Articolo 1 della Legge 20 maggio 1949, n. 327
Articolo 2
Versione
28 giugno 1949
Art. 1.
Il fondo di dotazione della sezione di credito fondiario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico, con sede in Napoli, fissato in lire 50 milioni con l' art. 3 del regio decreto-legge 10 ottobre 1929, n. 1894 , viene elevato a lire 100 milioni mediante trasferimento della somma occorrente dalla riserva ordinaria della azienda bancaria.
Entrata in vigore il 28 giugno 1949