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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/409
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 409 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno
2022 promossa da:
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Cagliari n. 4, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio degli avv.ti Monica Puggioni e Rita Fanni, che la rappresentano e difendono in virtù di delega posta in calce all'atto d'appello;
appellante
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
Pagina 1 All'udienza del 14/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari,
contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 195/2022 emessa dal Tribunale di
Oristano, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del
, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., nella causazione del Controparte_1
sinistro occorso alla Sig.ra in data 5 novembre 2017 e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali patiti dall'appellante, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo. IN OGNI CASO: con
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2019, convenne in giudizio Parte_1
il per ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi del Controparte_1
disposto dell'art. 2051 cod. civ. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e la conseguente sua condanna in favore di essa attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal sinistro occorso in il giorno 5 novembre 2017, durante la CP_1
manifestazione “ . Espose l'attrice che in quell'occasione, mentre Parte_2
percorreva la via San Pietro per raggiungere la sagra, seguendo le indicazioni fornite da un ausiliario del traffico, per la presenza di tanti visitatori che impedivano la piena visibilità
per la forte pendenza e per la presenza sul manto stradale di pietrisco bagnato, che lo rendeva viscido, aveva perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e riportando una
Pagina 2 frattura diafisaria di tibia e malleolo peroneale, lesione trattata chirurgicamente con chiodo, placca e viti. Chiese, pertanto, il risarcimento del danno biologico permanente,
valutato da un proprio perito nella misura del 10%, e temporaneo in termini di invalidità
assoluta e relativa, oltre al danno morale soggettivo, richiamando i principi in tema di danni da insidia stradale e censurando il comportamento omissivo dell'amministrazione comunale rispetto alla lesione del diritto all'incolumità personale.
Si costituì in giudizio il , eccependo la nullità della citazione per Controparte_1
omessa quantificazione della domanda, contestando, nel merito, qualunque responsabilità e concludendo per la dichiarazione di nullità o per il rigetto della avversa pretesa. In
particolare, sostenne che il sinistro si fosse verificato esclusivamente per il comportamento colposo della danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione nel percorrere una via secondaria, in condizioni di ottima percorribilità e visibilità, essendo il selciato ben posizionato e privo di buche;
rilevò, inoltre, come gli addetti al traffico, per specifiche disposizioni, avessero comunicato agli utenti il rischio del cambio di percorso dalle vie principali, e come la caduta da scivolamento fosse avvenuta per la mancata adozione di abbigliamento e calzature adatte a un centro montano;
ricondusse, pertanto, l'evento dannoso al principio di autoresponsabilità.
La domanda di manleva, proposta in subordine dal convenuto nei confronti della propria compagnia di assicurazione, venne espressamente rinunciata nel corso del giudizio.
La causa, già istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 11.11.2020,
venne dal giudice ritenuta matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di
prova, dedotti su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi, e indagini tecniche,
non necessarie. Con sentenza n. 195/2022, il Tribunale di Oristano rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere al le spese processuali. Controparte_1
A sostegno della decisione il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità
ampiamente pronunciatasi sull'art. 2051 c.c., ha osservato come nella specie dovesse
Pagina 3 ritenersi pacifico il fatto che la caduta fosse avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, in orario da presumersi diurno, rilevando che fossero, invece, in contestazione le condizioni dello stato dei luoghi e l'efficienza causale della strada, di proprietà comunale,
rispetto al dedotto evento di danno;
ha inoltre osservato come non fossero stati invece accertati il sinistro e le circostanze di esso nell'immediatezza dell'accaduto, e che non fosse stato indicato il preciso punto dell'occorso infortunio. Ha rilevato, quindi, il giudicante che sulla base della riproduzione fotografica (v. doc. n.1, in fasc. att.) risultava,
piuttosto, una strada in pendenza con manto ruvido battuto in cemento e linee scure tracciate in senso trasversale, priva di segni di dissesto, di pietrisco liberato da calcestruzzo e di pietre staccate da selciato;
né potevano essere considerate anomalie le imperfezioni derivanti dagli interventi di ripristino della pavimentazione. Inoltre, nelle linee di congiunzione non poteva rinvenirsi alcun avvallamento, considerato che la profondità dei solchi era talmente modesta da non caratterizzare alcun punto come buca. Era altresì
emerso, dalle dichiarazioni scritte rese dai soggetti che avevano assistito alla caduta (v.
