Articolo 13 della Legge 10 aprile 1964, n. 193
Articolo 12Articolo 14
Versione
5 maggio 1964
Art. 13. Attribuzioni del personale della carriera esecutiva

Il personale della carriera esecutiva provvede alla tenuta dei registri, delle rubriche e del protocollo; vigila alla perfetta tenuta dell'archivio di sezione: svolge compiti di carattere contabile, statistico; ha i contatti con il pubblico e puo' essere destinate ad altre mansioni, qualora esigenze di servizio lo richiedano.
Entrata in vigore il 5 maggio 1964