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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 23/12/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 697/2025
$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TE ES
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EP NI Presidente
d.ssa Rossana Musumeci Giudice
d.ssa IO ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a TE ES (PA), in [...] Parte_1
14/08/1977, con l'Avv. MAGGIO MARIANNA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], con CP_1
l'Avv. TROMBETTA NICASIO FABIO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 01/10/2025 le parti conclude-
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati vano come da verbale in pari data al quale si rinvia. on.olecontainer Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri-
levarsi che l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli mi-
nori alla coppia genitoriale.
Nel caso di specie, va osservato che non risultano motivi ostativi a che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
Quanto agli incontri con il genitore non affidatario, va rilevato che at-
tualmente il resistente si trova in stato di detenzione, per cui deve essere previsto un calendario valevole dal momento in cui questi ritornerà in li-
bertà, ferma la necessità che il minore sin da subito abbia contatti (even-
tualmente anche solo telefonici) con il padre nel rispetto delle prescrizioni della autorità giudiziaria cui questi è soggetto.
Si stabilisce pertanto che, dalla fine dello stato di detenzione del resi-
stente, questi potrà incontrare e tenere con sé il predetto minore, compa-
tibilmente con le sue esigenze scolastiche, fatti salvi diversi accordi libe-
ramente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- 2 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 20.00, con facoltà di prelevarlo on.olecontainer dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
a settimane alterne, nel fine settimana dalle 11.00 del sabato alle
20.00 di domenica con facoltà di pernottamento;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro geni-
tore almeno una volta al giorno per telefono;
per 5 giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi-
vità natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac-
cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 29 dicembre,
con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Va peraltro ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi libe-
ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mi-
nimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con la sua volontà.
Va poi accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale formu-
lata dalla ricorrente (cui il resistente non si è opposto), dovendosi preser-
vare l'interesse del minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è
cresciuto.
- 3 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico va, on.olecontainer preliminarmente rilevato che nessuna delle due parti ha depositato agli atti del processo le proprie dichiarazioni dei redditi. Risulta però pacifi-
camente che entrambi sono disoccupati.
Va allora disposto a carico del resistente di contribuire al mantenimen-
to del minore con il versamento di euro 150,00 mensili, che è la somma ritenuta minima da questo Tribunale anche in caso di accertata disoccu-
pazione. Somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
In considerazione della soccombenza reciproca le spese vanno inte-
gralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
nata a [...], in data [...], e CP_1
, nato a [...], in data [...], i quali hanno con-
[...]
tratto matrimonio in Bagheria, in data 09/08/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.33, parte I, Uff.1 dell'anno
2017;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad en-
trambi i genitori, con residenza prevalente presso il domicilio materno;
- 4 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati dispone che il regime di visita del predetto minore venga determinato on.olecontainer di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna a la casa coniugale sita in Altavilla Milicia Parte_1
Via Caduti di Nassiriya n. 24/a;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ri-
corrente, la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al man-
tenimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie sostenute in favore del figlio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Termini Imerese,
in data 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO ON EP NI
- 5 -
$$anno_ruolo$$
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TE ES
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. EP NI Presidente
d.ssa Rossana Musumeci Giudice
d.ssa IO ON Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 697 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nata a TE ES (PA), in [...] Parte_1
14/08/1977, con l'Avv. MAGGIO MARIANNA;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nato a [...], in data [...], con CP_1
l'Avv. TROMBETTA NICASIO FABIO;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 01/10/2025 le parti conclude-
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati vano come da verbale in pari data al quale si rinvia. on.olecontainer Il Pubblico Ministero non si opponeva all'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve senz'altro accogliersi la domanda principale di separazione avan-
zata dalla parte ricorrente, cui la parte resistente ha di fatto aderito, co-
stituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare.
Ciò posto, venendo ai provvedimenti nell'interesse della prole, deve ri-
levarsi che l'attuale contesto normativo impone al Giudice di valutare prioritariamente la possibilità di disporre un affido condiviso dei figli mi-
nori alla coppia genitoriale.
Nel caso di specie, va osservato che non risultano motivi ostativi a che il figlio minore sia affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre.
Quanto agli incontri con il genitore non affidatario, va rilevato che at-
tualmente il resistente si trova in stato di detenzione, per cui deve essere previsto un calendario valevole dal momento in cui questi ritornerà in li-
bertà, ferma la necessità che il minore sin da subito abbia contatti (even-
tualmente anche solo telefonici) con il padre nel rispetto delle prescrizioni della autorità giudiziaria cui questi è soggetto.
Si stabilisce pertanto che, dalla fine dello stato di detenzione del resi-
stente, questi potrà incontrare e tenere con sé il predetto minore, compa-
tibilmente con le sue esigenze scolastiche, fatti salvi diversi accordi libe-
ramente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
- 2 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 20.00, con facoltà di prelevarlo on.olecontainer dal domicilio domestico e di recarlo con sé;
a settimane alterne, nel fine settimana dalle 11.00 del sabato alle
20.00 di domenica con facoltà di pernottamento;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo feriale estivo con facoltà di pernottamento, da concordare tra le parti, ovvero, in caso di permanente disaccordo, dal 1 al 15 agosto, con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro geni-
tore almeno una volta al giorno per telefono;
per 5 giorni consecutivi con facoltà di pernottamento, durante le festi-
vità natalizie, da concordare le parti, ovvero, in caso di permanente disac-
cordo, decorrenti, ad anni alterni, dal 23 di dicembre o dal 29 dicembre,
con l'onere di comunicare all'altro genitore il luogo di dimora del minore e di fare comunicare il figlio con l'altro genitore almeno una volta al giorno per telefono;
durante tutte le restanti festività civili e religiose, a turno con l'altro genitore ad anni alterni.
Va peraltro ribadito che detto regime di incontri deve considerarsi libe-
ramente modificabile dalle parti in senso ampliativo e rappresenta un mi-
nimo inderogabile per il coniuge non convivente, compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e con la sua volontà.
Va poi accolta la domanda di assegnazione della casa coniugale formu-
lata dalla ricorrente (cui il resistente non si è opposto), dovendosi preser-
vare l'interesse del minore a permanere nell'ambiente domestico in cui è
cresciuto.
- 3 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati Venendo all'esame delle ulteriori domande di contenuto economico va, on.olecontainer preliminarmente rilevato che nessuna delle due parti ha depositato agli atti del processo le proprie dichiarazioni dei redditi. Risulta però pacifi-
camente che entrambi sono disoccupati.
Va allora disposto a carico del resistente di contribuire al mantenimen-
to del minore con il versamento di euro 150,00 mensili, che è la somma ritenuta minima da questo Tribunale anche in caso di accertata disoccu-
pazione. Somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
Il medesimo deve essere, inoltre, dichiarato tenuto al pagamento del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del minore.
In considerazione della soccombenza reciproca le spese vanno inte-
gralmente compensate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_2
[...
nata a [...], in data [...], e CP_1
, nato a [...], in data [...], i quali hanno con-
[...]
tratto matrimonio in Bagheria, in data 09/08/2017, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.33, parte I, Uff.1 dell'anno
2017;
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore della coppia ad en-
trambi i genitori, con residenza prevalente presso il domicilio materno;
- 4 -
RG n. 697/2025 documento in com.jniwrapper
.win32.automati dispone che il regime di visita del predetto minore venga determinato on.olecontainer di comune accordo da entrambi i genitori;
dispone che, in caso di permanente disaccordo tra le parti e fatti salvi,
pertanto, diversi accordi liberamente stretti dalle medesime, il resistente abbia facoltà di incontrare e di tenere con sé il figlio minore secondo le modalità indicate in parte motiva;
assegna a la casa coniugale sita in Altavilla Milicia Parte_1
Via Caduti di Nassiriya n. 24/a;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere in favore della ri-
corrente, la somma di euro 150,00 mensili, a titolo di contributo al man-
tenimento del figlio minore della coppia, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.
dichiara il resistente tenuto al pagamento del 50% delle spese straor-
dinarie sostenute in favore del figlio;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al
D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Termini Imerese,
in data 19/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
IO ON EP NI
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