doc. n.2, in fasc. att.) che la strada era “molto scivolosa a causa della giornata piovosa” e
“molto ripida, sconnessa e bagnata”, in quanto “aveva piovuto”. Il quadro emerso portava dunque, a parere del giudicante, a confermare l'inutilità, ai fini della verifica dello stato dei luoghi, dell'assunzione della prova per testi dedotta dalla danneggiata, opportunamente non ammessa in quanto vertente su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi
(capo 1), su fatti irrilevanti (capo 2) e su fatti successivi e comprovati (capo 3), “…
scontando tutti, peraltro, la medesima incertezza nella prospettazione del punto esatto di
scivolamento, con la conseguente inammissibilità del mezzo di prova, a conferma della
determinazione assunta in corso di causa.”.
“Valutando le risultanze e ragionando ulteriormente per presunzioni,” il Tribunale ha quindi ritenuto che il tratto di strada percorso non costituisse la causa rilevante dell'evento,
escludendo l'esistenza di ostacoli occulti, dotati cioè di imprevedibilità ed inevitabilità, in
Pagina 4 quanto la fonte di pericolo era facilmente riconoscibile per il dislivello della strada e la scarsa aderenza sul bagnato della suola, in comuni scarpe;
decisiva era inoltre la mancata prospettazione e dimostrazione di difetti della strada tali da definirla dissestata, “… al
contrario da considerarsi perfettamente percorribile e correttamente aperta al transito
anche pedonale”. Inoltre, la ruvidità e la fessurazione della superficie “non solo non
aumentavano il rischio, ma lo diminuivano”, in quanto una pavimentazione liscia avrebbe reso la caduta ancor più probabile. In conclusione, non essendo stati offerti indici gravi,
precisi e concordanti di una significativa pericolosità, non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo per il di eliminare le irregolarità della pavimentazione o di segnalare, con CP_1
cartelli, la situazione di rischiosità del passaggio su strade ripide, soprattutto se bagnate.
Conseguentemente, la causa della caduta doveva individuarsi esclusivamente nel comportamento imprudente della danneggiata, per aver confidato di poter poggiare i piedi in modo saldo, senza prevedere la possibilità di perdere l'equilibrio.
Essendo integrati gli estremi del caso fortuito, il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso doveva ritenersi interrotto, ed esclusa la responsabilità ascritta al custode.
***
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Il non si è costituito e, all'udienza del 6.10.2023, ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
***
L'appellante con unica censura lamenta che la sentenza impugnata si baserebbe su presunzioni non supportate da fatti oggettivi, siccome erroneamente priva del supporto della prova testimoniale, non ammessa, che, ove positivamente espletata, avrebbe consentito di accertare la reale consistenza e lo stato di manutenzione della strada percorsa
obbligatoriamente dalla su indicazione degli ausiliari del traffico. Pt_1
Pagina 5 Secondo la difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la sarebbe stata Pt_1
tenuta unicamente a rappresentare lo stato dei luoghi, caratterizzato da una obiettiva
situazione di pericolo o da una potenzialità dannosa intrinseca tale da dimostrare
l'oggettiva responsabilità del custode. Quest'ultimo elemento avrebbe potuto costituire un
utile indizio per risalire tramite una presunzione ex art. 2727 cc alla prova del nesso di
causa, ma ove quest'ultimo sia aliunde positivamente accertato, non sarebbe più
necessario stabilire se la cosa fosse pericolosa o meno (cfr. pag. 5 atto di appello).
Evidenzia l'appellante che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte il custode risponde ex art 2051 c.c. qualora sia stato accertato e dimostrato un valido nesso di causa tra la cosa e il danno, e pertanto, nel giudizio di primo grado, l'escussione dei testimoni sarebbe stata fondamentale per rappresentare il nesso causale essendo dirimente descrivere
lo stato del manto stradale ovvero se fosse viscido o scivoloso oppure no al di là dello
stato di conservazione.
