Articolo 20 della Legge 27 febbraio 1985, n. 52
Articolo 19Articolo 21
Versione
2 settembre 1985
>
Versione
17 agosto 1996
Art. 20.

Per ogni ispezione ipotecaria il richiedente deve presentare alla conservatoria apposita richiesta su moduli a stampa forniti dall'Amministrazione finanziaria.
La richiesta deve contenere l'indicazione delle generalita' delle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle societa', anche semplici, e delle associazioni non riconosciute.
La conservatoria rilascia al richiedente l'elenco delle formalita' riguardanti il nominativo richiesto, con l'indicazione delle rispettive annotazioni eventualmente eseguite.
((A decorrere dalla data di attivazione del collegamento in rete tra i servizi meccanizzati di conservazione dei registri immobiliari l'elenco delle formalita' di cui al terzo comma puo' essere richiesto anche per ambiti circoscrizionali diversi da quello della conservatoria ove la richiesta stessa e' presentata.))
Per le formalita' non ancora registrate e' consentita l'ispezione sulle note presentate.
Il richiedente puo' in ogni caso avere in visione la nota originale o il titolo.
Il decreto interministeriale previsto dal secondo comma dell'articolo 16 potra' autorizzare le ispezioni anche mediante interrogazione a distanza direttamente sugli elaboratori elettronici utilizzati dalle conservatorie, stabilendone le modalita' e le caratteristiche tecniche.
Entrata in vigore il 17 agosto 1996
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente