Articolo 2 della Legge 30 gennaio 1963, n. 106
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 marzo 1963
Art. 2.
La suddetta somma sara' corrisposta dalla Societa' Innocenti in dieci annualita' anticipate a decorrere dal 1 gennaio 1965, con pagamento degli interessi legali del 5 per cento a far tempo dal 1 gennaio 1963 e con accensione di ipoteca legale sull'alienando compendio.
Entrata in vigore il 15 marzo 1963