Articolo 5 della Legge 8 ottobre 1984, n. 658
Articolo 4Articolo 6
Versione
10 ottobre 1984
Art. 5.
La sezione giurisdizionale giudica con un numero di tre votanti, compreso il presidente della sezione o il consigliere anziano incaricato di tenere la presidenza.
Presso la sezione e' istituito un ufficio del pubblico ministero, rappresentato da un vice procuratore generale coadiuvato da sostituti procuratori generali, e un ufficio di segreteria cui e' preposto un funzionario appartenente alla carriera direttiva della Corte dei conti.
Entrata in vigore il 10 ottobre 1984
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