Articolo 4 della Legge 5 marzo 2010, n. 45
Articolo 3
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31 marzo 2010
Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 marzo 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Entrata in vigore il 31 marzo 2010