CA
Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/03/2025, n. 226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 226 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 589/2021
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.589/2021vertente
TRA
(C.F.: , in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara (C.F.: ) - pec: C.F._1
-appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesadall'Avv. Erica Controparte_1 C.F._2
Irolsini (C.F.: – pec: C.F._3 Email_2
-appellato
OGGETTO:Impugnazione delibera assembleare-appello alla sentenza n.613/2021 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicatail 03/05/2021, nel proc. N.R.G. 4769/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 28/12/2018, parte attrice,
[...]
aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere preliminarmente la CP_1 sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 09/11/2018 e, nel merito, la declaratoria di nullità, ovvero di annullabilità della stessa. Aveva dedotto che la convocazione non le era stata recapitata in tempo utile per consentirle di sapere della riunione e parteciparvi: la lettera raccomandata dell'amministratore del condominio, avente ad oggetto la convocazione per la suddetta assemblea (in prima convocazione per il giorno
08/11/2018 e in seconda convocazione in 09/11/2018), era stata inviata in data 02/11/2018 e giunta al destinatario assente in data 08/11/2018, con disponibilità al ritiro presso l'ufficio postale il giorno
09/11/2018, dunque in corrispondenza della seconda convocazione.
Pertanto l'avviso di convocazione dell'assemblea non era stato tempestivamente recapitato nel termine di cinque giorni prima previsto dal disposto di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ., comportando per parte attrice la perdita al diritto di partecipazione all'adunanza condominiale.
Aveva precisato che, a seguito dell'avvenuta adunanza, alcun verbale di assemblea le era stato trasmesso dall'amministratore.
L' attrice aveva quindi chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia del deliberato dell'assemblea e, nel merito, la nullità e/o l'annullamento della relativa delibera del 09/11/2018 ex artt. 1136-1137 c.c., con condanna del al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Con comparsa di risposta in primo grado del 15/04/2019,si era costituito il
[...]
,in persona dell'amministratore pro tempore, il quale aveva contestato quanto Parte_1 ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità dell'azione ed il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla MI.
Aveva dedotto che l'impugnazione era palesemente inammissibile, perché per poter impugnare validamente una delibera condominiale occorreva che sussistesse l'interesse ad agire. In particolare, doveva essere provata la concreta incidenza sulla singola situazione del , e quindi che la Parte_1 delibera in questione fosse nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio>> (Cassazione Civile Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 11214 del 10/05/2013).
Nella specie, alcuna prospettazione sul punto avrebbe formulato l'attrice.
Per le ragioni di cui sopra, parte convenuta aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alle spese del procedimento.
La causa era decisa con sentenza n. 613/2021 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda , dopo avere respinto l'eccezione formulata da parte convenuta e relativa alla carenza di interessa ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice poiché “in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali la legittimazione ad agire dei condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni impugnate. L'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” .Il Tribunale aveva applicato inoltre il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in merito all'omessa trasmissione del verbale di assemblea, in quanto circostanza mai contestata da parte del convenuto Parte_1
Nel merito, il Tribunale riscontrava la violazione dei disposti ex artt. 1136, comma 6, c.c. e 66 disp. att. c.c. e, sul punto, deduceva che “Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice, il cui diritto di partecipare all'assemblea dei condomini del , non è stato contestato Parte_1 da parte convenuta, ha dimostrato di non aver ricevuto l'avviso di convocazione nel termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. L'amministratore di ha infatti comunicato all'attrice l'avviso di Parte_1 convocazione dell'assemblea dei condomini che si sarebbe tenuta in prima convocazione in data
8.11.2018 e in seconda convocazione in data 9.11.2018 mediante lettera raccomandata inviata il
2.11.2018, giunta all'indirizzo del destinatario assente in data 8.11.2018 e resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale il 9.11.2018” (Pag. 4 Sentenza).
Per le ragioni tutte sopra esposte, il Tribunale di Reggio Calabria annullava la delibera assembleare del 09/11/2018 e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite (esclusa la fase di trattazione) quantificate in € 2.767,00 per compenso ed in € 545,00 per esborsi, già ridotte del 50%
“in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.”
