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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 16/06/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
In composizione monocratica, in persona del giudice unico Dr. Marino Reda ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1790 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2014, ritenuta a sentenza all'udienza del 24.03.25, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
C.F.: con l'Avv. Anna Muraca;
Parte_1 C.F._1
parte attrice
Contro
C.F.: , e C.F.: CP_1 C.F._2 CP_2
C.F._3
Parte convenuta contumace
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della “concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione”.
Con atto di citazione del 12.11.2014, depositato in cancelleria in data 18.11.2014, iscritto al n.
1790/2014 R.G.A.C. del Tribunale di Lamezia Terme, la SI.ra , conveniva in Parte_1
giudizio i SIg. e al fine di veder condannati i convenuti, in CP_1 CP_2
solido tra loro, al pagamento in suo favore del risarcimento del danno subito da infiltrazioni nell'inverno 2012 e nel maggio 2013. Parte convenuta rimaneva contumace.
Nel merito, la domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
Il caso in questione è disciplinato dall'art. 2051 c.c., per il quale “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”.
Pertanto, il custode del bene dal quale proviene il danno è da ritenersi responsabile di tali danni a titolo di responsabilità obiettiva, ossia è sempre responsabile, eccezion fatta per le ipotesi di caso fortuito. Per caso fortuito si intende un evento imprevisto ed imprevedibile che interrompe il nesso di causalità tra bene e danno, rendendosi di per sé causa del fatto dannoso.
Per la S.C. "il proprietario di un immobile, il quale domandi il risarcimento dei danni ad esso cagionati in conseguenza delle infiltrazioni provenienti da un appartamento sovrastante, essendo state danneggiate talune parti che, per esigenze di uniformità, richiedano un più esteso intervento ripristinatorio delle condizioni di normale abitabilità del bene rispetto ai singoli punti danneggiati, ha diritto di conseguire il rimborso dell'intera somma occorrente per tale lavoro, trattandosi di esborso necessario per la totale eliminazione delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito, che non può essere addossato al danneggiato stesso" (Cass. 23 giugno 2015 n. 12920).
Parte attrice ha assolto all'onere probatorio poiché ha dimostrato la veridicità delle circostanze dedotte ed il nesso di causalità, nonché la natura e l'entità dei danni da infiltrazioni subiti.
Assume articolare rilievo il risultato delle operazioni peritali compiute dal CTU, il quale ha proceduto al computo metrico rappresentato nella tabella allegata alla perizia, affermando, “si ritiene che i lavori di ripristino dei danni complessivi e quindi la relativa richiesta di risarcimento, computati per le superfici, sia verticali che orizzontali, dell'intero appartamento, ai prezzi di riferimento del Prezzario Regionale del 2013 comprensivo dei danni alla mobilia,
è pari ad euro 11.104,97 € a fronte dei 18.472,00 € richiesti”.
Le conclusioni esposte dal consulente d'ufficio, adeguatamente motivate e suffragate dalla documentazione allegata al fascicolo di parte attrice e dagli accertamenti effettuati, devono essere condivise.
Per altro verso, l'ulteriore domanda risarcitoria di parte attrice relativa al mancato pagamento degli anzidetti danni sul riguardo che l'attrice non ha potuto, a causa dell'inagibilità dell'immobile, utilizzarlo dall'inverno 2012 fino al luglio 2014, è rimasta indimostrata.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede: Accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1 CP_1
e al pagamento dell'importo di € 11.104,97, in favore di parte attrice, oltre CP_2
interessi legali e rivalutazione dalla data del dovuto e fino al soddisfo;
Condanna e al pagamento delle spese di giudizio in favore CP_1 CP_2
di parte attrice, che si liquidano complessivamente in € 3.257,00, di cui € 257,00 per spese, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese come per legge;
Condanna e al pagamento delle spese di consulenza tecnica CP_1 CP_2
che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge detratto ogni acconto eventualmente versato.
Così deciso in Lamezia Terme, il 12 giugno 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda