provvedimento sarebbe illegittimo anche perché è stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento, dovuta in considerazione della natura del provvedimento e in ragione del contributo che la ricorrente avrebbe potuto fornire ai fini della formazione di una istruttoria completa e coerente con la ratio della legge.
6. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
7. All’udienza pubblica del 29.4.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DI
8. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.
9. Occorre premettere che ai sensi dell’art. 14, co. 2, d.lgs. n. 81/2008, per tutto il periodo di sospensione dall’attività lavorativa “ è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo ”.
10. Il provvedimento di interdizione adottato dal MIT è puramente ricognitivo di un divieto stabilito dalla legge, non disponendo il Ministero di alcuna discrezionalità né quanto all’ an dell’adozione del provvedimento, né rispetto alla definizione della durata del periodo di interdizione, anch’esso individuato dal Legislatore in corrispondenza della durata della sospensione dell’attività lavorativa. Ne consegue che, come già precisato dalla Sezione (cfr., ex multis , sentenza 8.9.2025, n. 16079), si tratta di un provvedimento che può essere adottato anche a distanza di tempo, purché circoscritto al periodo effettivo di sospensione.
11. Alla luce di quanto sopra, non possono essere apprezzate favorevolmente le censure, di cui al primo e al terzo motivo, con le quali si lamenta una presunta irretroattività del provvedimento ovvero la violazione dei termini previsti dalla circolare ministeriale 2006. Da un lato, infatti, il provvedimento interdittivo può intervenire anche dopo che sia cessato il periodo di sospensione dall’attività lavorativa, in quanto il presupposto dell’interdizione è l’intervenuta sospensione dell’attività, mentre l’eventuale revoca del provvedimento sospensivo incide soltanto sulla durata dell’interdizione, che viene a cessare una volta che la sospensione è revocata. Dall’altro lato, trattandosi di un provvedimento vincolato, non rileva la presunta tardività circa la sua adozione, conseguendo l’interdizione direttamente dalla legge, la quale stabilisce sia il presupposto, sia la durata dell’interdizione, con la conseguenza che l’impresa la cui attività venga sospesa non può vantare alcun legittimo affidamento circa uno sviluppo procedimentale alternativo, senza considerare che, nel caso di specie, un periodo di circa cinque mesi dalla conoscenza del provvedimento sospensivo non eccede i confini della manifesta irragionevolezza.
12. Ciò premesso, il ricorso va tuttavia accolto quanto alle restanti censure, risultando palese dagli atti (e in particolare dal riscontro ministeriale alla richiesta di chiarimenti della ricorrente) che il Ministero abbia inteso individuare il periodo di interdizione con decorrenza 22.2.2023, anziché 4.5.2023, come avrebbe dovuto fare per essere la sospensione stata disposta in quest’ultima data.
13. In ragione di quanto sopra, disponendo il provvedimento impugnato l’interdizione dalla contrattazione pubblica per un periodo non corrispondente a quello di sospensione dell’attività lavorativa, esso va annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’autorità amministrativa vorrà adottare sulla base della corretta ricostruzione dei fatti.
14. Le spese di lite sostenute dalla ricorrente, in considerazione della concorrente responsabilità dell’Ispettorato del lavoro e del Ministero nella formazione dell’atto illegittimo, vanno poste a carico di entrambe le parti in solido nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna le amministrazioni intimate, in solido, al pagamento delle spese di lite, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA TA, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Marco Savi, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| Marco Savi | NA TA |
IL SEGRETARIO