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 23/11/2021 parte appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Reggio Calabria deducendo Parte_1
i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 132
CP.C. NULLITA' DELLA SENTENZA PER IMPOSSIBILITA' DEL DISPOSITIVO” parte appellante contestava la sentenza impugnata in quanto, sussistendo a dire di parte appellante una carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., il giudice di prime cure avrebbe emesso una sentenza priva di contenuto dispositivo poiché “l'annullamento di una delibera che neppure è stata posta al vaglio della medesima Autorità Giudiziaria cioè il Tribunale ha annullato un quid di cui disconosce totalmente l'esistenza. Ne deriva che proprio per questo la sentenza ha stessa un contenuto
"impossibile".”.
2) Con secondo motivo di appello rubricato “GRAVE VIOLAZIONE
DELL'ART. 100 C.P.C. DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE. FALSA INTERPRETAZIONE DELLE
SENTENZE DELLA CASSAZIONE 15434/2020 E 17294/2020”, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non veniva accolta l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali indicate in rubrica, che “l'interesse ad agire - appunto nei casi in cui il condomino si duole della sua omessa convocazione - riposa nella stessa rimozione della delibera che deve dunque essergli pregiudizievole. Ciò anche se detto pregiudizio non afferisce ad un danno valutabile patrimonialmente (in senso economico).”.
Per le ragioni di cui sopra, parte appellante evidenziava che “l'attrice non ha neppure prodotto la delibera di cui ha chiesto l'annullamento, non allegando alcun pregiudizio e quindi dimostrando alcun interesse e/o utilità alla sua rimozione. Ne deriva evidentemente che l'azione giudiziaria siccome intentata era palesemente inammissibile / improcedibile per difetto di interesse ad agire.”.
Sulla scorta dei motivi di appello testé indicati, l' appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di annullamento di delibera assembleare, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di risposta in appello del 31/01/2022 si costituiva la quale Controparte_1 contestava l'assunto di controparte e chiedeva la conferma della sentenza.
Deduceva che alcun difetto di interesse ad agire poteva essere ravvisato in capo all'appellata, atteso che la violazione delle norme in materia condominiale ha comportato che la lesione consisteva nell'aver impedito il diritto a partecipare all'adunanza, e a nulla rilevava il contenuto della deliberazione e le eventuali conseguenze su ciascun partecipe. In ogni caso, la delibera comunque comportava degli esborsi economici, ed anche qualora vi fossero state delle deliberazioni in favore della MI , alla stessa sarebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di acconsentire a tale beneficio, in quanto il nostro ordinamento prevede che anche un arricchimento deve avvenire con il consenso del potenziale beneficiario. Concludeva per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e il
Collegio, a scioglimento della riserva assunta, in data 15/10/2024 poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui proittava solo l'appellante
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere oggetto di trattazione congiunta, e sono palesemente infondati E' errato il presupposto da cui muove l'appellante, ovvero che l'impugnazione della delibera assembleare del cui non è stato garantito il diritto di partecipare all'adunanza, richieda un Parte_1 interesse ad agire diverso ed ulteriore rispetto a quello della rimozione della delibera invalidamente assunta (appunto per mancata convocazione di taluno degli aventi diritto).
E' vero esattamente il contrario, perché l'interesse alla rimozione dell'atto assunto illegittimamente deve trovare adeguata tutela, indipendentemente dal contenuto della deliberazione.
La disciplina applicabile in subiecta materia è individuabile nei disposti di cui agli artt. 1136 – 1137
c.c. e 66 disp. att. c.c., la cui congiunta lettura risulta necessaria.
L'art. 66 disp. att. c.c., al suo comma 3, prevede espressamente che “[…] In caso di omessa, tardiva
o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”, opera un automatico rinvio alla disciplina di cui all'art. 1137 c.c. nella parte in cui prevede che
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni”.
Le disposizioni di cui sopra mirano a garantire che le deliberazioni siano assunte dall'organo legittimato;
e tale è l'assemblea di condominio solo ove siano stati tempestivamente chiamati a parteciparvi (con convocazione recapitata almeno 5 gg prima dell'adunanza) tutti gli aventi diritto, nessuno escluso.
Termine ritenuto congruo per legge, che deve essere accompagnato dalle informazioni (ad. es. ordine del giorno) idonee a garantire al condomino di potersi documentare e prepararsi, per cui l'omessa o tardiva comunicazione nel termine di almeno 5 giorni prima previsto dal disposto di cui sopra, comporta la possibilità per il condomino di impugnare la delibera eventualmente assunta al fine di dichiararne l'annullabilità.
