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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5829 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 40418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40418/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv.to SEMINARA MARIO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv.to SEMINARA MARIO;
C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e come precisate al verbale di udienza del
23/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 25/07/1994 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate all'udienza del 23/10/2024, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare presso l'appartamento ove vive Parte_1 attualmente, sito in via della Martuccia n 75, Palestrina (RM);
3. Il signor continuerà a vivere presso l'appartamento sito in via Suni n. 8, interno CP_1
2A, Roma;
4. I coniugi stabiliscono che la proprietà dell'appartamento sito in via Suni n. 8, interno 2A,
Roma, iscritta al catasto fabbricati al foglio 1018, part. 3915 sub. 2, venga trasferita interamente al sig. Controparte_1
1
5. I coniugi stabiliscono la misura del mantenimento del marito da parte della signora
in euro 100/00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici Istat.
6. Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal
Presidente f.f. del Tribunale.
7. Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al tribunale in via definitiva e dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
All'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato: quanto alla clausola relativa al trasferimento immobiliare di cui al punto 4) dell'accordo, di volerlo intendere come un impegno a trasferire. Inoltre precisano, quanto al punto 5), che l'importo a carico della ricorrente in favore del resistente è di euro 225,00, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 01570, parte 1, serie
1);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/03/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40418/2023 promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
con il patrocinio dell'avv.to SEMINARA MARIO;
C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv.to SEMINARA MARIO;
C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione personale
CONCLUSIONI: come da ricorso introduttivo e come precisate al verbale di udienza del
23/10/2024
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato a Roma in data 25/07/1994 con rito civile e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune, alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come precisate all'udienza del 23/10/2024, che qui si riportano integralmente:
1. I coniugi vivranno separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. La sig.ra continuerà ad abitare presso l'appartamento ove vive Parte_1 attualmente, sito in via della Martuccia n 75, Palestrina (RM);
3. Il signor continuerà a vivere presso l'appartamento sito in via Suni n. 8, interno CP_1
2A, Roma;
4. I coniugi stabiliscono che la proprietà dell'appartamento sito in via Suni n. 8, interno 2A,
Roma, iscritta al catasto fabbricati al foglio 1018, part. 3915 sub. 2, venga trasferita interamente al sig. Controparte_1
1
5. I coniugi stabiliscono la misura del mantenimento del marito da parte della signora
in euro 100/00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente Parte_1 in base agli indici Istat.
6. Le parti dichiarano innanzi al difensore di non avere intenzione di riconciliarsi e di voler rispondere in senso negativo al tentativo di conciliazione anche ove promosso dal
Presidente f.f. del Tribunale.
7. Le parti dichiarano innanzi al difensore di aver ben compreso che le condizioni sottoscritte in questa sede sono quelle proposte al tribunale in via definitiva e dichiarano che intendono avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
All'udienza del 23/10/2025, le parti hanno precisato: quanto alla clausola relativa al trasferimento immobiliare di cui al punto 4) dell'accordo, di volerlo intendere come un impegno a trasferire. Inoltre precisano, quanto al punto 5), che l'importo a carico della ricorrente in favore del resistente è di euro 225,00, a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale.
Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione.
Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (c.f. Parte_1
e (c.f. ), alle C.F._1 Controparte_1 C.F._2 condizioni di cui in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1994, atto 01570, parte 1, serie
1);
- compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 10/03/2025.
IL PRESIDENTE rel. est.
dott.ssa Marta Ienzi
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