Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 19/02/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore dott. Matteo Del Vesco - giudice - dott. Vincenzo Ciliberti - giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4407/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. da e Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi e domiciliati come da mandato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: cessazione effetti civili del matrimonio;
All'udienza del 18.12.2024, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”; per il P.M. intervenuto: “dichiarare il divorzio/cessazione degli effetti civili, alle condizioni indicate dalle parti”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data 6.06.2015 contratto matrimonio concordatario in Venezia, era tra loro intervenuta separazione personale protrattasi ininterrottamente a far tempo dall'avvenuta comparizione in data 25.01.2022 avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale, poi conclusasi con decreto di omologazione d.d. 26.01-15.02.2022. Tanto premesso, i ricorrenti proponevano congiuntamente - sulla base dei presupposti di legge
- domanda diretta alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Di tali conclusioni essi hanno chiesto concordemente l'accoglimento nell'udienza fissata dal Giudice relatore, mediante trattazione scritta. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato. Tale circostanza comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 6.06.2015, trascritto nel registro atti di
[...] Parte_2 matrimonio alla parte II serie A n. 33 anno 2015 Comune di Venezia;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni congiuntamente presentate dai ricorrenti nella loro domanda e confermate all'udienza di trattazione celebrata in forma scritta il 18.12.2024 e qui di seguito integralmente riprodotte:
“1) dichiarare, ex artt. 1 e 3 L. 1/12/1970 n° 818, nel testo modificato dalla legge 8/03/1987 n° 74, nonché dalla legge 11/05/'15 n° 55, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Venezia – Mestre, il 6.06.2015, trascritto Parte_2 Parte_1 al Registro dello Stato Civile al n° 33/p.2/s.A/uff. 8-2015;
2) i figli minori saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori;
avrà la CP_1 residenza anagrafica presso l'abitazione del padre e presso quella della madre;
essi Per_1 trascorreranno tempi paritetici di permanenza con ciascun genitore così dettagliati partendo dal fine settimana: I° SETTIMANA: il padre preleverà i figli all'uscita da scuola (ovvero dal centro estivo in periodo di vacanza scolastica) il venerdì pomeriggio e li terrà con sé fino al lunedì mattina, quando li accompagnerà a scuola (ovvero al centro estivo); la madre li preleverà il lunedì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero dal centro estivo in periodo di vacanza scolastica) e li terrà con sé fino al mercoledì mattina, con accompagnamento a scuola (ovvero al centro estivo); il padre li preleverà il mercoledì pomeriggio all'uscita di scuola (ovvero al centro estivo) e li terrà con sé fino al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola (ovvero al centro estivo); II° SETTIMANA: la madre preleverà i figli all'uscita da scuola (ovvero al centro estivo) il venerdì pomeriggio e li terrà con sé fino al mercoledì mattina, quando li accompagnerà a scuola (ovvero al centro estivo); il padre li preleverà il mercoledì pomeriggio all'uscita da scuola (ovvero al centro estivo) e li terrà con sé fino al venerdì mattina, con accompagnamento a scuola (ovvero al centro estivo);
3) i genitori suddivideranno in parti uguali le vacanze natalizie, alternando di anno in anno la settimana dal 24 al 30 dicembre e quella dal 31 dicembre al 6 gennaio. All'interno della settimana dal 24 al 30 dicembre verranno alternati anche i giorni della vigilia e di Natale, e ciò nel rispetto delle tradizioni familiari di ognuno dei coniugi;
4) anche le vacanze pasquali saranno divise a metà alternando di anno in anno il periodo fino al giorno di Pasqua e quello dal giorno di pasquetta fino al termine;
5) a metà saranno divise anche le vacanze di carnevale così come le altre festività e/o ponti. Ciascun genitore trascorrerà con i figli 2 settimane anche non consecutive durante le vacanze scolastiche estive da concordare entro il 30 maggio di ogni anno. In caso di sovrapposizione di date ciascun genitore avrà di anno in anno diritto di prima scelta;
6) i minori trascorreranno con la mamma la festa della mamma e il giorno del suo compleanno, con il papà la festa del papà e il giorno del suo compleanno;
7) i coniugi concordemente convengono che i compleanni dei minori verranno festeggiati insieme ad entrambi i genitori in luogo neutro;
nel caso in cui i genitori non raggiungessero l'accordo, ovvero uno dei due non volesse festeggiare, l'altro avrà facoltà di organizzare autonomamente le feste dei figli nel pomeriggio – sera;
8) i genitori si prenderanno cura dei minori, garantendo loro il diritto alla bigenitorialità per una crescita serena ed equilibrata, e si impegnano altresì:
- a proteggerli ed a fornire loro gli strumenti per costruire il loro sviluppo sia sul piano affettivo sia su quello cognitivo;
- a promuovere il loro processo di socializzazione;
- a non coinvolgere mai e per nessun motivo i minori nelle residue eventuali problematiche relative alle vicissitudini del loro divorzio;
- a non denigrare e/o sminuire agli occhi dei minori l'immagine dell'altro genitore ma, al contrario, di arricchirne importanza, validità e significato incentivando la rispettiva cerchia parentale a mantenere lo stesso comportamento;
9) a tal fine i genitori si impegnano a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro per garantire un rapporto continuativo dei minori con ciascuno di essi e per consentire loro di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi;
10) la casa coniugale, sita in Venezia – Mestre, via San Damiano, 4, rimarrà assegnata al sig. , proprietario esclusivo della stessa. I coniugi hanno già provveduto a Parte_2 suddividere i regali di nozze e i beni ivi contenuti;
11) la signora vive nell'immobile sito in Venezia – Mestre, via De Fanti, 2, di Pt_1 proprietà del padre del sig. concessole in comodato gratuito e arredato, fino al Parte_2 raggiungimento dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
12) ciascun genitore provvederà al mantenimento diretto di entrambi i figli ciascuno per i periodi di propria spettanza;
inoltre, a decorrere dalla mensilità di giugno 2024, il sig.
verserà entro il giorno 10 di ogni mese a mezzo bonifico bancario € 300,00 (€ Parte_2
150,00 per ciascun figlio), somma annualmente rivalutabile su base Istat (I^ rivalutazione giugno 2025), a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
13) le spese scolastiche saranno suddivise in ragione del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre;
i genitori si faranno carico ciascuno in ragione del 50% delle ulteriori spese straordinarie per i figli da intendersi per tali quelle di cui al Protocollo del Tribunale di Venezia sottoscritto in data 20.09.2019, al quale ci si richiama anche rispetto alle modalità di scambio del consenso e di rimborso.
14) La signora beneficerà dell'intero assegno unico per entrambi i figli;
Pt_1
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti;
16) i coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio e/o rinnovo del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio dichiarando sin d'ora di prestare il loro consenso al rilascio dei predetti documenti in favore dei figli minori;
17) spese legali compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -