CA
Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/06/2025, n. 3416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3416 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Settima Sezione Civile composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo presidente rel.
Maria Speranza Ferrara consigliere
Paolo Caliman consigliere ausiliario
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3475/2017 (a cui è riunita la causa n. 3623/2017)
R.G.A.C.C., trattenuta in decisione all'udienza del 2.4.2025 e vertente tra le seguenti parti
Appellanti e appellati e Controparte_1 CP_2
Rappresentati e difesi dall'avv. Rocco Franciosa
Appellati
, e Controparte_3 Controparte_4
Rappresentato e difeso dall'avv. Paolo D'Onorio De Meo
Appellati e appellanti
, e Controparte_5 CP_6
Rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Lefevre e Sebastiano Fidotti
Oggetto: accertamento confini.
Fatto e diritto
§ Il giudizio di appello ha per oggetto la sentenza del Tribunale di Velletri n. 749/2017, che, in accoglimento della domanda proposta da , e , ha accertato uno Controparte_3 Controparte_4 sconfinamento in danno della loro proprietà, e, per l'effetto, condannato i convenuti, , CP_6 CP_5
a riportare il viale entro il confine dominicale fissato con precedente sentenza CP_7 CP_2
n. 1196/97, nei limiti indicati nel dispositivo, nonché al risarcimento danni da illegittima occupazione;
ha rigettato la domanda riconvenzionale volta alla dichiarazione di acquisto per usucapione della parte di proprietà degli attori ricadente nel tracciato realizzato con l'apposizione dei termini lapidei, in esecuzione della detta sentenza dell'anno 1997, e condannato i convenuti al pagamento delle spese processuali
L'appello è stato proposto, con atti separati, da e da una parte, e da Controparte_5 CP_6
e dall'altra, ed i due giudizi sono stati riuniti Controparte_1 CP_2
I due appelli sono sostanzialmente sovrapponibili, contestandosi a) l'alterazione dei confini del viale, con l'illegittima occupazione del terreno degli attori: il viale comprenderebbe parte delle rispettive proprietà degli appellanti e sarebbe l'unico accesso, a piedi e con veicoli, dalla strada pubblica;
la sentenza emessa nell'anno 1997 avrebbe disposto solo l'apposizione dei termini, mai spostati successivamente, avendo pavimentato il terreno in cemento e sostituito un cancello di accesso, già presente da oltre vent'anni. Di conseguenza, il tribunale non solo avrebbe errato nel ritenere spostati i termini, ma addirittura disposto il ripristino del viale, pur essendo stata chiesta solo la conferma dei termini lapidei;
nel contempo, il passaggio ultraventennale, pacifico ed ininterrotto sul viale, rimasto immutato nel tempo, avrebbe comportato l'acquisto per usucapione della parte di proprietà degli attori.
La censura non è fondata.
Va preliminarmente escluso che la sentenza impugnata sia affetta da un vizio di ultrapetizione, perché la coppia ha agito in giudizio, chiedendo di accertare un nuovo sconfinamento CP_3 Parte_1
a loro danno, da parte dei convenuti, proprietari dei terreni confinanti, attraverso un allargamento, nell'anno 2011, del viale di accesso alle rispettive proprietà, e, per l'effetto, “la condanna dei convenuti a riportare il confine entro i limiti stabiliti dalla suddetta sentenza n.1196/97…”: la richiesta degli attori è univoca sia nella parte espositiva che nelle conclusioni.
Altro profilo riguarda il merito dell'accertamento dello sconfinamento.
Il tribunale ha accolto la domanda nei limiti in cui ha accertato il mutamento dello stato dei luoghi, con l'annessione illegittima di un'area boschiva di proprietà degli attori, in violazione di quanto accertato con la citata sentenza di regolamento dei confini, emessa nell'anno 1997 e divenuta irrevocabile;
sentenza che ha recepito integralmente gli accertamenti del ctu , nominato in quel Per_1 giudizio.
Gli appellanti , nel contestarne lo spostamento dei confini, hanno richiamato Parte_2 genericamente le deposizioni testimoniali e gli accertamenti peritali, intervenuti sin dall'anno 1992.
Più puntuale, al riguardo, è la critica mossa dalla coppia – che ha dedotto un CP_1 CP_8 evidente errore di interpretazione, da parte del tribunale, nel ritenere che il punto n. 8 fosse stato spostato rispetto al punto individuato dal CTU, arch. , nominato nella causa di regolamento Per_1 dei confini, ricavandosi, invece, dalla relazione, resa a chiarimenti dal consulente, nominato in questo giudizio, un errore dell'arch. nell'individuare la linea di confine, con l'apposizione di un Per_1 chiodo contrassegnato dal punto 8, mai spostata dai convenuti;
ancora, che manca qualsiasi riscontro del preteso sconfinamento perché i testimoni non hanno riferito nulla di specifico riguardo ad uno spostamento del chiodo contraddistinto dal punto 8.
Questa Corte ha rilevato che il ctu, dott. nominato nel primo grado di questo giudizio, Per_2 nella prima relazione, a pag. 5, ha accertato un netto spostamento (allargamento) del viale rispetto al confine individuato nel precedente giudizio, all'interno della proprietà, - e, CP_3 CP_4 dunque, la non conformità dello stato dei luoghi alla situazione stabilizzata con la detta sentenza dell'anno 1997; nella relazione, resa a chiarimenti, ha precisato che “la linea spezzata individuata dai termini 5, 6 e 7 posti in sito dall'arch. individua con precisione il confine catastale tra i Per_1 fondi oggetto di vertenza, mentre il punto 8, materializzato da un chiodo d'acciaio infisso su un muro di sostegno e recinzione del terreno, e che dovrebbe coincidere con l'ultimo vertice del confine catastale come ricostruito dal precedente C.T.U., arch. , è notevolmente spostato rispetto al Per_1 confine catastale, come meglio si vede nei grafici allegati alla presente relazione”;
La Corte ha poi precisato che, in un confronto di tali grafici con le planimetrie redatte dall'arch.
, si coglie uno spostamento in avanti del punto 8, ricomprendendo parte dell'area di proprietà Per_1 degli appellati , ed una conferma potrebbe essere data dall'ulteriore precisazione Controparte_9 del consulente “Lo scrivente C.T.U. ha allegato alla presente relazione i grafici che Per_3 mostrano la situazione attuale della sede stradale, che coincidono in larga misura con la sede stradale come individuata dall'arch. . La differenza più evidente riguarda, come detto sopra, Per_1 la posizione del punto “8” della linea di confine catastale determinata dall'arch. ” ma poi si Per_1 aggiunge “materializzata sul posto con un chiodo in acciaio ancora in sito, ma che non coincide con il vertice della linea di confine catastale, essendo spostata di circa 8 m. rispetto a questo vertice…”, per poi concludere “È da precisare ancora che, secondo il rilievo eseguito dal sottoscritto, il punto
“8” individuato dall'arch. non coincide esattamente con il vertice del confine catastale ma è Per_1 spostato di circa 8 m. rispetto a questo. Infine, il terreno a monte della rampa di accesso al fondo
a forma di gaussiana, della superficie di 161 mq. circa, pur non facendo parte Controparte_10 della sede stradale, è attualmente nel possesso dei convenuti ma si trova Controparte_10 all'interno della proprietà dei signori .” Controparte_9
In sintesi, non è apparso chiaro se è stato accertato un errore del ctu nell'individuazione del Per_1 confine catastale contraddistinto dal punto 8 - comunque, trasfuso in una sentenza divenuta irrevocabile di accertamento dei confini - o sia stato accertato un successivo spostamento di tale punto, dal momento che le indagini avrebbero dovuto riguardare la conformità (o meno) dello stato dei luoghi alla situazione cristallizzata nella sentenza dell'anno 1997, che ha recepito le conclusioni del ctu . Per_1
Ciò posto, con ordinanza del 4 marzo 2024, è stata disposta la convocazione del ctu, dott. Per_3 nominato dal tribunale, ma il ctu si è dichiarato indisponibile a rendere chiarimenti e la Corte ha nominato un nuovo consulente d'ufficio, ing. Per_4
La nuova consulenza è risultata decisiva, perché attraverso attività topografiche, per le quali si è fatto ricorso a precisi strumenti tecnici, sono stati ricostruiti i confini come delineati dall'arch. e Per_1 riportati nella sentenza di accertamento del 1997, passata in giudicato, dopo il primo sconfinamento nella proprietà . Dopo la ricostruzione e la rappresentazione grafica di essi, è Persona_5 stato accertato un nuovo sconfinamento in questa proprietà, anch'esso ben descritto graficamente. Il ragionamento tecnico è lineare, coerente e puntuale, tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione ed utilizzando, come si è detto, sofisticati strumenti d'indagine. All'esito, risultano pervenute solo le note critiche del consulente di parte che ha condiviso gli strumenti di indagine Controparte_11 utilizzati, ma ha contestato lo sconfinamento.
