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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Solferino 16 72100 Brindisi BR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250010163971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 20.9.2025 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 2.9.2025, recante iscrizione a ruolo di T.A. 2023 dovuta alla Regione Puglia. Censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione non risultante nei pubblici elenchi;
2) omessa notifica dell'accertamento presupposto. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Con comparse, rispettivamente del 8.10.2025 e del 28.10.2025, si costituivano la Regione Puglia e agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per quanto attiene alla notifica dell'atto impugnato, si rileva che la norma che prescrive che l'indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi si riferisce al destinatario della notifica e non al mittente;
in ogni caso è assorbente la considerazione che l'impugnazione dell'atto notificato entro il termine di decadenza dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicchè mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Per quanto attiene, invece, alla notifica dell'atto presupposto, si rileva che l'iscrizione a ruolo di cui alla impugnata cartella è avvenuta senza previa notifica di un accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 7 bis LR Puglia n.38/2011 che consente l'iscrizione a ruolo diretta entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento della tassa. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 452/2025 depositato il 20/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Puglia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Solferino 16 72100 Brindisi BR
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250010163971000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 615/2025 depositato il 12/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 20.9.2025 impugnava la cartella di pagamento, notificata il 2.9.2025, recante iscrizione a ruolo di T.A. 2023 dovuta alla Regione Puglia. Censurava l'atto impugnato per 1) inesistenza/nullità della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo PEC di agenzia delle entrate riscossione non risultante nei pubblici elenchi;
2) omessa notifica dell'accertamento presupposto. Chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Con comparse, rispettivamente del 8.10.2025 e del 28.10.2025, si costituivano la Regione Puglia e agenzia delle entrate riscossione replicando al ricorso e chiedendone il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e come tale va rigettato. Per quanto attiene alla notifica dell'atto impugnato, si rileva che la norma che prescrive che l'indirizzo PEC risulti da pubblici elenchi si riferisce al destinatario della notifica e non al mittente;
in ogni caso è assorbente la considerazione che l'impugnazione dell'atto notificato entro il termine di decadenza dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo cui era destinata sicchè mai potrebbe essere dichiarata nulla ai sensi dell'art. 156 co. 3 c.p.c. Per quanto attiene, invece, alla notifica dell'atto presupposto, si rileva che l'iscrizione a ruolo di cui alla impugnata cartella è avvenuta senza previa notifica di un accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 co. 7 bis LR Puglia n.38/2011 che consente l'iscrizione a ruolo diretta entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere eseguito il pagamento della tassa. Ne consegue il rigetto del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Dichiara compensate, tra le parti, le spese del giudizio. Brindisi, 11 novembre 2025 Il Giudice monocratico