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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 05/11/2025, n. 1379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1379 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona del dott. AN SA AB, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 28 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al nr° 852/2025 R.G.L. promosso
DA
(CF: ) rappresentato e difeso dall' Parte_1 CodiceFiscale_1
avvocato Alessandro Luna ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Palermo, Via Turrisi Colonna n.47/53 ricorrente
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, legalmente domiciliato in Palermo, presso l' Avvocatura
Inps sita in Via f. Laurana, 59 con la dott.ssa Graziella De Lisi, funzionaria designata che lo rappresenta ai sensi del D.P.C.M. del 30/03/2007 e conseguente Provvedimento del Direttore della Sede di Palermo. resistente
Oggetto: corresponsione ratei indennità di accompagnamento.
FATTO E DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 23.02.2025, il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di avere presentato domanda all' finalizzata alla corresponsione Controparte_2
dei ratei, maturati e non riscossi, a titolo di indennità di accompagnamento, riconosciuti a seguito di decreto di omologa emesso da questo Tribunale in data
21.10.2024, lamentava di non avere ricevuto la liquidazione di quanto alla stessa spettante.
Tanto premesso, chiedeva la condanna del convenuto all'erogazione della suddetta provvidenza economica.
L' si costituiva in giudizio, precisando di aver liquidato la prestazione il 28 CP_1
marzo 2025, con decorrenza dal mese di marzo 2023, così come dichiarato nel decreto di omologa e con pagamento effettuato con valuta 22.04.25 (cfr. alleg. 1, 2, 3 e 4 produzione ): chiedeva, quindi, che venisse dichiarata l'intervenuta cessazione CP_1
della materia del contendere.
La causa, a seguito della trattazione scritta del procedimento disposta ex art. 127 ter c.p.c., è stata posta in decisione alla scadenza del termine del 28 ottobre 2025 per il deposito delle note scritte.
Ciò posto, i procuratori delle parti hanno chiesto, nelle note autorizzate, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Sicché, essendo venuto meno ogni motivo di contrasto tra le parti, non resta che dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite, in virtù del principio della soccombenza virtuale, vanno poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore antistatario, atteso che i benefici CP_1
economici oggetto di causa sono stati riconosciuti alla parte ricorrente dopo la notifica del ricorso, avvenuta in data 05.03.2025 (cfr. nota di deposito del 22.10.2025) e oltre il termine di 120 giorni dall'inoltro dell'istanza di liquidazione, inviato a mezzo pec il
30.10.2024 (cfr. copia modello invio AP70 alleg. 9 e 10).
La liquidazione va effettuata come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/14.
P.Q.M.
2 Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al pagamento delle CP_1
spese di lite che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario, oltre al rimborso del contributo unificato versato pari ad € 43,00.
Così deciso in Termini Imerese il 29.10.2025
IL GIUDICE
AN SA AB
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