Infine, secondo l'appellante, l'ente, in qualità di custode, sarebbe gravato da una responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere in custodia il tratto di strada ove si è
verificato il sinistro, e l'unica possibilità di sottrarsi alla responsabilità sarebbe provare l'esistenza del caso fortuito, quale elemento esterno, imprevedibile ed eccezionale, non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada, neanche nel caso in cui l'amministrazione si sia adoperata diligentemente. In altri termini, sussisterebbe il caso fortuito tutte le volte in cui si accerti che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante una condotta cauta e diligente della persona lesa, circostanze che il CP_1
non avrebbe provato relativamente alla condotta della
[...] Pt_1
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si conferma il rigetto delle istanze istruttorie, per le ragioni esposte nella su citata ordinanza del 11.11.2020, e nel corpo della motivazione della sentenza impugnata [in
Pagina 6 quanto il primo capo vertente su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi
(“mentre camminava […], a causa della presenza di tanti visitatori che partecipavano alla
manifestazione […] impedendo di fatto la piena visibilità, della forte pendenza, del manto
stradale con pietrisco che rendeva lo stesso viscido, […] perdeva l'equilibrio”), il secondo
su fatti irrilevanti (“percorreva tale via su indicazione di un ausiliario della strada”) ed il terzo su fatti successivi e comprovati (“veniva poi accompagnata […] al pronto
soccorso”)], rispetto alle cui ragioni l'appellante non ha esplicitato, com'era suo onere, i profili specifici di erroneità, spiegando i motivi per cui, ove positivamente espletate, tali prove avrebbero portato ad un opposto giudizio di responsabilità del convenuto. CP_1
Si deve inoltre osservare come l'appellante non abbia neppure contestato l'omessa indicazione del punto esatto della caduta evidenziata dal primo giudice, al fine di eventualmente consentire l'accertamento del nesso causale tra una eventuale situazione di pericolo presente sul tratto stradale interessato e l'evento lesivo. L'appellante, infatti, pur lamentando l'omessa istruttoria, non ha individuato tale punto, né ha chiarito come l'ammissione della prova testimoniale avrebbe potuto supplire a tale mancata indicazione.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui la sentenza si fonderebbe su
“presunzioni non supportate da fatti oggettivi”. Al contrario, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su elementi documentali certi, quali la riproduzione fotografia agli atti
(doc. 1), dalla quale risulta chiaramente: “una via disposta in discreta pendenza, con una
curva che volge a destra, dove termina la visuale. Il manto (…) è costituito da un ruvido
battuto in cemento, con linee scure tracciate in senso trasversale. Non è possibile, già a
prima vista, che le condizioni di tale strada potessero aver causato o anche solo concorso
a causare una caduta per scivolamento, se non in qualche porzione sdrucciolevole, di cui
non si ha rappresentazione. Non sono presenti, inoltre, segni di dissesto sulla sede
stradale, né di pietrisco liberato da calcestruzzo né di pietre staccate da selciato. Non
costituiscono anomalie le imperfezioni derivanti dagli interventi di ripristino della
Pagina 7 pavimentazione, caratterizzata da strati di materiali compositi, posati in tempi diversi. La
stratificazione lascia ben visibili le linee di congiunzione, con alcune fessure. Non è
possibile, tuttavia, neppure in corrispondenza di esse, riconoscere alcun avvallamento,
considerata la profondità dei solchi, talmente modesta da non caratterizzare alcun punto
come una buca” (cfr. sentenza impugnata). Né l'appellante ha offerto elementi oggettivi idonei a descrivere una condizione diversa da quella rappresentata dalla sentenza impugnata.
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui essa ha natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, restando irrilevante l'elemento soggettivo
(Cass. n. 28621/2024; Cass. n. 2376/2024). Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto estraneo alla sfera del custode, imprevedibile e inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del fatto del danneggiato, ex art. 1227 c.c.,
anche concorrente, ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri
in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
Pagina 8 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass., n. 11152/2023; Cass., n. 14228/2023; Cass., n.
21675/2023; Cass., n. 33074/2023).
