Articolo 208 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 212Articolo 209
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20 luglio 2024
Art. 208.
(( (Definizione e finalita' del servizio di ormeggio).)) ((1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio.
2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.))
Entrata in vigore il 20 luglio 2024
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