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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. V, sentenza 15/01/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA MA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1796/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino N. 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2486/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 14/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100959/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030101459/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani propone appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 2486/05/2019, pronunciata il 06/06/2019 e depositata il 14/11/2019, con cui sono stati accolti i ricorsi, riunti, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli accertamenti nn. TVS030100959/2018 e TVS030101459/2018, anno d'imposta 2013 emessi nei confronti della Resistente_1 Srl.
Sostiene l'appellante che il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere che, con i due avvisi d'accertamento indicati in premessa, l'Ufficio non abbia fornito validi ed esaustivi elementi di prova di una cosciente partecipazione da parte dell'appellata al disegno elusivo posto in essere, in un caso dalla Società_2 S.a.s. e, nell'altro, dalla Società_3 Infatti, le risultanze istruttorie portate a conoscenza della contribuente e successivamente prodotte in giudizio in allegato alle controdeduzioni mostrerebbero tutti gli elementi essenziali di un effettivo coinvolgimento della Resistente_1 S.r.l., nell'anno 2013, in un sistema di frode all'Iva mediante l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse sia dalla società Società_2 S.a.s. che dalla Società_3 S.r.l.
Conclude l'A.d.E. chiedendo, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere la piena legittimità degli avvisi d'Accertamento nn. TVS030100959/2018 e
TVS030101459/2018 con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resiste in giudizio la Resistente_1 Srl chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza le parti hanno discusso e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'Ufficio accertatore non ha provato gli elementi specifici del coinvolgimento della Resistente_1 S. R.L. (acquirente nella presunta frode commessa dal fornitore). Per contro, quest'ultima ha dimostrato la propria buona fede nell'acquisto della merce e, pertanto, la sua ignoranza incolpevole.
Il Giudice di prime cure, in linea con il consolidato e granitico orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, ha evidenziato che in riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore, sia, soprattutto, la consapevolezza del contribuente di tale fittizietà, e quindi la effettiva partecipazione di quest'ultimo alla frode.
“In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 24471 del 09/08/2022)
Orbene, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'intera IVA relativa alle fatture emesse dalla Società_2 S.a.s. e dalla Società_3 S.r.l., su operazioni di approvvigionamento di carburante, in quanto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti perché dette società sono risultate società cartiere.
Tuttavia la Guardia di Finanza, prima, e l'Agenzia delle Entrate, dopo, non hanno fornito alcuna prova circa la conoscenza da parte della società Resistente_1 dell'evasione commessa dalle ditta fornitrici né che l'operazione avesse portato alla società un beneficio economico rappresentato da una riduzione dei costi d'acquisto.
Sul punto la società ricorrente ha prodotto una consulenza, a firma del Dott. Nominativo_1, con cui ha dimostrato che i prezzi di acquisto dal fornitore della Società_2 S.a.s. non si discostavano affatto dai prezzi di acquisto per la stessa tipologia di merce effettuata presso altri fornitori. Tale consulenza non risulta contestata dall'Ufficio. Pertanto anche se si tratta di una consulenza di parte, costituisce comunque un elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. Pertanto in assenza di contrarie e specifiche deduzioni sul punto da parte dell'organo accertatore, deve ritenersi che i prezzi della merce acquistata siano stati in linea con quelli di mercato.
L'Ufficio inoltre riferendosi esclusivamente a quanto contestato ai fornitori, ha semplicemente considerato gli acquisti effettuati dall'odierna appellata come operazioni soggettivamente inesistenti, senza fornire alcun elemento che consentisse di concludere che la Resistente_1 sapeva o avrebbe dovuto sapere che le operazioni effettuate si iscrivevano in un'evasione commessa dal fornitore.
Il difetto dell'elemento soggettivo è stato peraltro escluso anche in sede penale dove il Gip del Tribunale di
Trani ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Nominativo_2 (rappresentante legale della Resistente_1 S.R.L.), in ordine al reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario (utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), accogliendo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Trani, per la quale “ … le indagini svolte non hanno riscontrato alcun elemento preciso e concordante che dimostri che l'odierno indagato fosse a conoscenza che con gli acquisti di carburante fatti presso la “Società_2 ” partecipasse ad una frode di evasione dell'I,V.A. commessa dal proprio fornitore …”. Tale circostanza è un ulteriore elemento indiziario che, pur nel rispetto dell'autonomia dei processi penale e tributario, concorre a corroborare le considerazioni sinora esposte.
Per quanto riguarda poi l'argomento relativo ai costi di trasporto del carburante che la Associazione_1 ha sopportato ritirando direttamente presso il deposito sito a Luogo_1i della Sociatà_1., trattasi di circostanza di per sé inidonea a dimostrare la cosciente e consapevole partecipazione della stessa al disegno elusivo posto in essere mediante fatture soggettivamente inesistenti.
Va infatti evidenziato che gli approvvigionamenti annotati nelle fatture “disconosciute” dall'appellante sono avvenuti direttamente presso il deposito sito a Luogo_1 della Sociatà_1l.,sottoposto a costante vigilanza e controllo dell'amministrazione finanziaria.
In particolare va evidenziato che gli operatori economici (fornitori) accreditati a depositare il carburante presso questo deposito fiscale erano verificati e costantemente monitorati, motivo per cui quando una società acquirente (nel caso di specie l'odierna appellata) acquistava il carburante presso gli operatori economici che avevano il fido presso il predetto o altri depositi fiscali era nelle condizioni di poter comprare in assoluta tranquillità e sicurezza, ovvero in totale buona fede, alla luce del fatto che tutte le operazioni, sia quelle preliminari all'acquisto che quelle successive fino all'uscita dal deposito, erano strettamente disciplinate, controllate e monitorate proprio dall'Amministrazione finanziaria. Non sussistono quindi elementi di fatto che possono far ritenere la cosciente e consapevole partecipazione della società appellata stessa al disegno elusivo posto in essere mediante fatture soggettivamente inesistenti.
Ne deriva che il diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate è privo di fondamento.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza dell'Ufficio appellante, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani avverso la sentenza della CTP di Bari n.2486/05/2019, emessa in data 06/06/2019;
-condanna l'appellante al pagamento, in favore della Resistente_1 srl delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 5, riunita in udienza il 17/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GRILLO SALVATORE, Presidente
ROMITA MA TERESA, Relatore
MAGGIORE GIANCARLO, Giudice
in data 17/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1796/2020 depositato il 30/06/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Barletta-Andria-Trani - Via Don Luigi Filannino N. 6 76121 Barletta BT
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 2486/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BARI sez. 5 e pubblicata il 14/11/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030100959/2018 IVA-ALTRO 2013
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVS030101459/2018 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani propone appello avverso la sentenza della CTP di Bari n. 2486/05/2019, pronunciata il 06/06/2019 e depositata il 14/11/2019, con cui sono stati accolti i ricorsi, riunti, aventi ad oggetto, rispettivamente, gli accertamenti nn. TVS030100959/2018 e TVS030101459/2018, anno d'imposta 2013 emessi nei confronti della Resistente_1 Srl.
Sostiene l'appellante che il Collegio di prime cure ha errato nel ritenere che, con i due avvisi d'accertamento indicati in premessa, l'Ufficio non abbia fornito validi ed esaustivi elementi di prova di una cosciente partecipazione da parte dell'appellata al disegno elusivo posto in essere, in un caso dalla Società_2 S.a.s. e, nell'altro, dalla Società_3 Infatti, le risultanze istruttorie portate a conoscenza della contribuente e successivamente prodotte in giudizio in allegato alle controdeduzioni mostrerebbero tutti gli elementi essenziali di un effettivo coinvolgimento della Resistente_1 S.r.l., nell'anno 2013, in un sistema di frode all'Iva mediante l'utilizzo di fatture per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti emesse sia dalla società Società_2 S.a.s. che dalla Società_3 S.r.l.
Conclude l'A.d.E. chiedendo, in accoglimento del presente atto di appello ed in riforma della sentenza impugnata, di riconoscere la piena legittimità degli avvisi d'Accertamento nn. TVS030100959/2018 e
TVS030101459/2018 con condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Resiste in giudizio la Resistente_1 Srl chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
All'odierna udienza le parti hanno discusso e hanno chiesto l'accoglimento delle rispettive conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
L'Ufficio accertatore non ha provato gli elementi specifici del coinvolgimento della Resistente_1 S. R.L. (acquirente nella presunta frode commessa dal fornitore). Per contro, quest'ultima ha dimostrato la propria buona fede nell'acquisto della merce e, pertanto, la sua ignoranza incolpevole.
Il Giudice di prime cure, in linea con il consolidato e granitico orientamento della giurisprudenza della
Cassazione, ha evidenziato che in riferimento alle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare sia l'oggettiva fittizietà del fornitore, sia, soprattutto, la consapevolezza del contribuente di tale fittizietà, e quindi la effettiva partecipazione di quest'ultimo alla frode.
“In tema di detrazione dell'IVA, in caso di operazioni soggettivamente inesistenti l'amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche in via indiziaria, non solo che il fornitore era fittizio, ma anche che il destinatario era consapevole, disponendo di indizi idonei a porre sull'avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto, che l'operazione era finalizzata all'evasione dell'imposta, essendo sostanzialmente inesistente il contraente;
incombe, invece, sul contribuente la prova contraria di aver agito nell'assenza di consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non essere coinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, né la regolarità della contabilità e dei pagamenti, né la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi.” (Cass. sez. 5 - , Sentenza n. 24471 del 09/08/2022)
Orbene, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha recuperato l'intera IVA relativa alle fatture emesse dalla Società_2 S.a.s. e dalla Società_3 S.r.l., su operazioni di approvvigionamento di carburante, in quanto afferenti ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti perché dette società sono risultate società cartiere.