Alla luce dei suddetti principi, deve confermarsi che, nel caso di specie, le condizioni della strada – in particolare la pendenza e la scivolosità del suolo dovuta alla pioggia –
erano agevolmente percepibili da chiunque, tenuto conto anche dell'orario diurno, e pertanto agevolmente superabili con l'adozione di cautele minime. Di tal che il comportamento della deve ritenersi colposo ed esclusivo nella produzione del Pt_1
danno, rilevando ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Deve, infine, necessariamente richiamarsi e confermarsi quanto già efficacemente argomentato dal giudice di primo grado in ordine all'inesistenza di qualsivoglia ostacolo occulto sulla strada. Il Tribunale ha infatti chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “non può che escludersi l'esistenza di alcun ostacolo occulto, che sia
dotato, cioè, dei requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità, in quanto la facile
riconoscibilità della fonte di pericolo, determinata dal dislivello tra l'inizio e la fine della
strada, in territorio montano, e dalla scarsa aderenza sul bagnato della suola, in comuni
scarpe, è incompatibile con alcuna intrinseca pericolosità della cosa in custodia, a
maggior ragione in favorevoli condizioni di visibilità, del tutto ottimali, in pieno giorno”.
Ha poi evidenziato il giudice che è “decisiva la mancata prospettazione, ancor prima
che la mancata dimostrazione, di difetti della strada, che consentano di definirla
dissestata, al contrario da considerarsi perfettamente percorribile e correttamente aperta
al transito anche pedonale”, rilevando altresì come la “vistosa ruvidità e fessurazione
della superficie non solo non aumentavano il rischio, ma lo diminuivano: infatti, proprio
per la pendenza della strada, può affermarsi ragionevolmente, in termini controfattuali,
Pagina 9 che se la superficie fosse stata ricoperta anziché con cemento a grana grossa con bitume
ben lisciato la probabilità di caduta sarebbe stata ancor maggiore, non trovando i piedi
alcuna resistenza al suolo”.
Inoltre, come ha osservato il Tribunale, “la pendenza e la pioggia … avevano
contribuito al verificarsi del sinistro, ma non potevano non essere percepite dalla
generalità dei visitatori (…). Non essendo stati offerti indici gravi, precisi e concordanti di
una significativa pericolosità, non può stabilirsi la concreta obbligatorietà, come
condizione necessaria per impedire l'evento lesivo, di interventi diretti a eliminare le
irregolarità della pavimentazione o ad avvertire l'utenza, con cartelli, della situazione di
rischiosità del passaggio su strade ripide, soprattutto se bagnate”. Invero, alla mancata
adozione delle minime cautele esigibili da chiunque camminasse sulle strade, (…) non
possono supplire gli obblighi di manutenzione e segnalazione a carico del custode”.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Oristano n. 195/2022, pubblicata in data 6.04.2022;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a
Pagina 10 titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari il 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
Pagina 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.
Nella causa iscritta al n.ro 409 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno
2022 promossa da:
(c.f.: nata a [...] il [...], ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Cagliari n. 4, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Grazia Deledda n. 39, presso lo studio degli avv.ti Monica Puggioni e Rita Fanni, che la rappresentano e difendono in virtù di delega posta in calce all'atto d'appello;
appellante
CONTRO
(c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore; Controparte_1 P.IVA_1
appellato contumace
Pagina 1 All'udienza del 14/11/2025 fatte precisare le conclusioni, la causa è stata tenuta a decisione, ai sensi del disposto degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c. sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari,
contrariis reiectis: IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accogliere il proposto
appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 195/2022 emessa dal Tribunale di
Oristano, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva o quantomeno prevalente del
, ex art. 2051 c.c. o, in subordine, ex art. 2043 c.c., nella causazione del Controparte_1
sinistro occorso alla Sig.ra in data 5 novembre 2017 e, per l'effetto, Parte_1
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non CP_1
patrimoniali patiti dall'appellante, da liquidarsi nella misura che sarà ritenuta di giustizia,
oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al saldo. IN OGNI CASO: con
vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso
forfettario, IVA e CPA come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione notificato il 6 febbraio 2019, convenne in giudizio Parte_1
il per ottenere l'accertamento della responsabilità dell'ente ai sensi del Controparte_1
disposto dell'art. 2051 cod. civ. o, in via subordinata, ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e la conseguente sua condanna in favore di essa attrice al risarcimento dei danni patrimoniali e non, derivanti dal sinistro occorso in il giorno 5 novembre 2017, durante la CP_1
manifestazione “ . Espose l'attrice che in quell'occasione, mentre Parte_2
percorreva la via San Pietro per raggiungere la sagra, seguendo le indicazioni fornite da un ausiliario del traffico, per la presenza di tanti visitatori che impedivano la piena visibilità
per la forte pendenza e per la presenza sul manto stradale di pietrisco bagnato, che lo rendeva viscido, aveva perso l'equilibrio, cadendo rovinosamente a terra e riportando una
Pagina 2 frattura diafisaria di tibia e malleolo peroneale, lesione trattata chirurgicamente con chiodo, placca e viti. Chiese, pertanto, il risarcimento del danno biologico permanente,
valutato da un proprio perito nella misura del 10%, e temporaneo in termini di invalidità
assoluta e relativa, oltre al danno morale soggettivo, richiamando i principi in tema di danni da insidia stradale e censurando il comportamento omissivo dell'amministrazione comunale rispetto alla lesione del diritto all'incolumità personale.
Si costituì in giudizio il , eccependo la nullità della citazione per Controparte_1
omessa quantificazione della domanda, contestando, nel merito, qualunque responsabilità e concludendo per la dichiarazione di nullità o per il rigetto della avversa pretesa. In
particolare, sostenne che il sinistro si fosse verificato esclusivamente per il comportamento colposo della danneggiata, la quale non aveva prestato la dovuta attenzione nel percorrere una via secondaria, in condizioni di ottima percorribilità e visibilità, essendo il selciato ben posizionato e privo di buche;
rilevò, inoltre, come gli addetti al traffico, per specifiche disposizioni, avessero comunicato agli utenti il rischio del cambio di percorso dalle vie principali, e come la caduta da scivolamento fosse avvenuta per la mancata adozione di abbigliamento e calzature adatte a un centro montano;
ricondusse, pertanto, l'evento dannoso al principio di autoresponsabilità.
La domanda di manleva, proposta in subordine dal convenuto nei confronti della propria compagnia di assicurazione, venne espressamente rinunciata nel corso del giudizio.
La causa, già istruita mediante produzioni documentali, con ordinanza del 11.11.2020,
venne dal giudice ritenuta matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di
prova, dedotti su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi, e indagini tecniche,
non necessarie. Con sentenza n. 195/2022, il Tribunale di Oristano rigettò la domanda e condannò l'attrice a rifondere al le spese processuali. Controparte_1
A sostegno della decisione il Tribunale, richiamata la giurisprudenza di legittimità
ampiamente pronunciatasi sull'art. 2051 c.c., ha osservato come nella specie dovesse
Pagina 3 ritenersi pacifico il fatto che la caduta fosse avvenuta nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, in orario da presumersi diurno, rilevando che fossero, invece, in contestazione le condizioni dello stato dei luoghi e l'efficienza causale della strada, di proprietà comunale,
rispetto al dedotto evento di danno;
ha inoltre osservato come non fossero stati invece accertati il sinistro e le circostanze di esso nell'immediatezza dell'accaduto, e che non fosse stato indicato il preciso punto dell'occorso infortunio. Ha rilevato, quindi, il giudicante che sulla base della riproduzione fotografica (v. doc. n.1, in fasc. att.) risultava,
piuttosto, una strada in pendenza con manto ruvido battuto in cemento e linee scure tracciate in senso trasversale, priva di segni di dissesto, di pietrisco liberato da calcestruzzo e di pietre staccate da selciato;
né potevano essere considerate anomalie le imperfezioni derivanti dagli interventi di ripristino della pavimentazione. Inoltre, nelle linee di congiunzione non poteva rinvenirsi alcun avvallamento, considerato che la profondità dei solchi era talmente modesta da non caratterizzare alcun punto come buca. Era altresì
emerso, dalle dichiarazioni scritte rese dai soggetti che avevano assistito alla caduta (v.
doc. n.2, in fasc. att.) che la strada era “molto scivolosa a causa della giornata piovosa” e
“molto ripida, sconnessa e bagnata”, in quanto “aveva piovuto”. Il quadro emerso portava dunque, a parere del giudicante, a confermare l'inutilità, ai fini della verifica dello stato dei luoghi, dell'assunzione della prova per testi dedotta dalla danneggiata, opportunamente non ammessa in quanto vertente su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi
(capo 1), su fatti irrilevanti (capo 2) e su fatti successivi e comprovati (capo 3), “…
scontando tutti, peraltro, la medesima incertezza nella prospettazione del punto esatto di
scivolamento, con la conseguente inammissibilità del mezzo di prova, a conferma della
determinazione assunta in corso di causa.”.
“Valutando le risultanze e ragionando ulteriormente per presunzioni,” il Tribunale ha quindi ritenuto che il tratto di strada percorso non costituisse la causa rilevante dell'evento,
escludendo l'esistenza di ostacoli occulti, dotati cioè di imprevedibilità ed inevitabilità, in
Pagina 4 quanto la fonte di pericolo era facilmente riconoscibile per il dislivello della strada e la scarsa aderenza sul bagnato della suola, in comuni scarpe;
decisiva era inoltre la mancata prospettazione e dimostrazione di difetti della strada tali da definirla dissestata, “… al
contrario da considerarsi perfettamente percorribile e correttamente aperta al transito
anche pedonale”. Inoltre, la ruvidità e la fessurazione della superficie “non solo non
aumentavano il rischio, ma lo diminuivano”, in quanto una pavimentazione liscia avrebbe reso la caduta ancor più probabile. In conclusione, non essendo stati offerti indici gravi,
precisi e concordanti di una significativa pericolosità, non poteva ritenersi sussistente alcun obbligo per il di eliminare le irregolarità della pavimentazione o di segnalare, con CP_1
cartelli, la situazione di rischiosità del passaggio su strade ripide, soprattutto se bagnate.
Conseguentemente, la causa della caduta doveva individuarsi esclusivamente nel comportamento imprudente della danneggiata, per aver confidato di poter poggiare i piedi in modo saldo, senza prevedere la possibilità di perdere l'equilibrio.
Essendo integrati gli estremi del caso fortuito, il rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso doveva ritenersi interrotto, ed esclusa la responsabilità ascritta al custode.
***
ha proposto appello avverso la sentenza. Parte_1
Il non si è costituito e, all'udienza del 6.10.2023, ne è stata Controparte_1
dichiarata la contumacia.
***
L'appellante con unica censura lamenta che la sentenza impugnata si baserebbe su presunzioni non supportate da fatti oggettivi, siccome erroneamente priva del supporto della prova testimoniale, non ammessa, che, ove positivamente espletata, avrebbe consentito di accertare la reale consistenza e lo stato di manutenzione della strada percorsa
obbligatoriamente dalla su indicazione degli ausiliari del traffico. Pt_1
Pagina 5 Secondo la difesa dell'appellante, ai sensi dell'art. 2051 c.c., la sarebbe stata Pt_1
tenuta unicamente a rappresentare lo stato dei luoghi, caratterizzato da una obiettiva
situazione di pericolo o da una potenzialità dannosa intrinseca tale da dimostrare
l'oggettiva responsabilità del custode. Quest'ultimo elemento avrebbe potuto costituire un
utile indizio per risalire tramite una presunzione ex art. 2727 cc alla prova del nesso di
causa, ma ove quest'ultimo sia aliunde positivamente accertato, non sarebbe più
necessario stabilire se la cosa fosse pericolosa o meno (cfr. pag. 5 atto di appello).
Evidenzia l'appellante che alla luce dell'orientamento della Suprema Corte il custode risponde ex art 2051 c.c. qualora sia stato accertato e dimostrato un valido nesso di causa tra la cosa e il danno, e pertanto, nel giudizio di primo grado, l'escussione dei testimoni sarebbe stata fondamentale per rappresentare il nesso causale essendo dirimente descrivere
lo stato del manto stradale ovvero se fosse viscido o scivoloso oppure no al di là dello
stato di conservazione.
Infine, secondo l'appellante, l'ente, in qualità di custode, sarebbe gravato da una responsabilità oggettiva per il solo fatto di avere in custodia il tratto di strada ove si è
verificato il sinistro, e l'unica possibilità di sottrarsi alla responsabilità sarebbe provare l'esistenza del caso fortuito, quale elemento esterno, imprevedibile ed eccezionale, non tempestivamente eliminabile o segnalabile agli utenti della strada, neanche nel caso in cui l'amministrazione si sia adoperata diligentemente. In altri termini, sussisterebbe il caso fortuito tutte le volte in cui si accerti che la situazione di pericolo sarebbe stata superabile mediante una condotta cauta e diligente della persona lesa, circostanze che il CP_1
non avrebbe provato relativamente alla condotta della
[...] Pt_1
***
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Si conferma il rigetto delle istanze istruttorie, per le ragioni esposte nella su citata ordinanza del 11.11.2020, e nel corpo della motivazione della sentenza impugnata [in
Pagina 6 quanto il primo capo vertente su fatti incontestati, inconcludenti o commisti a giudizi
(“mentre camminava […], a causa della presenza di tanti visitatori che partecipavano alla
manifestazione […] impedendo di fatto la piena visibilità, della forte pendenza, del manto
stradale con pietrisco che rendeva lo stesso viscido, […] perdeva l'equilibrio”), il secondo
su fatti irrilevanti (“percorreva tale via su indicazione di un ausiliario della strada”) ed il terzo su fatti successivi e comprovati (“veniva poi accompagnata […] al pronto
soccorso”)], rispetto alle cui ragioni l'appellante non ha esplicitato, com'era suo onere, i profili specifici di erroneità, spiegando i motivi per cui, ove positivamente espletate, tali prove avrebbero portato ad un opposto giudizio di responsabilità del convenuto. CP_1
Si deve inoltre osservare come l'appellante non abbia neppure contestato l'omessa indicazione del punto esatto della caduta evidenziata dal primo giudice, al fine di eventualmente consentire l'accertamento del nesso causale tra una eventuale situazione di pericolo presente sul tratto stradale interessato e l'evento lesivo. L'appellante, infatti, pur lamentando l'omessa istruttoria, non ha individuato tale punto, né ha chiarito come l'ammissione della prova testimoniale avrebbe potuto supplire a tale mancata indicazione.
Parimenti infondata è la doglianza secondo cui la sentenza si fonderebbe su
“presunzioni non supportate da fatti oggettivi”. Al contrario, il Tribunale ha fondato il proprio giudizio su elementi documentali certi, quali la riproduzione fotografia agli atti
(doc. 1), dalla quale risulta chiaramente: “una via disposta in discreta pendenza, con una
curva che volge a destra, dove termina la visuale. Il manto (…) è costituito da un ruvido
battuto in cemento, con linee scure tracciate in senso trasversale. Non è possibile, già a
prima vista, che le condizioni di tale strada potessero aver causato o anche solo concorso
a causare una caduta per scivolamento, se non in qualche porzione sdrucciolevole, di cui
non si ha rappresentazione. Non sono presenti, inoltre, segni di dissesto sulla sede
stradale, né di pietrisco liberato da calcestruzzo né di pietre staccate da selciato. Non
costituiscono anomalie le imperfezioni derivanti dagli interventi di ripristino della
Pagina 7 pavimentazione, caratterizzata da strati di materiali compositi, posati in tempi diversi. La
stratificazione lascia ben visibili le linee di congiunzione, con alcune fessure. Non è
possibile, tuttavia, neppure in corrispondenza di esse, riconoscere alcun avvallamento,
considerata la profondità dei solchi, talmente modesta da non caratterizzare alcun punto
come una buca” (cfr. sentenza impugnata). Né l'appellante ha offerto elementi oggettivi idonei a descrivere una condizione diversa da quella rappresentata dalla sentenza impugnata.
In tema di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., deve richiamarsi la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui essa ha natura oggettiva e si fonda sulla prova del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, restando irrilevante l'elemento soggettivo
(Cass. n. 28621/2024; Cass. n. 2376/2024). Tale responsabilità può essere esclusa dalla prova del caso fortuito, quale fatto estraneo alla sfera del custode, imprevedibile e inevitabile, ovvero dalla rilevanza causale del fatto del danneggiato, ex art. 1227 c.c.,
anche concorrente, ove questo, per imprudenza o inosservanza del dovere di cautela, sia tale da interrompere il nesso eziologico con la cosa in custodia.
