Articolo 2 della Legge 9 marzo 1961, n. 350
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 giugno 1961
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita', rispettivamente, agli articoli 17 e 16 delle Convenzioni stesse.
Entrata in vigore il 3 giugno 1961