TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/04/2026, n. 7097
TAR
Ordinanza presidenziale 28 giugno 2023
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Sentenza 20 aprile 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

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    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Non vi è difetto di istruttoria e motivazione, trattandosi di atti meramente esecutivi di obblighi di legge.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140 del 2024, ha ritenuto la disciplina del payback ragionevole e proporzionata, non violando l'art. 41 Cost. né l'art. 23 Cost. e il principio di irretroattività.

  • Rigettato
    Violazione dei principi eurounitari di legittimo affidamento, libertà di impresa e evidenza pubblica

    La normativa non viola tali principi poiché le imprese erano consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di payback. Il payback opera esternamente alla sfera patrimoniale e non altera l'esito delle gare.

  • Rigettato
    Illegittimità propria degli atti impugnati

    Le censure sono infondate poiché il sistema del payback era sostanzialmente noto fin dall'entrata in vigore del D.L. 78/2015. La fissazione del tetto di spesa regionale nel 2019, pur successiva alle gare, non lede l'affidamento in quanto il tetto nazionale era già noto.

  • Rigettato
    Contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost. per carattere tributario della misura

    La misura del payback rientra nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost. e non tra i tributi in senso stretto cui si applica l'art. 53 Cost.

  • Rigettato
    Violazione del principio di proporzionalità

    Il payback incide sui profitti aziendali in misura pari all'incidenza percentuale del fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici.

  • Rigettato
    Violazione del principio di neutralità dell'IVA

    La normativa prevede l'indicazione del valore del fatturato al netto dell'IVA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 20/04/2026, n. 7097
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 7097
    Data del deposito : 20 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo