Versione
10 ottobre 1984
10 ottobre 1984
Art. 5.
La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.
La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.
Giurisprudenza • 18
- 1. Corte Cost., ordinanza 16/05/2000, n. 139Provvedimento: […] Tale illegittimità affliggerebbe, conseguentemente, anche l'art. 5 della legge n. 658 del 1984;Leggi di più...
- corte dei conti·
- sezioni giurisdizionali regionali·
- manifesta inammissibilità.·
- difetto di motivazione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza della questione·
- personale amministrativo·
- carenza di forza di legge nell'atto denunciato·
- appello alle sezioni centrali·
- asserita violazione dell'autonomia regionale·
- dotazioni organiche·
- rideterminazione·
- manifesta inammissibilità della questione.·
- sentenze emesse dalle sezioni regionali·
- funzioni del procuratore generale