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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sardegna, sez. I, sentenza 18/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente-1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Sauro 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 632/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-3398 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T-372 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CMC spese compensate
Resistente/Appellato: CMC spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente-1 propone appello avverso la sentenza n. 632/2021 pronunciata il 16.09.2021 dalla 3° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e depositata in segreteria il 13.12.2021 – IMU e TASI – anno d'imposta 2014 – valore della lite € 33.131,25 (IMU) +
€ 3.499,12 (TASI)
Premetteva che il 03.12.2019 il Comune di Cagliari emetteva nei confronti della
Ricorrente-1 ed inviava a mezzo del servizio postale, l'avviso di accertamento IMU n. 14L/3.398 recante una pretesa complessiva di € 33.131,25 oltre sanzioni ed interessi. Nella medesima occasione emetteva l'avviso di accertamento TASI n. 14T/372 recante una pretesa di € 3.499,00.
A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, la Ricorrente_1 deduceva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
1) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di evasione e all'errore accertativo commesso dal Comune di Cagliari
Ai fini IMU e TASI, manca del tutto sia il presupposto soggettivo che oggettivo della tassazione e tenuto conto della mancanza di evasione da parte della Società, e l'Ufficio avrebbe dovuto motivare l'avviso di accertamento sulla base delle differenze tra i valori dichiarati e versati e quelli accertati.
Invece, del tutto erroneamente, sono stati indicati dati “accertati” identici a quelli “dichiarati” lasciando presumere che Ricorrente-1 abbia versato un importo minore rispetto a quello liquidato e dichiarato.
2) Nullità e illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di presupposto soggettivo della tassazione
Come scritto nel ricorso la Ricorrente_1, nell'anno d'imposta 2014, era iscritta all'anagrafe ONLUS e pertanto invocava l'esenzione dal pagamento IMU (e TASI) in quanto gli immobili di sua proprietà appartengono ad associazione senza fini di lucro (come tale riconosciuta dal Ministero delle Finanze) e sono finalizzati sostanzialmente allo svolgimento di attività con finalità di solidarietà sociale.
I frutti della sua attività gestionale sono stati destinati interamente alla mutua assistenza, attività ricreative, sportive e culturali come previsto dallo statuto dell'Associazione: cioè ad attività che il Comune avrebbe dovuto garantire ai bisognosi.
3) Nullità e illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di presupposto oggettivo della tassazione
Con riferimento agli immobili di cui alla Indirizzo_1 e Indirizzo_2 (Foglio Mappale -1) gli immobili, come dimostrato dagli allegati al ricorso, sono realmente concessi in comodato d'uso gratuito alla parrocchia di Nominativo_1 la quale li utilizza per fini di culto e di beneficenza sociale in particolare in quanto li destina a tutti i bambini del quartiere bisognosi economicamente, socialmente e moralmente. Tale fine rientra anche nell'oggetto sociale della ONLUS appellante e, come sostenuto dalla Corte di Cassazione citata e allegata al ricorso (sentenza n. 316/2005) anche gli immobili non aventi finalità dirette di culto ma legate allo svolgimento delle finalità pastorali sono esenti IMU e TASI.
Il medesimo presupposto sussiste con riferimento agli immobili di Indirizzo_2 (Foglio Mappale
-1 Indirizzo_1, Foglio Mappale -1 concessi in comodato d'uso gratuito rispettivamente all'Associazione_1.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure in relazione all' “utilizzo diretto da parte dell'Associazione” non può essere condiviso in quanto il mancato diritto all'esenzione contrasta con i principi previsti dall'art. 7 del
D. Lgs. n. 504 del 1992 come puntualizzato dalla stessa Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.03.2013 che precisa che nell'ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, possa trovare l'esenzione in oggetto.
Relativamente agli immobili di cui al Mappale -1 (Indirizzo-3 e Indirizzo_4), come scritto nel ricorso, l'Ing. Nominativo_2 ha redatto una perizia in cui è indicato, nel dettaglio, lo stato degli immobili. Tale perizia non è stata presa in nessuna considerazione dal Giudice di prime cure
Lo stato di fatto degli immobili era ben noto al Comune nell'anno 2014 che pertanto poteva, quantomeno in autotutela, procedere alla rettifica degli imponibili accertati.
Infine, in relazione all'immobile affittato all'Associazione_2, è scritto nella sentenza appellata:
“Quanto, infine, all'immobile identificato in Dati catastali, la stessa Ricorrente_1 afferma che l'immobile è dato in locazione ad una associazione -2 che rientra nell'ambito dell'articolo 7, lettera i) del D. Lgs. n. 504/92, così ammettendo quindi la sua utilizzazione ai fini lucrativi poiché con la stipulazione di un contratto di locazione l'immobile diventa fonte di produzione di reddito per la ricorrente”.
Quanto sostenuto nella sentenza non può essere condiviso. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4645/2004 ha sostenuto che l'esenzione ai fini ICI/IMU e TASI non esclude l'esercizio di attività commerciale in quanto la norma si limita a stabilire che esso non deve essere l'oggetto esclusivo o prevalente dell'attività.
4) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione alla mancata allegazione dei documenti e delle delibere citati nell'avviso di accertamento
Nell'avviso di accertamento contestato venivano citati una serie di documenti quali delibere di Giunta, delibere del Consiglio Comunale, Regolamento IMU/TASI ecc.. mai portate a conoscenza dell'Associazione e mai allegate né all'accertamento né al fascicolo di questo procedimento.
La mancata allegazione di tutti gli atti citati e non conosciuti all'Associazione rende nullo l'accertamento ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure non può essere condiviso in quanto la tesi dell'odierna Appellante
è avvalorata da numerosa giurisprudenza tra cui la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
6201 del 22.03.2005, ha sancito il principio “inderogabile” dell'obbligo posto a carico dell'Ente locale di allegare la delibera del Consiglio comunale che stabilisce le aliquote e il criterio di tassazione.
5) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione all'omessa risposta da parte del Comune ai documenti prodotti al fine di comprovare il carattere non esclusivamente commerciale degli immobili
I Giudici di prime cure hanno ritenuto privo di fondamento il motivo di ricorso.
E' stato posto in evidenza il fatto che Ricorrente-1 si era attivata per far conoscere al Comune lo stato di fatto degli immobili (a mezzo raccomandata – all. 4 al ricorso) e, conseguentemente, la richiesta di esenzione e di non pagamento dell'IMU e della TASI è assolutamente fondata e documentata.
Da ciò l'illegittimità e nullità della sentenza che non ha considerato che il comportamento omissivo del Comune, in violazione dello Statuto dei diritti del Contribuente e del principio di affidamento e buona fede previsto dall'art. 10 L. 212/2000, ha determinato l'emissione di un avviso di accertamento errato, nullo ed illegittimo.
6) Mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale – Improduttività di effetti, nullità ed illegittimità dell'accertamento
Il Comune non ha mai convocato la contribuente al contraddittorio impedendo all'Associazione di svolgere a pieno, sin dalla fase pre-accertativa, il proprio diritto di difesa.
Laddove il contraddittorio si fosse realmente instaurato avrebbe certamente evitato di ricorrere al giudizio tributario.
7) Nullità della sentenza in relazione alla non applicabilità di sanzioni pecuniarie per dubbi sull'interpretazione delle norme di legge
Lo status di Onlus dell'Associazione, la destinazione degli immobili ed il loro utilizzo sempre esclusivamente rivolto all'attività di beneficienza svolta dall'Associazione, nonché i vincoli urbanistici del Comune di Cagliari determinano sicuramente una incertezza della normativa e conseguentemente la non applicabilità di sanzioni pecuniarie. Ciò anche perché manca l'ulteriore requisito dell'assenza di dolo o colpa da parte della Ricorrente_1.
Concludeva chiedendo che la Corte volesse annullare la sentenza appellata e dichiararne la nullità,
l'illegittimità, la controversa motivazione e la mancata pronunzia per quanto scritto in ogni motivo dell'appello.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cagliari, respingendo le avverse pretese e chiedendo la conferma dell'imposizione.
Con atto di conciliazione, le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo, e hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, con reciproca regolazione dei rispettivi interessi e con compensazione delle spese di questo giudizio.
Non sussistendo ragioni per non approvare detta conciliazione, il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere e che le spese possano trovare compensazione, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 16.2.2026
Il Presidente estensore
Dott. Gianluigi Dettori
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SARDEGNA Sezione 1, riunita in udienza il
16/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DETTORI GIANLUIGI, Presidente e Relatore
CAGNOLI LUISA ANNA, Giudice
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 417/2022 depositato il 07/07/2022
proposto da
Ricorrente-1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Cagliari - Via Sauro 09100 Cagliari CA
elettivamente domiciliato presso tributi@comune.cagliari.legalmail.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 632/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CAGLIARI sez. 3 e pubblicata il 13/12/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14L-3398 IMU 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14T-372 TASI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: CMC spese compensate
Resistente/Appellato: CMC spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Ricorrente-1 propone appello avverso la sentenza n. 632/2021 pronunciata il 16.09.2021 dalla 3° Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari e depositata in segreteria il 13.12.2021 – IMU e TASI – anno d'imposta 2014 – valore della lite € 33.131,25 (IMU) +
€ 3.499,12 (TASI)
Premetteva che il 03.12.2019 il Comune di Cagliari emetteva nei confronti della
Ricorrente-1 ed inviava a mezzo del servizio postale, l'avviso di accertamento IMU n. 14L/3.398 recante una pretesa complessiva di € 33.131,25 oltre sanzioni ed interessi. Nella medesima occasione emetteva l'avviso di accertamento TASI n. 14T/372 recante una pretesa di € 3.499,00.
A seguito del rigetto del ricorso in primo grado, la Ricorrente_1 deduceva a sostegno dell'appello i seguenti motivi.
1) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di evasione e all'errore accertativo commesso dal Comune di Cagliari
Ai fini IMU e TASI, manca del tutto sia il presupposto soggettivo che oggettivo della tassazione e tenuto conto della mancanza di evasione da parte della Società, e l'Ufficio avrebbe dovuto motivare l'avviso di accertamento sulla base delle differenze tra i valori dichiarati e versati e quelli accertati.
Invece, del tutto erroneamente, sono stati indicati dati “accertati” identici a quelli “dichiarati” lasciando presumere che Ricorrente-1 abbia versato un importo minore rispetto a quello liquidato e dichiarato.
2) Nullità e illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di presupposto soggettivo della tassazione
Come scritto nel ricorso la Ricorrente_1, nell'anno d'imposta 2014, era iscritta all'anagrafe ONLUS e pertanto invocava l'esenzione dal pagamento IMU (e TASI) in quanto gli immobili di sua proprietà appartengono ad associazione senza fini di lucro (come tale riconosciuta dal Ministero delle Finanze) e sono finalizzati sostanzialmente allo svolgimento di attività con finalità di solidarietà sociale.
I frutti della sua attività gestionale sono stati destinati interamente alla mutua assistenza, attività ricreative, sportive e culturali come previsto dallo statuto dell'Associazione: cioè ad attività che il Comune avrebbe dovuto garantire ai bisognosi.
3) Nullità e illegittimità della sentenza in relazione alla mancanza di presupposto oggettivo della tassazione
Con riferimento agli immobili di cui alla Indirizzo_1 e Indirizzo_2 (Foglio Mappale -1) gli immobili, come dimostrato dagli allegati al ricorso, sono realmente concessi in comodato d'uso gratuito alla parrocchia di Nominativo_1 la quale li utilizza per fini di culto e di beneficenza sociale in particolare in quanto li destina a tutti i bambini del quartiere bisognosi economicamente, socialmente e moralmente. Tale fine rientra anche nell'oggetto sociale della ONLUS appellante e, come sostenuto dalla Corte di Cassazione citata e allegata al ricorso (sentenza n. 316/2005) anche gli immobili non aventi finalità dirette di culto ma legate allo svolgimento delle finalità pastorali sono esenti IMU e TASI.
Il medesimo presupposto sussiste con riferimento agli immobili di Indirizzo_2 (Foglio Mappale
-1 Indirizzo_1, Foglio Mappale -1 concessi in comodato d'uso gratuito rispettivamente all'Associazione_1.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure in relazione all' “utilizzo diretto da parte dell'Associazione” non può essere condiviso in quanto il mancato diritto all'esenzione contrasta con i principi previsti dall'art. 7 del
D. Lgs. n. 504 del 1992 come puntualizzato dalla stessa Risoluzione n. 4/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 04.03.2013 che precisa che nell'ipotesi in cui l'immobile posseduto da un ente non commerciale venga concesso in comodato a un altro ente non commerciale per lo svolgimento di una delle attività meritevoli di cui al comma 1, lett. i) dell'art. 7 del D. Lgs. n. 504 del 1992, possa trovare l'esenzione in oggetto.
Relativamente agli immobili di cui al Mappale -1 (Indirizzo-3 e Indirizzo_4), come scritto nel ricorso, l'Ing. Nominativo_2 ha redatto una perizia in cui è indicato, nel dettaglio, lo stato degli immobili. Tale perizia non è stata presa in nessuna considerazione dal Giudice di prime cure
Lo stato di fatto degli immobili era ben noto al Comune nell'anno 2014 che pertanto poteva, quantomeno in autotutela, procedere alla rettifica degli imponibili accertati.
Infine, in relazione all'immobile affittato all'Associazione_2, è scritto nella sentenza appellata:
“Quanto, infine, all'immobile identificato in Dati catastali, la stessa Ricorrente_1 afferma che l'immobile è dato in locazione ad una associazione -2 che rientra nell'ambito dell'articolo 7, lettera i) del D. Lgs. n. 504/92, così ammettendo quindi la sua utilizzazione ai fini lucrativi poiché con la stipulazione di un contratto di locazione l'immobile diventa fonte di produzione di reddito per la ricorrente”.
Quanto sostenuto nella sentenza non può essere condiviso. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4645/2004 ha sostenuto che l'esenzione ai fini ICI/IMU e TASI non esclude l'esercizio di attività commerciale in quanto la norma si limita a stabilire che esso non deve essere l'oggetto esclusivo o prevalente dell'attività.
4) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione alla mancata allegazione dei documenti e delle delibere citati nell'avviso di accertamento
Nell'avviso di accertamento contestato venivano citati una serie di documenti quali delibere di Giunta, delibere del Consiglio Comunale, Regolamento IMU/TASI ecc.. mai portate a conoscenza dell'Associazione e mai allegate né all'accertamento né al fascicolo di questo procedimento.
La mancata allegazione di tutti gli atti citati e non conosciuti all'Associazione rende nullo l'accertamento ai sensi dell'art. 42 del DPR 600/73 e 7 della L. 212/2000.
Quanto sostenuto dai Giudici di prime cure non può essere condiviso in quanto la tesi dell'odierna Appellante
è avvalorata da numerosa giurisprudenza tra cui la Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n.
6201 del 22.03.2005, ha sancito il principio “inderogabile” dell'obbligo posto a carico dell'Ente locale di allegare la delibera del Consiglio comunale che stabilisce le aliquote e il criterio di tassazione.
5) Nullità ed illegittimità della sentenza in relazione all'omessa risposta da parte del Comune ai documenti prodotti al fine di comprovare il carattere non esclusivamente commerciale degli immobili
I Giudici di prime cure hanno ritenuto privo di fondamento il motivo di ricorso.
E' stato posto in evidenza il fatto che Ricorrente-1 si era attivata per far conoscere al Comune lo stato di fatto degli immobili (a mezzo raccomandata – all. 4 al ricorso) e, conseguentemente, la richiesta di esenzione e di non pagamento dell'IMU e della TASI è assolutamente fondata e documentata.
Da ciò l'illegittimità e nullità della sentenza che non ha considerato che il comportamento omissivo del Comune, in violazione dello Statuto dei diritti del Contribuente e del principio di affidamento e buona fede previsto dall'art. 10 L. 212/2000, ha determinato l'emissione di un avviso di accertamento errato, nullo ed illegittimo.
6) Mancato rispetto del principio del contraddittorio endo-procedimentale – Improduttività di effetti, nullità ed illegittimità dell'accertamento
Il Comune non ha mai convocato la contribuente al contraddittorio impedendo all'Associazione di svolgere a pieno, sin dalla fase pre-accertativa, il proprio diritto di difesa.
Laddove il contraddittorio si fosse realmente instaurato avrebbe certamente evitato di ricorrere al giudizio tributario.
7) Nullità della sentenza in relazione alla non applicabilità di sanzioni pecuniarie per dubbi sull'interpretazione delle norme di legge
Lo status di Onlus dell'Associazione, la destinazione degli immobili ed il loro utilizzo sempre esclusivamente rivolto all'attività di beneficienza svolta dall'Associazione, nonché i vincoli urbanistici del Comune di Cagliari determinano sicuramente una incertezza della normativa e conseguentemente la non applicabilità di sanzioni pecuniarie. Ciò anche perché manca l'ulteriore requisito dell'assenza di dolo o colpa da parte della Ricorrente_1.
Concludeva chiedendo che la Corte volesse annullare la sentenza appellata e dichiararne la nullità,
l'illegittimità, la controversa motivazione e la mancata pronunzia per quanto scritto in ogni motivo dell'appello.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cagliari, respingendo le avverse pretese e chiedendo la conferma dell'imposizione.
Con atto di conciliazione, le parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo transattivo, e hanno chiesto concordemente la cessazione della materia del contendere con compensazione di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'intervenuta conciliazione tra le parti, con reciproca regolazione dei rispettivi interessi e con compensazione delle spese di questo giudizio.
Non sussistendo ragioni per non approvare detta conciliazione, il Collegio ritiene che sia cessata la materia del contendere e che le spese possano trovare compensazione, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado per la Sardegna dichiara la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari il 16.2.2026
Il Presidente estensore
Dott. Gianluigi Dettori