Il ctu ha ribadito di aver accertato un nuovo sconfinamento rispetto allo stato dei luoghi delineato dall'arch. , descritto graficamente nel confronto tra la figura 11 – rilievo dei luoghi, Per_1 individuazione dei termini di confine fissati con la detta sentenza dell'anno 1997 – e la figura 19, che rappresenta la situazione attuale, con rappresentazione del limite della strada indicata dall'arch.
: “Il tracciato della strada di accesso è rimasto sostanzialmente invariato in corrispondenza Per_1 del termine n.6, mentre è stato spostato di circa 70 cm. in corrispondenza del termine 7; la strada che già all'epoca curvava oltre la linea di congiunzione dei termini nn.7,8 (confine tra le proprietà dei contendenti stabilita dalla Sentenza del Tribunale di Velletri n. 1196/1997) è stata ulteriormente ampliata” Il ctu ha poi quantificato l'ulteriore ampliamento complessivamente in circa 65 mq.
La difesa di parte reitera le proprie argomentazioni critiche e non tiene in alcun Controparte_12 conto la risposta fornita dal ctu Per_4
Concludendo, gli esiti della nuova consulenza, ampiamente condivisibili, comportano la conferma della sentenza, ma con diverse modalità di ripristino dei confini, che dovrà avvenire sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella figura 19, a pag.36, da leggere unitamente alla figura 11, a pag.31, della relazione del ctu Per_4
Gli accertamenti tecnici, svolti in appello, travolgono anche la censura relativa al rigetto della domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuto acquisto del diritto di servitù di passaggio pedonale e carrabile sulla porzione di terreno ricadente nella proprietà , Persona_5 secondo il tracciato di delimitazione dei termini lapidei, collocati a seguito della sentenza n. 1196/97. La domanda, come proposta in primo grado, non è immediatamente intellegibile e nemmeno circostanziata;
sembra poggiare sul presupposto di una non corretta individuazione dei confini da parte dell'arch. , nel precedente giudizio, mentre, in giudizio, è stato solo accertato un nuovo Per_1 sconfinamento;
ancora, il termine iniziale di decorrenza è stato interrotto dal precedente giudizio e nuovamente dal presente giudizio, instaurato nell'anno 2013.
§ L'appello va accolto nei limiti delle diverse determinazioni del ctu ed alla Persona_6 sostanziale soccombenza, in una valutazione complessiva dell'esito della lite, segue la condanna al pagamento delle spese di lite anche per questo grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Velletri,
n. 749/2017, fermo il resto, dispone che il ripristino dei confini, secondo quanto stabilito con la sentenza del tribunale di Velletri, n.1196/1997, avvenga sulla base della rappresentazione grafica contenuta nella figura 19, a pag.36, da leggere unitamente alla figura 11, a pag.31, della relazione del ctu Per_4 condanna gli appellanti al pagamento delle spese del grado, in favore di controparte, liquidate nella misura di 5000,00 euro, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
D'Onorio De Meo, dichiaratosi antistatario.
Roma, 28.5.2025 IL PRESIDENTE