Sul punto, la giurisprudenza ha acquisito un costante orientamento affermando che “Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della Delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66 c.c., comma 3, introdotto dalla Legge n. 220 del 2012, il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocati ad agire per l'annullamento.
Essendo, dunque, necessario che l'avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza in prima convocazione” (Cass. Civ., Ord. n. 24041 del 30/10/2020). Nel caso in esame è circostanza pacifica, documentata e non smentita dal che l'avviso Parte_1 di convocazione sia stato tardivamente portato a conoscenza del destinatario, solo il giorno stesso dell'adunanza in seconda convocazione (data coincidente col primo giorno utile al ritiro della giacenza); come rilevato dal giudice di prime cure, che ha scritto “L'amministratore di Parte_1 ha infatti comunicato all'attrice l'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini che si sarebbe tenuta in prima convocazione in data 8.11.2018 e in seconda convocazione in data 9.11.2018 mediante lettera raccomandata inviata il 2.11.2018, giunta all'indirizzo del destinatario assente in data 8.11.2018 e resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale il 9.11.2018”.
La certa tardività dell'avviso di convocazione giustifica l'annullamento della delibera assunta in data 09/11/2018, e risulta infondata l'eccezione di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Le cause di annullamento delle delibere assembleari attengono alla violazione di requisiti formali così come meglio descritte dal disposto ex art. 66 disp. att. c.c.
È, dunque, l'accertamento della violazione di tali requisiti a fondare l'interesse ad agire del condomino vittima della violazione di tali requisiti.
Infatti, sul punto la summenzionata pronuncia della Suprema corte ha trattato il tema, prevedendo che “Come più volte ribadito nelle sentenze, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti, nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per
l'assemblea, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. Non vi era perciò motivo di richiedere alla MI di dimostrare quale motivo sostanziale avesse per lamentarsi del criterio di ripartizione delle Pt_2 spese seguito dalla deliberazione del 27 gennaio 2010: la denuncia di un vizio afferente il procedimento di convocazione attiene alla tutela della collegialità dell'assemblea” (Cass. Civ., Ord.
n. 24041 del 30/10/2020; conforme a Cass sez 2 – ord. n. 17294 del 19.8.2020)
Non colgono nel segno le deduzioni di parte appellante, a suo dire suffragate dalle pronunce della
Corte di Cassazione nn. 17294/2020 e 15434/2020, pronunce che invece non giovano alla tesi del come si ricava dalla lettura delle decisioni per intero, e le cui massime ribadiscono che Parte_1
l' “azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. n. 2999 del 2010): l'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” (Cass. Civ. 15434/2020).
E' del tutto irrilevante il mancato deposito dell'atto impugnato, perché , mancata la convocazione dell'avente diritto, diventa irrilevante il contenuto della deliberazione assunta, a smentire la speciosa eccezione di “impossibilità del dispositivo” della sentenza per la mancata produzione del documento, eccezione totalmente inconsistente, perché, come si è detto, la decisione prescinde dal contenuto dell'atto.
La parte attrice peraltro ha dichiarato di non aver neppure ricevuto copia della delibera, di cui disponeva il Condominio, che non la ha mai prodotta e non ha neppure contestato di non averla mai inviata alla . CP_1
Peraltro la comunicazione della delibera annullabile determina il decorso del termine per annullarla, circostanza che sarebbe stata – ove non fosse stato rispettato il termine di legge per impugnare- onere del Condominio eccepire e documentare.
Considerato, dunque, che l'interesse ad agire non è subordinato ad alcun interesse diverso da quello volto a caducare gli effetti della delibera assunta in violazione dell'iter di convocazione, l'appello risulta inconsistente, destituito di ogni fondamento , privo di ogni seria ragione che ne giustificasse la proposizione e, dunque, da rigettare.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Atteso il totale rigetto dell'appello, che deve dichiararsi, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante, deve rifondere a parte appellata le spese del presente grado che, ai sensi del
DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore indeterminato della causa, può parametrarsi ai minimi della fascia di valore indeterminabile di bassa complessità; a tal fine l'appellante soccombente dovrà corrispondere a parte appellata la somma di € 4.996,00 (di cui per fse di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00) , somma da maggiorarsi ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge .
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nei confronti di (C.F.: ), avverso la Sentenza Controparte_1 C.F._2
n.613/2021 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il 03/05/2021;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 589/2021 così provvede:
- Rigetta interamente l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente grado che, ai sensi del CP_1
DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, si liquidano per € 4.996,00 somma da maggiorarsi ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge .
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 4 marzo 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito
CORTE D'APPELLO
DI REGGIO CALABRIA sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa PATRIZIA MORABITO Presidente relatrice dott. NATALINO SAPONE Consigliere dott.ssa FEDERICA RENDE Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G.A.C. n.589/2021vertente
TRA
(C.F.: , in persona dell'Amministratore pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Nucara (C.F.: ) - pec: C.F._1
-appellante Email_1
CONTRO
(C.F.: ), rappresentata e difesadall'Avv. Erica Controparte_1 C.F._2
Irolsini (C.F.: – pec: C.F._3 Email_2
-appellato
OGGETTO:Impugnazione delibera assembleare-appello alla sentenza n.613/2021 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicatail 03/05/2021, nel proc. N.R.G. 4769/2018.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in primo grado iscritto a ruolo in data 28/12/2018, parte attrice,
[...]
aveva adito il Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere preliminarmente la CP_1 sospensione dell'efficacia della delibera assembleare del 09/11/2018 e, nel merito, la declaratoria di nullità, ovvero di annullabilità della stessa. Aveva dedotto che la convocazione non le era stata recapitata in tempo utile per consentirle di sapere della riunione e parteciparvi: la lettera raccomandata dell'amministratore del condominio, avente ad oggetto la convocazione per la suddetta assemblea (in prima convocazione per il giorno
08/11/2018 e in seconda convocazione in 09/11/2018), era stata inviata in data 02/11/2018 e giunta al destinatario assente in data 08/11/2018, con disponibilità al ritiro presso l'ufficio postale il giorno
09/11/2018, dunque in corrispondenza della seconda convocazione.
Pertanto l'avviso di convocazione dell'assemblea non era stato tempestivamente recapitato nel termine di cinque giorni prima previsto dal disposto di cui all'art. 66 disp. att. cod. civ., comportando per parte attrice la perdita al diritto di partecipazione all'adunanza condominiale.
Aveva precisato che, a seguito dell'avvenuta adunanza, alcun verbale di assemblea le era stato trasmesso dall'amministratore.
L' attrice aveva quindi chiesto preliminarmente la sospensione dell'efficacia del deliberato dell'assemblea e, nel merito, la nullità e/o l'annullamento della relativa delibera del 09/11/2018 ex artt. 1136-1137 c.c., con condanna del al pagamento delle spese processuali. Parte_1
Con comparsa di risposta in primo grado del 15/04/2019,si era costituito il
[...]
,in persona dell'amministratore pro tempore, il quale aveva contestato quanto Parte_1 ex adverso dedotto, eccependo l'inammissibilità dell'azione ed il difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo alla MI.
Aveva dedotto che l'impugnazione era palesemente inammissibile, perché per poter impugnare validamente una delibera condominiale occorreva che sussistesse l'interesse ad agire. In particolare, doveva essere provata la concreta incidenza sulla singola situazione del , e quindi che la Parte_1 delibera in questione fosse nei confronti dell'ente di gestione, suscettibile di eventuale pregiudizio>> (Cassazione Civile Sez. 6
- 2, Ordinanza n. 11214 del 10/05/2013).
Nella specie, alcuna prospettazione sul punto avrebbe formulato l'attrice.
Per le ragioni di cui sopra, parte convenuta aveva concluso chiedendo il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alle spese del procedimento.
