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Sentenza 12 novembre 2024
Sentenza 12 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/11/2024, n. 41421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41421 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da LT LI, nato a [...] il [...], VE DE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza del 06/10/2023 della Corte di appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. L-1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 41421 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 luglio 2020, il Tribunale di Torino condannava LI LT e DE VE alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di associazione a delinquere e dei reati tributari di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi 1, A (limitatamente alle dichiarazioni reddituali del 2011 e 2012, rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011), B (limitatamente alle dichiarazioni reddituali del 2011 e 2012, rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011), C, F, L, O, P, Q, S, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità fino alla concorrenza della somma di euro 3.548.129,46. Con sentenza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tutti i reati per i quali era intervenuta condanna ad eccezione del reato di cui al capo Q, rideterminando la pena, per entrambi gli imputati, in anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena ad VE DE, riducendo la durata delle pene accessorie temporanee ad anni uno e mesi quattro, riducendo l'ammontare della confisca per equivalente ad euro 871.562, infine confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, LI TA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa di LI TA lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui LI LT è stato ritenuto amministratore di fatto della società D TA e riconducibile allo stesso, in tale qualità, la responsabilità in ordine alla condotta omissiva di cui al capo Q relativo all'anno di imposta 2011 e consumata al 29/12/2012. In sintesi, la difesa deduce a) che il ricorrente si sarebbe introdotto in un sistema operativo illecito preordinato all'evasione fiscale - basato sulla costituzione di una serie di cooperative fotocopia, amministrate da prestanome, utilizzate da HDL per l'erogazione dei servizi a tariffe imposte dalla stessa HDL, procacciatrice dei clienti, tali da coprire i costi della manodopera, ma non sufficienti per il pagamento delle imposte sistematicamente evase dalle 2 cooperative - già operante da tempo, e che detto sistema illecito ha continuato ad operare anche dopo l'uscita di scena del ricorrente, avvenuta nel giugno 2011, a seguito di un contrasto tra IP e VE, sicchè è del tutto illogico il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per un reato consumatosi in data 29.12.2012; b) che la corrispondenza intrattenuta con LU GO anche in epoca successiva ai dissapori con IP si spiega perché il ricorrente aveva ricoperto nel corso degli anni dei ruoli ufficiali ed effettivi all'interno di altre cooperative facenti parte del consorzio;
c) che, alla data del 29/12/2012, momento della consumazione del reato, la cooperativa D TA era in liquidazione (delibera assembleare del 24/04/2012) ed era amministrata dal liquidatore NR CA, condannato per lo stesso reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2011 con sentenza Trib. Torino, n. 4524 del 27/10/2017; d) che il ricorrente, di cui viene sottolineato il ruolo più limitato ricoperto nelle cooperative diverse dalla LCS, nell'anno 2012 venne allontanato dalla gestione delle singole cooperative ed inserito nel consorzio HDL, sotto la guida della dottoressa Tina Treccate;
e) che infine non era stata fornita la prova che la gestione contabile ed amministrativa della società fosse stata preordinata ad impedire la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, tanto che la D TA, costituita nel 2009, aveva presentato le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2009 e il modello 770 e la comunicazione annuale dati IVA relativi all'anno di imposta 2010. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa di LI LT lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2011 e consumata al 29/12/2012. Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello di Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, faccia riferimento alle risultanze delle intercettazioni, tabulati, pedinamenti e sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo, dal momento che gli elementi di prova sono rappresentati unicamente dai PVC redatti dall'Agenzia delle Entrate e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Allo stesso modo, la sentenza della Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti poste in essere dagli imputati nel corso del 2012 di cui non viene dato atto nel PVC, né nelle successive indagini, né nell'istruttoria dibattimentale, tanto che si evidenzia, relativamente al bilancio del 2012 di D TA, che a fronte di entrate per euro 807.800,00 risultino uscite con assegni e bonifici per euro 700.329,00, mentre la 3 parte restante era stata utilizzata presumibilmente per il pagamento dei fornitori e degli stipendi dei dipendenti. Infine, neppure dalla corrispondenza sequestrata e riportata in sentenza, erano rinvenibili comunicazioni indirizzate al ricorrente nel 2012. