Articolo 95 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 94Articolo 96
Versione
20 settembre 1975
Art. 95.
L' articolo 244 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 244 - Termini dell'azione di disconoscimento. - L'azione di disconoscimento della paternita' da parte della madre deve essere proposta nel termine di sei mesi dalla nascita del figlio.
Il marito puo' disconoscere il figlio nel termine di un anno che decorre dal giorno della nascita quando egli si trovava al tempo di questa nel luogo in cui e' nato il figlio; dal giorno del suo ritorno nel luogo in cui e' nato il figlio o in cui e' la residenza familiare se egli ne era lontano. In ogni caso, se egli prova di non aver avuto notizia della nascita in detti giorni, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto notizia.
L'azione di disconoscimento della paternita' puo' essere proposta dal figlio, entro un anno dal compimento della maggiore eta' o dal momento in cui viene successivamente a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento.
L'azione puo' essere altresi' promossa da un curatore speciale nominato dal giudice su istanza del figlio minore che ha compiuto i sedici anni".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente