Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 46
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Inesistenza/nullità della notifica della cartella

    La Corte ha ritenuto che la norma sull'indirizzo PEC si riferisca al destinatario e non al mittente. Inoltre, l'impugnazione dell'atto entro i termini dimostra che la notifica ha raggiunto lo scopo, escludendo la nullità ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

  • Rigettato
    Omessa notifica dell'accertamento presupposto

    La Corte ha applicato l'art. 6 co. 7 bis LR Puglia n.38/2011, che consente l'iscrizione a ruolo diretta senza previa notifica di un accertamento, entro il terzo anno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 46
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi
    Numero : 46
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo