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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 30/01/2026, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 65/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente e Relatore
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Giuseppe Rubino N. 3 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TP0043445 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e sentita l'esposizione del Relatore
Enuncia in Fatto
La contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per la insussistenza dei presupposti.
Indi, il Presidente fissava l'udienza di trattazione della controversia in ultimo pel 3.11.2025 e la Segreteria notificava rituale avviso.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di merito del 3.11.2025, alla presenza dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha chiesto la cessata materia del contendere a seguito dell'accordo conciliativo con compensazione delle spese tra le parti.
La Corte alla predetta udienza ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in Diritto
Il Collegio, sulla base delle emergenze processuali ed in particolare per l'avvenuta conciliazione della lite deve, ai sensi degli artt. 46 e 48 D.L.vo 546/92, dichiarare estinto il giudizio per avvenuta conciliazione, compensando le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Trapani 19/01/2026
Il Presidente Relatore
Avv. Giovanni Palermo
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente e Relatore
MANGIARACINA GAETANO, Giudice
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 432/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Trapani - Via Giuseppe Rubino N. 3 91100 Trapani TP
elettivamente domiciliato presso dp.trapani@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025TP0043445 CATASTO-RENDITA CATASTALE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 51/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Letti gli atti e sentita l'esposizione del Relatore
Enuncia in Fatto
La contribuente ha chiesto l'annullamento dell'atto impugnato per la insussistenza dei presupposti.
Indi, il Presidente fissava l'udienza di trattazione della controversia in ultimo pel 3.11.2025 e la Segreteria notificava rituale avviso.
L'Agenzia delle Entrate, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso.
All'udienza di merito del 3.11.2025, alla presenza dell'Agenzia delle Entrate, quest'ultima ha chiesto la cessata materia del contendere a seguito dell'accordo conciliativo con compensazione delle spese tra le parti.
La Corte alla predetta udienza ha posto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva in Diritto
Il Collegio, sulla base delle emergenze processuali ed in particolare per l'avvenuta conciliazione della lite deve, ai sensi degli artt. 46 e 48 D.L.vo 546/92, dichiarare estinto il giudizio per avvenuta conciliazione, compensando le spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Trapani 19/01/2026
Il Presidente Relatore
Avv. Giovanni Palermo