La causa era decisa con sentenza n. 613/2021 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria accoglieva la domanda , dopo avere respinto l'eccezione formulata da parte convenuta e relativa alla carenza di interessa ad agire ex art. 100 c.p.c. in capo all'attrice poiché “in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali la legittimazione ad agire dei condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione e alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni impugnate. L'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” .Il Tribunale aveva applicato inoltre il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in merito all'omessa trasmissione del verbale di assemblea, in quanto circostanza mai contestata da parte del convenuto Parte_1
Nel merito, il Tribunale riscontrava la violazione dei disposti ex artt. 1136, comma 6, c.c. e 66 disp. att. c.c. e, sul punto, deduceva che “Ciò posto, nel caso di specie, parte attrice, il cui diritto di partecipare all'assemblea dei condomini del , non è stato contestato Parte_1 da parte convenuta, ha dimostrato di non aver ricevuto l'avviso di convocazione nel termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. L'amministratore di ha infatti comunicato all'attrice l'avviso di Parte_1 convocazione dell'assemblea dei condomini che si sarebbe tenuta in prima convocazione in data
8.11.2018 e in seconda convocazione in data 9.11.2018 mediante lettera raccomandata inviata il
2.11.2018, giunta all'indirizzo del destinatario assente in data 8.11.2018 e resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale il 9.11.2018” (Pag. 4 Sentenza).
Per le ragioni tutte sopra esposte, il Tribunale di Reggio Calabria annullava la delibera assembleare del 09/11/2018 e condannava parte convenuta al pagamento delle spese di lite (esclusa la fase di trattazione) quantificate in € 2.767,00 per compenso ed in € 545,00 per esborsi, già ridotte del 50%
“in ragione della semplicità delle questioni trattate e dell'attività difensiva concretamente svolta.”
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 23/11/2021 parte appellante,
[...]
impugnava la sentenza n. 613/2021 del Tribunale di Reggio Calabria deducendo Parte_1
i motivi di appello che di seguito si riportano.
1) Con primo motivo di appello rubricato “VIOLAZIONE DELL'ART. 132
CP.C. NULLITA' DELLA SENTENZA PER IMPOSSIBILITA' DEL DISPOSITIVO” parte appellante contestava la sentenza impugnata in quanto, sussistendo a dire di parte appellante una carenza di interesse di agire ex art. 100 c.p.c., il giudice di prime cure avrebbe emesso una sentenza priva di contenuto dispositivo poiché “l'annullamento di una delibera che neppure è stata posta al vaglio della medesima Autorità Giudiziaria cioè il Tribunale ha annullato un quid di cui disconosce totalmente l'esistenza. Ne deriva che proprio per questo la sentenza ha stessa un contenuto
"impossibile".”.
2) Con secondo motivo di appello rubricato “GRAVE VIOLAZIONE
DELL'ART. 100 C.P.C. DIFETTO DI INTERESSE AD AGIRE. FALSA INTERPRETAZIONE DELLE
SENTENZE DELLA CASSAZIONE 15434/2020 E 17294/2020”, parte appellante contestava la sentenza impugnata nella parte in cui non veniva accolta l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Deduceva, anche alla luce delle pronunce giurisprudenziali indicate in rubrica, che “l'interesse ad agire - appunto nei casi in cui il condomino si duole della sua omessa convocazione - riposa nella stessa rimozione della delibera che deve dunque essergli pregiudizievole. Ciò anche se detto pregiudizio non afferisce ad un danno valutabile patrimonialmente (in senso economico).”.
Per le ragioni di cui sopra, parte appellante evidenziava che “l'attrice non ha neppure prodotto la delibera di cui ha chiesto l'annullamento, non allegando alcun pregiudizio e quindi dimostrando alcun interesse e/o utilità alla sua rimozione. Ne deriva evidentemente che l'azione giudiziaria siccome intentata era palesemente inammissibile / improcedibile per difetto di interesse ad agire.”.
Sulla scorta dei motivi di appello testé indicati, l' appellante chiedeva la riforma integrale della sentenza impugnata, la declaratoria d'inammissibilità della domanda di annullamento di delibera assembleare, con condanna alle spese di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di risposta in appello del 31/01/2022 si costituiva la quale Controparte_1 contestava l'assunto di controparte e chiedeva la conferma della sentenza.
Deduceva che alcun difetto di interesse ad agire poteva essere ravvisato in capo all'appellata, atteso che la violazione delle norme in materia condominiale ha comportato che la lesione consisteva nell'aver impedito il diritto a partecipare all'adunanza, e a nulla rilevava il contenuto della deliberazione e le eventuali conseguenze su ciascun partecipe. In ogni caso, la delibera comunque comportava degli esborsi economici, ed anche qualora vi fossero state delle deliberazioni in favore della MI , alla stessa sarebbe dovuto essere riconosciuto il diritto di acconsentire a tale beneficio, in quanto il nostro ordinamento prevede che anche un arricchimento deve avvenire con il consenso del potenziale beneficiario. Concludeva per il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata e la condanna di controparte alle spese del doppio grado di giudizio.