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa di LI LT lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al momento dei fatti contestati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazione della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, così discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., possa giustificare una scelta tanto severa. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione anche DE VE, per mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, tre dei quali sostanzialmente sovrapponibili ai motivi sollevati da LI LT. 3.1 Con il primo motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto riconducibile alla figura dell'amministratore di fatto ed allo schema del concorso nel reato fiscale omissivo di cui al capo Q la condotta di DE VE quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011, nonostante l'evidenza fattuale e storica della cessazione del ruolo attivo dell'VE (ora sei, ora diciotto mesi) prima del momento in cui l'atto doveroso, ossia la presentazione della dichiarazione fiscale, si sarebbe dovuto compiere. In sintesi, la difesa deduce che la fuoriuscita del ricorrente da ogni mansione, incombenza e ruolo all'interno del sistema IP e delle cooperative ad esso riconducibili sarebbe ricavabile -- dall'imputazione formulata dal P.M., -- dalla sentenza di primo grado, -- dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalle conformi versioni offerte dai coimputati, -- dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, -- dai dati documentali acquisiti in sede di verifica amministrativa operata dall'Agenzia delle Entrate nel 2013. A fronte della affermazione contenuta nella sentenza della Corte di merito secondo la quale, essendo stato il ricorrente amministratore di fatto ed essendo stato preordinato il 4 mancato pagamento delle imposte, l'obbligo dichiarativo permaneva sino alla esistenza in vita della società, sostiene non essere stata fornita la prova che la gestione contabile ed amministrativa della società fosse stata preordinata ad impedire la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, tanto che la D TA, costituita nel 2009, aveva presentato le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2009 e il modello 770 e la comunicazione annuale dati IVA relativi all'anno di imposta 2010 e sostiene, inoltre, che un ruolo eventualmente attivo del ricorrente nell'ambito della D TA sino al giugno 2011 non può aver determinato l'omessa dichiarazione consumata diciotto mesi dopo, ovvero nel dicembre 2012. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, oggetto di contestazione al capo Q, quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011. Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello di Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, faccia riferimento alle risultanze delle intercettazioni, tabulati, pedinamenti e sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo. Allo stesso modo, la sentenza della Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti poste in essere dagli imputati nel corso del 2012, anche in prossimità delle dichiarazioni del 2013, di cui non viene dato atto nei vari PVC dell'Agenzia delle Entrate acquisiti nel corso delle verifiche fiscali eseguite nel 2012. Infine, la corrispondenza sequestrata e riportata in sentenza attestava come il ricorrente scomparisse dal testo delle missive, per non comparirvi più, a far data dal giugno 2011. In definitiva, la difesa sostiene che gli elementi valorizzati in sentenza non consentano di attribuire al ricorrente una qualsiasi attività rilevante successiva alla sua uscita di scena, datata giugno 2011, capace di incidere sulle omissioni dichiarative consumate nei mesi successivi. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tutte le altre contestazioni di reato commesse dopo il giugno 2011 per le quali era pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anziché sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, in particolare le contestazioni sub A, B, E, L, P, W, riproponendo in proposito le stesse censure formulate con il secondo motivo. 5 3.4 Con il quarto motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al momento dei fatti contestati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazione della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, così discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., possa giustificare una scelta tanto severa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi dei ricorsi presentati da LI LT e DE VE, sostanzialmente sovrapponibili e da trattarsi congiuntamente perché connessi, non sono manifestamente infondati. 1.1 La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello che ha disatteso, sotto il profilo della addebitabilità delle condotte, i vari motivi di impugnazione, pervenendo alla declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione ad eccezione del capo Q, ha fondato l'inserimento dei due ricorrenti nell'illecita compagine associativa finalizzata all'evasione fiscale e poi la responsabilità per il reato di cui al capo Q sulla base dei seguenti elementi: - il meccanismo illecito di evasione tributaria, come descritto nelle sentenze di merito, era finalizzato a conseguire l'aggiudicazione di appalti al massimo ribasso da parte di HDL, appalti che poi Conseurope distribuiva tra le cooperative, facendo in modo che queste ultime non versassero VIVA e le due società maggiori (HDL e Conseurope) la versassero a importi ribassati oppure la rendessero neutra, utilizzando appunto la soggettiva inesistenza di persone giuridiche per neutralizzare l'imposta; i giudici di merito sottolineano come i due ricorrenti si occupassero del cambio degli amministratori e della ricerca dei prestanome delle cooperative, istruendoli di volta in volta (la teste OZ LI che, su proposta di GO, aveva accettato cariche in LCS e ITALIA- LAVORO, nonché la qualità di socia fondatrice per D TA, aveva riferito che i due imputati davano indicazioni, avvalendosi di collaboratrici giovani, dicendole di affidarsi alle segretarie dotate di esperienza e corrispondendole uno stipendio mensile oscillante tra i 200 e i 500 euro con cui affrontava le spese di ricovero 6 della madre in RSA;
il teste Carena, ultimo amministratore di ITALIA-LAVORO, aveva anch'egli accettato di svolgere la funzione di amministratore, della quale non aveva le capacità, perché allettato dallo stipendio mensile di 2.000,00 euro, riferendo quanto a LT che costui dava disposizioni sui pagamenti, mentre, all'inizio del periodo della sua amministrazione, aveva emesso due o tre assegni in bianco in favore di VE che glieli aveva chiesti via email); - in sostanza, le cooperative venivano costituite da quotisti di fiducia affidandone l'amministrazione formale ad un fiduciario, per poi far subentrare i prestanome reperiti dai due ricorrenti, in ragione delle capacità dei prestanome stessi e della fase più o meno operativa della cooperativa, considerato che il disegno illecito prevedeva l'abbandono delle cooperative, dopo averle fortemente indebitate, omettendo il versamento delle imposte, quindi la costituzione di nuove cooperative con il medesima destino delle precedenti nelle quali far temporaneamente transitare gli operai delle cooperative ormai abbandonate attraverso trattative sindacali affidate alla mediazione di VE, sotto la direzione di IP, operai dunque sempre regolarmente pagati grazie ai calcoli e alle tabelle di LT (autore della elaborazione di un foglio di calcolo excel contenente l'elenco delle spese sostenute da diverse cooperative, tra cui D TA) e poi riassunti nelle cooperative di nuova costituzione;
- con specifico riferimento al capo Q, i giudici di merito osservano che la D TA avviata da LI LT, che si avvalse come soci formali di PU e della OZ, fu inizialmente affidata a PU e seguita anche da VE nell'ombra, per poi dovervi subentrare suo malgrado GO per la morte di PU (avvenuta in data 26.6.2010) fino alla nomina del prestanome ON in data 10.12.2010, coinvolto da VE, mentre LT continuava a disporre delle posizioni bancarie, infine, nell'aprile 2012, la società veniva abbandonata nelle mani del liquidatore formale CA;
- i giudici di merito precisano, in particolare, che, nella gestione della D TA, che ebbe quale unico cliente Conseurope e che operò da subito in perdita, mentre PU godeva di ampia fiducia presso IP ed era descritto da uno dei testi come uno dei referenti storici di HDL, ON e CA, rispettivamente ultimo amministratore e liquidatore, erano invece dei prestanome, veicolati e gestiti strumentalmente dagli amministratori di fatto, IP e suoi fiduciari, tra cui TA e VE: in tal senso si richiama a) la circostanza che ON era stato reperito da VE e che il liquidatore CA era stato reperito da LT;
b) la circostanza che LT, durante la formale amministrazione di ON, secondo quanto da entrambi riferito e confermato sul punto da Zuffetti, si era occupato di fatturazione, di invio dei dati per le buste paga, di compilazione degli assegni firmati in bianco da ON per 7 il pagamento di operai, consulenti e fornitori, gestendo l'home banking del conto corrente della società in MPS, pur non essendone delegato;
c) la circostanza che LT, facendosi delegare, si era poi presentato da solo presso il notaio al fine di mettere in liquidazione la cooperativa e curare il subentro del liquidatore CA, avvenuto nell'aprile 2012; d) la circostanza che la condotta descritta al capo Q corrispondeva alla reiterazione del copione delle condotte avvenute per le altre cooperative, nominando degli amministratori testa di legno, rendendo le cooperative incapienti, caricando VIVA su di loro e neutralizzandola in favore di HDL e Conseurope, infine abbandonandole ed omettendo gli obblighi dichiarativi quale atto finale dello schema criminoso preordinato;
e) infine i prelievi di denaro operati da LT e VE sui conti di D TA negli anni 2011 e 2012 pari ad euro 39.248,00 per LT ed euro 25.000,00 per VE, prelievi non giustificati e tali da porre la società in condizioni di non liquidità ai fini dell'obbligo di riversare VIVA. 1.2 Tanto premesso, le risposte della Corte territoriale ai motivi di appello non sono del tutto esaustive, facendo testuale riferimento a dei cospicui prelievi eseguiti dai due ricorrenti anche nell'anno 2012, cui i ricorrenti fondatamente obiettano come il processo verbale di constatazione relativo alla D TA, esaminando le uscite dell'anno 2012, sino al 16/03/2012, si limiti ad elencare assegni e bonifici, senza indicare tra i loro destinatari gli odierni ricorrenti e, soprattutto, senza menzionare alcun prelievo da questi ultimi eseguito. Allo stesso modo, anche le risposte fornite all'obiezione della interruzione di corrispondenza nei confronti dei due ricorrenti a partire dalla metà dell'anno 2011 non sono esaurienti, così come errata in diritto è l'affermazione secondo cui l'obbligo dichiarativo, per gli amministratori di fatto, permaneva sino alla esistenza della società e "la prova di esserne fuoriusciti diventa diabolica, in relazione al fatto che avendo preordinato il mancato pagamento delle imposte, la fuoriuscita non rileva ai fini della consumazione della fattispecie di reato". La Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma 8 richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948 - 01). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 - 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.). E, dunque, indipendentemente dalla esistenza della società, la responsabilità dell'amministratore di fatto, per l'omissione degli obblighi dichiarativi, in tanto sussiste in quanto vi è prova della continuità dell'attività gestoria: la tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, atto gestorio dell'ente, se non emerge un concreto e diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio;
anche la individuazione dei prestanomi (che per VE è limitata alla individuazione di ON subentrato nel dicembre 2010), nell'ambito di un meccanismo illecito facente capo a EP IP, non è, di per sé, indicativo della protrazione dell'attività gestoria. 1.3 Non essendo i primi due motivi di ricorso manifestamente infondati, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza della Corte di appello di Torino in data 06/10/2023 va annullata senza rinvio perché il reato residuo di cui al capo Q è estinto per intervenuta prescrizione, con assorbimento dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio. E' infatti principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. In specie, il termine massimo di prescrizione decennale decorreva dal 29/12/2012 e sarebbe maturato il 29/12/2022. Avuto riguardo a due periodi di sospensione del dibattimento, determinati dalla Corte territoriale in complessivi 374 giorni, l'uno per 310 giorni dal 15/12/2014 al 15/11/2015, l'altro per 64 9 giorni durante il periodo pandemico dal 09/03/2020 all'11/05/2020, il termine di prescrizione è 'maturato il 07/01/2024. 2. Il terzo motivo del ricorso di DE VE è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di merito, nel rispondere alle doglianze difensive, ha spiegato le ragioni poste a fondamento della declaratoria di prescrizione dei reati, descrivendo puntualmente il meccanismo illecito finalizzato all'evasione fiscale e il ruolo del ricorrente di gestore di fatto delle cooperative costituite al solo fine di neutralizzare VIVA per HDL e Conseurope, cooperative che poi venivano strategicamente abbandonate, con omissione degli obblighi dichiarativi, cui seguiva la costituzione di nuove cooperative nelle quali temporaneamente transitava il personale dipendente. Deve invero ricordarsi come la constatazione cui l'art. 129 cpv. cod. proc. pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito alla declaratoria di estinzione, debba risolversi, proprio in ragione della nozione implicata, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause del suddetto proscioglimento;
ed invero le stesse Sez. U. Tettamanti, già richiamate sopra, hanno affermato che la constatazione (ovvero appunto percezione ictu ocu/i) è per definizione incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. 3. Quanto alla confisca, secondo noti principi di diritto, l'estinzione del reato per prescrizione preclude il mantenimento della confisca per equivalente non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio e diversamente dalla confisca diretta (che ha natura di misura di sicurezza), dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 10 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01; Sez. 3, n. 3458 del 18/11/2019, dep. 2020, Viganò, Rv. 278594). La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha valenza generale, riguardando tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente. Tuttavia, ove la confisca sia stata disposta per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e analogamente a quelle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, l'art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile in relazione a fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep.,2023, Esposito, Rv. 284209). Conseguentemente, trattandosi nel caso in esame di confisca disposta per equivalente, in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per fatti commessi in data 29/12/2012, ovverosia in relazione a fatti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., deve esserne disposta la revoca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa confisca per equivalente. Così deciso il 17/09/2024
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni;
lette le conclusioni rassegnate dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi. L-1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 41421 Anno 2024 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: GIORGIANNI GIOVANNI Data Udienza: 17/09/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 17 luglio 2020, il Tribunale di Torino condannava LI LT e DE VE alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione ciascuno, in quanto ritenuti colpevoli del reato di associazione a delinquere e dei reati tributari di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. n. 74/2000 ascritti ai capi 1, A (limitatamente alle dichiarazioni reddituali del 2011 e 2012, rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011), B (limitatamente alle dichiarazioni reddituali del 2011 e 2012, rispettivamente per gli anni di imposta 2010 e 2011), C, F, L, O, P, Q, S, applicando le pene accessorie di legge e la confisca per equivalente di beni nella loro disponibilità fino alla concorrenza della somma di euro 3.548.129,46. Con sentenza del 6 ottobre 2023, la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava non doversi procedere per intervenuta prescrizione per tutti i reati per i quali era intervenuta condanna ad eccezione del reato di cui al capo Q, rideterminando la pena, per entrambi gli imputati, in anni uno e mesi quattro di reclusione ciascuno, concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena ad VE DE, riducendo la durata delle pene accessorie temporanee ad anni uno e mesi quattro, riducendo l'ammontare della confisca per equivalente ad euro 871.562, infine confermando nel resto. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, LI TA, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, la difesa di LI TA lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui LI LT è stato ritenuto amministratore di fatto della società D TA e riconducibile allo stesso, in tale qualità, la responsabilità in ordine alla condotta omissiva di cui al capo Q relativo all'anno di imposta 2011 e consumata al 29/12/2012. In sintesi, la difesa deduce a) che il ricorrente si sarebbe introdotto in un sistema operativo illecito preordinato all'evasione fiscale - basato sulla costituzione di una serie di cooperative fotocopia, amministrate da prestanome, utilizzate da HDL per l'erogazione dei servizi a tariffe imposte dalla stessa HDL, procacciatrice dei clienti, tali da coprire i costi della manodopera, ma non sufficienti per il pagamento delle imposte sistematicamente evase dalle 2 cooperative - già operante da tempo, e che detto sistema illecito ha continuato ad operare anche dopo l'uscita di scena del ricorrente, avvenuta nel giugno 2011, a seguito di un contrasto tra IP e VE, sicchè è del tutto illogico il riconoscimento della penale responsabilità del ricorrente per un reato consumatosi in data 29.12.2012; b) che la corrispondenza intrattenuta con LU GO anche in epoca successiva ai dissapori con IP si spiega perché il ricorrente aveva ricoperto nel corso degli anni dei ruoli ufficiali ed effettivi all'interno di altre cooperative facenti parte del consorzio;
c) che, alla data del 29/12/2012, momento della consumazione del reato, la cooperativa D TA era in liquidazione (delibera assembleare del 24/04/2012) ed era amministrata dal liquidatore NR CA, condannato per lo stesso reato di omessa presentazione della dichiarazione IVA per l'anno di imposta 2011 con sentenza Trib. Torino, n. 4524 del 27/10/2017; d) che il ricorrente, di cui viene sottolineato il ruolo più limitato ricoperto nelle cooperative diverse dalla LCS, nell'anno 2012 venne allontanato dalla gestione delle singole cooperative ed inserito nel consorzio HDL, sotto la guida della dottoressa Tina Treccate;
e) che infine non era stata fornita la prova che la gestione contabile ed amministrativa della società fosse stata preordinata ad impedire la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, tanto che la D TA, costituita nel 2009, aveva presentato le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2009 e il modello 770 e la comunicazione annuale dati IVA relativi all'anno di imposta 2010. 2.2 Con il secondo motivo, la difesa di LI LT lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, relativo all'anno di imposta 2011 e consumata al 29/12/2012. Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello di Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, faccia riferimento alle risultanze delle intercettazioni, tabulati, pedinamenti e sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo, dal momento che gli elementi di prova sono rappresentati unicamente dai PVC redatti dall'Agenzia delle Entrate e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi. Allo stesso modo, la sentenza della Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti poste in essere dagli imputati nel corso del 2012 di cui non viene dato atto nel PVC, né nelle successive indagini, né nell'istruttoria dibattimentale, tanto che si evidenzia, relativamente al bilancio del 2012 di D TA, che a fronte di entrate per euro 807.800,00 risultino uscite con assegni e bonifici per euro 700.329,00, mentre la 3 parte restante era stata utilizzata presumibilmente per il pagamento dei fornitori e degli stipendi dei dipendenti. Infine, neppure dalla corrispondenza sequestrata e riportata in sentenza, erano rinvenibili comunicazioni indirizzate al ricorrente nel 2012. 2.3 Con il terzo motivo, la difesa di LI LT lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al momento dei fatti contestati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazione della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, così discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., possa giustificare una scelta tanto severa. 3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione anche DE VE, per mezzo del difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi, tre dei quali sostanzialmente sovrapponibili ai motivi sollevati da LI LT. 3.1 Con il primo motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000 nella parte in cui ha ritenuto riconducibile alla figura dell'amministratore di fatto ed allo schema del concorso nel reato fiscale omissivo di cui al capo Q la condotta di DE VE quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011, nonostante l'evidenza fattuale e storica della cessazione del ruolo attivo dell'VE (ora sei, ora diciotto mesi) prima del momento in cui l'atto doveroso, ossia la presentazione della dichiarazione fiscale, si sarebbe dovuto compiere. In sintesi, la difesa deduce che la fuoriuscita del ricorrente da ogni mansione, incombenza e ruolo all'interno del sistema IP e delle cooperative ad esso riconducibili sarebbe ricavabile -- dall'imputazione formulata dal P.M., -- dalla sentenza di primo grado, -- dalle dichiarazioni rese dal ricorrente e dalle conformi versioni offerte dai coimputati, -- dalle testimonianze raccolte nel corso dell'istruttoria dibattimentale, -- dai dati documentali acquisiti in sede di verifica amministrativa operata dall'Agenzia delle Entrate nel 2013. A fronte della affermazione contenuta nella sentenza della Corte di merito secondo la quale, essendo stato il ricorrente amministratore di fatto ed essendo stato preordinato il 4 mancato pagamento delle imposte, l'obbligo dichiarativo permaneva sino alla esistenza in vita della società, sostiene non essere stata fornita la prova che la gestione contabile ed amministrativa della società fosse stata preordinata ad impedire la presentazione della dichiarazione da parte del soggetto obbligato, tanto che la D TA, costituita nel 2009, aveva presentato le dichiarazioni relative all'anno di imposta 2009 e il modello 770 e la comunicazione annuale dati IVA relativi all'anno di imposta 2010 e sostiene, inoltre, che un ruolo eventualmente attivo del ricorrente nell'ambito della D TA sino al giugno 2011 non può aver determinato l'omessa dichiarazione consumata diciotto mesi dopo, ovvero nel dicembre 2012. 3.2 Con il secondo motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74/2000, oggetto di contestazione al capo Q, quantomeno con riguardo ai fatti commessi dopo il giugno 2011. Deduce la difesa in proposito come la sentenza della Corte di appello di Torino, nel dimostrare il ruolo di amministratore di fatto del ricorrente, faccia riferimento alle risultanze delle intercettazioni, tabulati, pedinamenti e sopralluoghi, di cui non vi è traccia nel fascicolo. Allo stesso modo, la sentenza della Corte di merito fa riferimento ad operazioni sui conti correnti poste in essere dagli imputati nel corso del 2012, anche in prossimità delle dichiarazioni del 2013, di cui non viene dato atto nei vari PVC dell'Agenzia delle Entrate acquisiti nel corso delle verifiche fiscali eseguite nel 2012. Infine, la corrispondenza sequestrata e riportata in sentenza attestava come il ricorrente scomparisse dal testo delle missive, per non comparirvi più, a far data dal giugno 2011. In definitiva, la difesa sostiene che gli elementi valorizzati in sentenza non consentano di attribuire al ricorrente una qualsiasi attività rilevante successiva alla sua uscita di scena, datata giugno 2011, capace di incidere sulle omissioni dichiarative consumate nei mesi successivi. 3.3 Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, nonché travisamento della prova con riferimento alla ritenuta responsabilità del ricorrente per tutte le altre contestazioni di reato commesse dopo il giugno 2011 per le quali era pronunciata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione anziché sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto, in particolare le contestazioni sub A, B, E, L, P, W, riproponendo in proposito le stesse censure formulate con il secondo motivo. 5 3.4 Con il quarto motivo, la difesa di DE VE lamenta, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen., erroneità, mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura doppia rispetto al minimo edittale previsto dalla norma incriminatrice di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74/2000 in vigore al momento dei fatti contestati. Il ricorrente deduce che la Corte di appello, nel calcolo di rideterminazione della pena, era partita da una pena base di anni due di reclusione, così discostandosi significativamente dalla pena base di anni uno di reclusione, vigente all'epoca dei fatti, senza alcun passaggio motivazionale che, facendo riferimento ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., possa giustificare una scelta tanto severa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I primi due motivi dei ricorsi presentati da LI LT e DE VE, sostanzialmente sovrapponibili e da trattarsi congiuntamente perché connessi, non sono manifestamente infondati. 1.1 La sentenza di primo grado, confermata dalla sentenza di appello che ha disatteso, sotto il profilo della addebitabilità delle condotte, i vari motivi di impugnazione, pervenendo alla declaratoria di estinzione di tutti i reati per prescrizione ad eccezione del capo Q, ha fondato l'inserimento dei due ricorrenti nell'illecita compagine associativa finalizzata all'evasione fiscale e poi la responsabilità per il reato di cui al capo Q sulla base dei seguenti elementi: - il meccanismo illecito di evasione tributaria, come descritto nelle sentenze di merito, era finalizzato a conseguire l'aggiudicazione di appalti al massimo ribasso da parte di HDL, appalti che poi Conseurope distribuiva tra le cooperative, facendo in modo che queste ultime non versassero VIVA e le due società maggiori (HDL e Conseurope) la versassero a importi ribassati oppure la rendessero neutra, utilizzando appunto la soggettiva inesistenza di persone giuridiche per neutralizzare l'imposta; i giudici di merito sottolineano come i due ricorrenti si occupassero del cambio degli amministratori e della ricerca dei prestanome delle cooperative, istruendoli di volta in volta (la teste OZ LI che, su proposta di GO, aveva accettato cariche in LCS e ITALIA- LAVORO, nonché la qualità di socia fondatrice per D TA, aveva riferito che i due imputati davano indicazioni, avvalendosi di collaboratrici giovani, dicendole di affidarsi alle segretarie dotate di esperienza e corrispondendole uno stipendio mensile oscillante tra i 200 e i 500 euro con cui affrontava le spese di ricovero 6 della madre in RSA;
il teste Carena, ultimo amministratore di ITALIA-LAVORO, aveva anch'egli accettato di svolgere la funzione di amministratore, della quale non aveva le capacità, perché allettato dallo stipendio mensile di 2.000,00 euro, riferendo quanto a LT che costui dava disposizioni sui pagamenti, mentre, all'inizio del periodo della sua amministrazione, aveva emesso due o tre assegni in bianco in favore di VE che glieli aveva chiesti via email); - in sostanza, le cooperative venivano costituite da quotisti di fiducia affidandone l'amministrazione formale ad un fiduciario, per poi far subentrare i prestanome reperiti dai due ricorrenti, in ragione delle capacità dei prestanome stessi e della fase più o meno operativa della cooperativa, considerato che il disegno illecito prevedeva l'abbandono delle cooperative, dopo averle fortemente indebitate, omettendo il versamento delle imposte, quindi la costituzione di nuove cooperative con il medesima destino delle precedenti nelle quali far temporaneamente transitare gli operai delle cooperative ormai abbandonate attraverso trattative sindacali affidate alla mediazione di VE, sotto la direzione di IP, operai dunque sempre regolarmente pagati grazie ai calcoli e alle tabelle di LT (autore della elaborazione di un foglio di calcolo excel contenente l'elenco delle spese sostenute da diverse cooperative, tra cui D TA) e poi riassunti nelle cooperative di nuova costituzione;
- con specifico riferimento al capo Q, i giudici di merito osservano che la D TA avviata da LI LT, che si avvalse come soci formali di PU e della OZ, fu inizialmente affidata a PU e seguita anche da VE nell'ombra, per poi dovervi subentrare suo malgrado GO per la morte di PU (avvenuta in data 26.6.2010) fino alla nomina del prestanome ON in data 10.12.2010, coinvolto da VE, mentre LT continuava a disporre delle posizioni bancarie, infine, nell'aprile 2012, la società veniva abbandonata nelle mani del liquidatore formale CA;
- i giudici di merito precisano, in particolare, che, nella gestione della D TA, che ebbe quale unico cliente Conseurope e che operò da subito in perdita, mentre PU godeva di ampia fiducia presso IP ed era descritto da uno dei testi come uno dei referenti storici di HDL, ON e CA, rispettivamente ultimo amministratore e liquidatore, erano invece dei prestanome, veicolati e gestiti strumentalmente dagli amministratori di fatto, IP e suoi fiduciari, tra cui TA e VE: in tal senso si richiama a) la circostanza che ON era stato reperito da VE e che il liquidatore CA era stato reperito da LT;
b) la circostanza che LT, durante la formale amministrazione di ON, secondo quanto da entrambi riferito e confermato sul punto da Zuffetti, si era occupato di fatturazione, di invio dei dati per le buste paga, di compilazione degli assegni firmati in bianco da ON per 7 il pagamento di operai, consulenti e fornitori, gestendo l'home banking del conto corrente della società in MPS, pur non essendone delegato;
c) la circostanza che LT, facendosi delegare, si era poi presentato da solo presso il notaio al fine di mettere in liquidazione la cooperativa e curare il subentro del liquidatore CA, avvenuto nell'aprile 2012; d) la circostanza che la condotta descritta al capo Q corrispondeva alla reiterazione del copione delle condotte avvenute per le altre cooperative, nominando degli amministratori testa di legno, rendendo le cooperative incapienti, caricando VIVA su di loro e neutralizzandola in favore di HDL e Conseurope, infine abbandonandole ed omettendo gli obblighi dichiarativi quale atto finale dello schema criminoso preordinato;
e) infine i prelievi di denaro operati da LT e VE sui conti di D TA negli anni 2011 e 2012 pari ad euro 39.248,00 per LT ed euro 25.000,00 per VE, prelievi non giustificati e tali da porre la società in condizioni di non liquidità ai fini dell'obbligo di riversare VIVA. 1.2 Tanto premesso, le risposte della Corte territoriale ai motivi di appello non sono del tutto esaustive, facendo testuale riferimento a dei cospicui prelievi eseguiti dai due ricorrenti anche nell'anno 2012, cui i ricorrenti fondatamente obiettano come il processo verbale di constatazione relativo alla D TA, esaminando le uscite dell'anno 2012, sino al 16/03/2012, si limiti ad elencare assegni e bonifici, senza indicare tra i loro destinatari gli odierni ricorrenti e, soprattutto, senza menzionare alcun prelievo da questi ultimi eseguito. Allo stesso modo, anche le risposte fornite all'obiezione della interruzione di corrispondenza nei confronti dei due ricorrenti a partire dalla metà dell'anno 2011 non sono esaurienti, così come errata in diritto è l'affermazione secondo cui l'obbligo dichiarativo, per gli amministratori di fatto, permaneva sino alla esistenza della società e "la prova di esserne fuoriusciti diventa diabolica, in relazione al fatto che avendo preordinato il mancato pagamento delle imposte, la fuoriuscita non rileva ai fini della consumazione della fattispecie di reato". La Corte di cassazione ha, infatti, affermato il principio secondo il quale, in tema di reati tributari, ai fini della attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009 - 01); ciò sul rilievo che la nozione di amministratore di fatto, introdotta dal art. 2639 cod. civ. postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione;
