Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00472/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00127/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2024, proposto da
DO CH, rappresentato e difeso dagli avvocati Italo Faietti, Marianna Caretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Istituto Tecnico per Geometri G Guarini Modena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
nei confronti
Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
per l'annullamento
- del decreto n. 17, prot. 0007405/2023, del 21/8/2023 a firma del Dirigente scolastico dell’I.I.S. “Guarino Guarini” che dispone: “il non superamento e la reiterazione del percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del docente CH DO”;
- per quanto occorrer possa del verbale del Comitato di Valutazione prot. 6731 del 7/7/2023;
- per quanto occorrer possa della relazione della docente tutor, prof.ssa Laura Baraldi prot. 0008798/2023 del 22.9.2023;
- per quanto occorrer possa delle schede di valutazione di cui all’allegato A al D.M. 226/2022;
- per quanto occorrer possa della relazione del Dirigente Scolastico al Comitato di Valutazione, prot. 0008798/2023 del 22/9/2023;
- di ogni altro atto annesso, connesso, presupposto e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, nonché dell’Istituto Tecnico per Geometri G. Guarini Modena;
Vista la nota del 29 gennaio 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa RA LL e udita la difesa erariale come specificato nel verbale;
In data 29 gennaio 2026, il ricorrente ha deposito una dichiarazione attestante la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, avendo egli presentato un nuovo ricorso avanti al giudice del lavoro per censurare la pretesa dello svolgimento di un secondo anno di prova. Contestualmente egli ha richiesto la compensazione delle spese del giudizio.
Ritenuto di poter accogliere tale richiesta, dal momento che il ricorrente non ha chiesto la sospensiva e l’Amministrazione non si è espressamente opposta, al Collegio non rimane, dunque, che disporre la definizione della controversia in rito.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO AR, Presidente
RA LL, Consigliere, Estensore
Alessio Falferi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA LL | AO AR |
IL SEGRETARIO