Secondo la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte, infatti, “In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri
in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza
causale sull'evento dannoso, in applicazione — anche ufficiosa — dell'art. 1227, comma 1,
c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole
cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto
più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso
l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in
rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del
comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere
possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento
Pagina 8 dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza
ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale,
connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro”
(Cass., Sez. Un., n. 20943/2022; Cass., n. 11152/2023; Cass., n. 14228/2023; Cass., n.
21675/2023; Cass., n. 33074/2023).
Alla luce dei suddetti principi, deve confermarsi che, nel caso di specie, le condizioni della strada – in particolare la pendenza e la scivolosità del suolo dovuta alla pioggia –
erano agevolmente percepibili da chiunque, tenuto conto anche dell'orario diurno, e pertanto agevolmente superabili con l'adozione di cautele minime. Di tal che il comportamento della deve ritenersi colposo ed esclusivo nella produzione del Pt_1
danno, rilevando ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c..
Deve, infine, necessariamente richiamarsi e confermarsi quanto già efficacemente argomentato dal giudice di primo grado in ordine all'inesistenza di qualsivoglia ostacolo occulto sulla strada. Il Tribunale ha infatti chiarito, con argomentazioni pienamente condivisibili, che “non può che escludersi l'esistenza di alcun ostacolo occulto, che sia
dotato, cioè, dei requisiti di imprevedibilità ed inevitabilità, in quanto la facile
riconoscibilità della fonte di pericolo, determinata dal dislivello tra l'inizio e la fine della
strada, in territorio montano, e dalla scarsa aderenza sul bagnato della suola, in comuni
scarpe, è incompatibile con alcuna intrinseca pericolosità della cosa in custodia, a
maggior ragione in favorevoli condizioni di visibilità, del tutto ottimali, in pieno giorno”.
Ha poi evidenziato il giudice che è “decisiva la mancata prospettazione, ancor prima
che la mancata dimostrazione, di difetti della strada, che consentano di definirla
dissestata, al contrario da considerarsi perfettamente percorribile e correttamente aperta
al transito anche pedonale”, rilevando altresì come la “vistosa ruvidità e fessurazione
della superficie non solo non aumentavano il rischio, ma lo diminuivano: infatti, proprio
per la pendenza della strada, può affermarsi ragionevolmente, in termini controfattuali,
Pagina 9 che se la superficie fosse stata ricoperta anziché con cemento a grana grossa con bitume
ben lisciato la probabilità di caduta sarebbe stata ancor maggiore, non trovando i piedi
alcuna resistenza al suolo”.
Inoltre, come ha osservato il Tribunale, “la pendenza e la pioggia … avevano
contribuito al verificarsi del sinistro, ma non potevano non essere percepite dalla
generalità dei visitatori (…). Non essendo stati offerti indici gravi, precisi e concordanti di
una significativa pericolosità, non può stabilirsi la concreta obbligatorietà, come
condizione necessaria per impedire l'evento lesivo, di interventi diretti a eliminare le
irregolarità della pavimentazione o ad avvertire l'utenza, con cartelli, della situazione di
rischiosità del passaggio su strade ripide, soprattutto se bagnate”. Invero, alla mancata
adozione delle minime cautele esigibili da chiunque camminasse sulle strade, (…) non
possono supplire gli obblighi di manutenzione e segnalazione a carico del custode”.
Ne consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Nulla sulle spese del presente grado stante la contumacia dell'appellato.
Sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1,
comma 17, L. n 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte d'Appello, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
definitivamente decidendo:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Oristano n. 195/2022, pubblicata in data 6.04.2022;
2) nulla sulle spese;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1
quater DPR n.115/2002, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a
Pagina 10 titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Cagliari il 14 novembre 2025.
Il Consigliere estensore
dott.ssa Grazia M. Bagella Il Presidente
dott.ssa Maria Teresa Spanu
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