nondimeno, "significatività" e "continuità" non comportano necessariamente l'esercizio di "tutti" i poteri propri dell'organo di gestione, ma 8 richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico od occasionale (Sez. 2, n. 36556 del 24/05/2022, Desiata, Rv. 283850 - 01; Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01; Sez. 5, n. 22413 del 14/04/2003, Sidoli, Rv. 224948 - 01). E' stato al riguardo precisato che, ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016, Rv. 269101 - 01; Sez. 5, n. 35346 del 2013, cit.). E, dunque, indipendentemente dalla esistenza della società, la responsabilità dell'amministratore di fatto, per l'omissione degli obblighi dichiarativi, in tanto sussiste in quanto vi è prova della continuità dell'attività gestoria: la tenuta della contabilità non costituisce, di per sé, atto gestorio dell'ente, se non emerge un concreto e diretto interesse nella conduzione della società e del concreto esercizio di un ruolo gestorio;
anche la individuazione dei prestanomi (che per VE è limitata alla individuazione di ON subentrato nel dicembre 2010), nell'ambito di un meccanismo illecito facente capo a EP IP, non è, di per sé, indicativo della protrazione dell'attività gestoria. 1.3 Non essendo i primi due motivi di ricorso manifestamente infondati, il rapporto processuale deve considerarsi validamente instaurato e la sentenza della Corte di appello di Torino in data 06/10/2023 va annullata senza rinvio perché il reato residuo di cui al capo Q è estinto per intervenuta prescrizione, con assorbimento dei motivi attinenti al trattamento sanzionatorio. E' infatti principio del tutto pacifico che l'obbligo di dichiarazione immediata di una causa di non punibilità determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, ove sia nel frattempo maturato il termine di prescrizione del reato. In specie, il termine massimo di prescrizione decennale decorreva dal 29/12/2012 e sarebbe maturato il 29/12/2022. Avuto riguardo a due periodi di sospensione del dibattimento, determinati dalla Corte territoriale in complessivi 374 giorni, l'uno per 310 giorni dal 15/12/2014 al 15/11/2015, l'altro per 64 9 giorni durante il periodo pandemico dal 09/03/2020 all'11/05/2020, il termine di prescrizione è 'maturato il 07/01/2024. 2. Il terzo motivo del ricorso di DE VE è manifestamente infondato. Va infatti ricordato che, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu ()culi, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (per tutti, Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di merito, nel rispondere alle doglianze difensive, ha spiegato le ragioni poste a fondamento della declaratoria di prescrizione dei reati, descrivendo puntualmente il meccanismo illecito finalizzato all'evasione fiscale e il ruolo del ricorrente di gestore di fatto delle cooperative costituite al solo fine di neutralizzare VIVA per HDL e Conseurope, cooperative che poi venivano strategicamente abbandonate, con omissione degli obblighi dichiarativi, cui seguiva la costituzione di nuove cooperative nelle quali temporaneamente transitava il personale dipendente. Deve invero ricordarsi come la constatazione cui l'art. 129 cpv. cod. proc. pen. condiziona la prevalenza del proscioglimento nel merito alla declaratoria di estinzione, debba risolversi, proprio in ragione della nozione implicata, in una mera presa d'atto di dati che, de visu, evidenzino di per sé stessi, senza necessità di una loro interpretazione, la manifesta prova della sussistenza di cause del suddetto proscioglimento;
ed invero le stesse Sez. U. Tettamanti, già richiamate sopra, hanno affermato che la constatazione (ovvero appunto percezione ictu ocu/i) è per definizione incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o approfondimento. 3. Quanto alla confisca, secondo noti principi di diritto, l'estinzione del reato per prescrizione preclude il mantenimento della confisca per equivalente non potendo la stessa prescindere, per il suo carattere spiccatamente afflittivo e sanzionatorio e diversamente dalla confisca diretta (che ha natura di misura di sicurezza), dall'accertamento pieno della responsabilità dell'imputato (Sez. U, n. 10 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264434 - 01; Sez. 3, n. 3458 del 18/11/2019, dep. 2020, Viganò, Rv. 278594). La disposizione dell'art. 578-bis cod. proc. pen., che ha disciplinato la possibilità di mantenere la confisca con la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato nel caso in cui sia accertata la responsabilità dell'imputato, è applicabile anche alla confisca tributaria ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ed ha valenza generale, riguardando tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente. Tuttavia, ove la confisca sia stata disposta per equivalente, atteso il suo carattere afflittivo e analogamente a quelle altre forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, l'art. 578-bis cod. proc. pen. ha natura anche sostanziale ed è pertanto inapplicabile in relazione a fatti posti in essere anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep.,2023, Esposito, Rv. 284209). Conseguentemente, trattandosi nel caso in esame di confisca disposta per equivalente, in relazione all'art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000, per fatti commessi in data 29/12/2012, ovverosia in relazione a fatti antecedenti l'entrata in vigore dell'art. 578-bis cod. proc. pen., deve esserne disposta la revoca.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione ed elimina la relativa confisca per equivalente. Così deciso il 17/09/2024