All'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni del 03/10/2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti insistevano nelle rispettive domande e il
Collegio, a scioglimento della riserva assunta, in data 15/10/2024 poneva la causa in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di cui proittava solo l'appellante
MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi di appello possono essere oggetto di trattazione congiunta, e sono palesemente infondati E' errato il presupposto da cui muove l'appellante, ovvero che l'impugnazione della delibera assembleare del cui non è stato garantito il diritto di partecipare all'adunanza, richieda un Parte_1 interesse ad agire diverso ed ulteriore rispetto a quello della rimozione della delibera invalidamente assunta (appunto per mancata convocazione di taluno degli aventi diritto).
E' vero esattamente il contrario, perché l'interesse alla rimozione dell'atto assunto illegittimamente deve trovare adeguata tutela, indipendentemente dal contenuto della deliberazione.
La disciplina applicabile in subiecta materia è individuabile nei disposti di cui agli artt. 1136 – 1137
c.c. e 66 disp. att. c.c., la cui congiunta lettura risulta necessaria.
L'art. 66 disp. att. c.c., al suo comma 3, prevede espressamente che “[…] In caso di omessa, tardiva
o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.”, opera un automatico rinvio alla disciplina di cui all'art. 1137 c.c. nella parte in cui prevede che
“Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni”.
Le disposizioni di cui sopra mirano a garantire che le deliberazioni siano assunte dall'organo legittimato;
e tale è l'assemblea di condominio solo ove siano stati tempestivamente chiamati a parteciparvi (con convocazione recapitata almeno 5 gg prima dell'adunanza) tutti gli aventi diritto, nessuno escluso.
Termine ritenuto congruo per legge, che deve essere accompagnato dalle informazioni (ad. es. ordine del giorno) idonee a garantire al condomino di potersi documentare e prepararsi, per cui l'omessa o tardiva comunicazione nel termine di almeno 5 giorni prima previsto dal disposto di cui sopra, comporta la possibilità per il condomino di impugnare la delibera eventualmente assunta al fine di dichiararne l'annullabilità.
Sul punto, la giurisprudenza ha acquisito un costante orientamento affermando che “Ne consegue che il mancato rispetto di tale termine di ricezione dell'avviso da parte dell'avente diritto costituisce motivo di annullamento della Delibera assembleare, ai sensi dell'art. 1137 c.c., come confermato dal testo ora vigente dell'art. 66 c.c., comma 3, introdotto dalla Legge n. 220 del 2012, il quale fa riferimento non solo all'omessa, ma anche alla tardiva o incompleta convocazione, specificando peraltro la legittimazione del solo condomino non ritualmente convocati ad agire per l'annullamento.
Essendo, dunque, necessario che l'avviso, in quanto atto unilaterale recettizio, sia non solo spedito ma anche ricevuto dal condomino destinatario almeno cinque giorni prima la data dell'adunanza in prima convocazione” (Cass. Civ., Ord. n. 24041 del 30/10/2020). Nel caso in esame è circostanza pacifica, documentata e non smentita dal che l'avviso Parte_1 di convocazione sia stato tardivamente portato a conoscenza del destinatario, solo il giorno stesso dell'adunanza in seconda convocazione (data coincidente col primo giorno utile al ritiro della giacenza); come rilevato dal giudice di prime cure, che ha scritto “L'amministratore di Parte_1 ha infatti comunicato all'attrice l'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini che si sarebbe tenuta in prima convocazione in data 8.11.2018 e in seconda convocazione in data 9.11.2018 mediante lettera raccomandata inviata il 2.11.2018, giunta all'indirizzo del destinatario assente in data 8.11.2018 e resa disponibile per il ritiro presso l'ufficio postale il 9.11.2018”.
La certa tardività dell'avviso di convocazione giustifica l'annullamento della delibera assunta in data 09/11/2018, e risulta infondata l'eccezione di carenza d'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c.
Le cause di annullamento delle delibere assembleari attengono alla violazione di requisiti formali così come meglio descritte dal disposto ex art. 66 disp. att. c.c.