Tuttavia la Guardia di Finanza, prima, e l'Agenzia delle Entrate, dopo, non hanno fornito alcuna prova circa la conoscenza da parte della società Resistente_1 dell'evasione commessa dalle ditta fornitrici né che l'operazione avesse portato alla società un beneficio economico rappresentato da una riduzione dei costi d'acquisto.
Sul punto la società ricorrente ha prodotto una consulenza, a firma del Dott. Nominativo_1, con cui ha dimostrato che i prezzi di acquisto dal fornitore della Società_2 S.a.s. non si discostavano affatto dai prezzi di acquisto per la stessa tipologia di merce effettuata presso altri fornitori. Tale consulenza non risulta contestata dall'Ufficio. Pertanto anche se si tratta di una consulenza di parte, costituisce comunque un elemento indiziario soggetto a doverosa valutazione da parte del giudice. Pertanto in assenza di contrarie e specifiche deduzioni sul punto da parte dell'organo accertatore, deve ritenersi che i prezzi della merce acquistata siano stati in linea con quelli di mercato.
L'Ufficio inoltre riferendosi esclusivamente a quanto contestato ai fornitori, ha semplicemente considerato gli acquisti effettuati dall'odierna appellata come operazioni soggettivamente inesistenti, senza fornire alcun elemento che consentisse di concludere che la Resistente_1 sapeva o avrebbe dovuto sapere che le operazioni effettuate si iscrivevano in un'evasione commessa dal fornitore.
Il difetto dell'elemento soggettivo è stato peraltro escluso anche in sede penale dove il Gip del Tribunale di
Trani ha disposto l'archiviazione del procedimento penale nei confronti di Nominativo_2 (rappresentante legale della Resistente_1 S.R.L.), in ordine al reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000, sugli stessi fatti oggetto del giudizio tributario (utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti), accogliendo la richiesta di archiviazione della Procura della Repubblica di Trani, per la quale “ … le indagini svolte non hanno riscontrato alcun elemento preciso e concordante che dimostri che l'odierno indagato fosse a conoscenza che con gli acquisti di carburante fatti presso la “Società_2 ” partecipasse ad una frode di evasione dell'I,V.A. commessa dal proprio fornitore …”. Tale circostanza è un ulteriore elemento indiziario che, pur nel rispetto dell'autonomia dei processi penale e tributario, concorre a corroborare le considerazioni sinora esposte.
Per quanto riguarda poi l'argomento relativo ai costi di trasporto del carburante che la Associazione_1 ha sopportato ritirando direttamente presso il deposito sito a Luogo_1i della Sociatà_1., trattasi di circostanza di per sé inidonea a dimostrare la cosciente e consapevole partecipazione della stessa al disegno elusivo posto in essere mediante fatture soggettivamente inesistenti.
Va infatti evidenziato che gli approvvigionamenti annotati nelle fatture “disconosciute” dall'appellante sono avvenuti direttamente presso il deposito sito a Luogo_1 della Sociatà_1l.,sottoposto a costante vigilanza e controllo dell'amministrazione finanziaria.
In particolare va evidenziato che gli operatori economici (fornitori) accreditati a depositare il carburante presso questo deposito fiscale erano verificati e costantemente monitorati, motivo per cui quando una società acquirente (nel caso di specie l'odierna appellata) acquistava il carburante presso gli operatori economici che avevano il fido presso il predetto o altri depositi fiscali era nelle condizioni di poter comprare in assoluta tranquillità e sicurezza, ovvero in totale buona fede, alla luce del fatto che tutte le operazioni, sia quelle preliminari all'acquisto che quelle successive fino all'uscita dal deposito, erano strettamente disciplinate, controllate e monitorate proprio dall'Amministrazione finanziaria. Non sussistono quindi elementi di fatto che possono far ritenere la cosciente e consapevole partecipazione della società appellata stessa al disegno elusivo posto in essere mediante fatture soggettivamente inesistenti.
Ne deriva che il diritto di credito vantato dall'Agenzia delle Entrate è privo di fondamento.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza dell'Ufficio appellante, liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado di Bari, V sezione, rigetta l'appello proposto dall' Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Barletta-Andria-Trani avverso la sentenza della CTP di Bari n.2486/05/2019, emessa in data 06/06/2019;
-condanna l'appellante al pagamento, in favore della Resistente_1 srl delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 5.000,00, da distrarre in favore dell'avv. Difensore_1 dichiaratosi anticipatario.
Così deciso in Bari, 17/10/2025
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Romita Dott.Salvatore Grillo