È, dunque, l'accertamento della violazione di tali requisiti a fondare l'interesse ad agire del condomino vittima della violazione di tali requisiti.
Infatti, sul punto la summenzionata pronuncia della Suprema corte ha trattato il tema, prevedendo che “Come più volte ribadito nelle sentenze, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c. ai condomini assenti e dissenzienti, nella specie al condomino che abbia ricevuto una convocazione tardiva per
l'assemblea, non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c. come condizione dell'azione di annullamento anzidetta, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni. Non vi era perciò motivo di richiedere alla MI di dimostrare quale motivo sostanziale avesse per lamentarsi del criterio di ripartizione delle Pt_2 spese seguito dalla deliberazione del 27 gennaio 2010: la denuncia di un vizio afferente il procedimento di convocazione attiene alla tutela della collegialità dell'assemblea” (Cass. Civ., Ord.
n. 24041 del 30/10/2020; conforme a Cass sez 2 – ord. n. 17294 del 19.8.2020)
Non colgono nel segno le deduzioni di parte appellante, a suo dire suffragate dalle pronunce della
Corte di Cassazione nn. 17294/2020 e 15434/2020, pronunce che invece non giovano alla tesi del come si ricava dalla lettura delle decisioni per intero, e le cui massime ribadiscono che Parte_1
l' “azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall'art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell'atto impugnato, essendo l'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., come condizione dell'anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall'accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. n. 2999 del 2010): l'azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell'attore” (Cass. Civ. 15434/2020).
E' del tutto irrilevante il mancato deposito dell'atto impugnato, perché , mancata la convocazione dell'avente diritto, diventa irrilevante il contenuto della deliberazione assunta, a smentire la speciosa eccezione di “impossibilità del dispositivo” della sentenza per la mancata produzione del documento, eccezione totalmente inconsistente, perché, come si è detto, la decisione prescinde dal contenuto dell'atto.
La parte attrice peraltro ha dichiarato di non aver neppure ricevuto copia della delibera, di cui disponeva il Condominio, che non la ha mai prodotta e non ha neppure contestato di non averla mai inviata alla . CP_1
Peraltro la comunicazione della delibera annullabile determina il decorso del termine per annullarla, circostanza che sarebbe stata – ove non fosse stato rispettato il termine di legge per impugnare- onere del Condominio eccepire e documentare.
Considerato, dunque, che l'interesse ad agire non è subordinato ad alcun interesse diverso da quello volto a caducare gli effetti della delibera assunta in violazione dell'iter di convocazione, l'appello risulta inconsistente, destituito di ogni fondamento , privo di ogni seria ragione che ne giustificasse la proposizione e, dunque, da rigettare.
Alla luce delle considerazioni tutte che precedono, l'appello deve essere integralmente rigettato.
Atteso il totale rigetto dell'appello, che deve dichiararsi, le spese di lite seguono la soccombenza, per cui parte appellante, deve rifondere a parte appellata le spese del presente grado che, ai sensi del
DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, e in ragione del valore indeterminato della causa, può parametrarsi ai minimi della fascia di valore indeterminabile di bassa complessità; a tal fine l'appellante soccombente dovrà corrispondere a parte appellata la somma di € 4.996,00 (di cui per fse di studio della controversia, valore minimo:€ 1.029,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo:€ 709,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:€ 1.523,00, fase decisionale, valore minimo:€ 1.735,00) , somma da maggiorarsi ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge .
Deve infine attestarsi – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
(C.F.: ), in persona dell'Amministratore pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 nei confronti di (C.F.: ), avverso la Sentenza Controparte_1 C.F._2
n.613/2021 del Tribunale di Reggio Calabria emessa e pubblicata il 03/05/2021;nel procedimento di appello recante R.G.A.C. n. 589/2021 così provvede:
- Rigetta interamente l'appello;
- Condanna l'appellante a rifondere alla le spese del presente grado che, ai sensi del CP_1
DM 55/2014, come aggiornato al DM 147/2022, si liquidano per € 4.996,00 somma da maggiorarsi ulteriormente di IVA, CPA e spese forfettarie come per legge .
- Attesta – ai fini dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 - l'integrale rigetto dell'impugnazione.
Reggio Calabria, così deciso il 4 marzo 2025
La Presidente estensore dott.ssa Patrizia Morabito