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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 05/11/2025, n. 4124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4124 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione del Lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo
IA ED ha pronunziato all'udienza del 5.11.2024 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 7353 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso
DA
c.f.: , Parte_1 C.F._1
, c.f.: , Parte_2 C.F._2
rappresentati e difesi dall'avv. Michele Geronimo;
Ricorrenti
E in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Anna Faretra;
Resistente
OGGETTO: ferie e retribuzione
*******
Con ricorso depositato in data 4.6.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe - dipendenti della convenuta (a partire, rispettivamente, dal 5.10.1994 e dal
27.12.1993), con qualifica di Collaboratore Professionale Sanitario
Infermiere (presso il Servizio di “Cardiologia e UTIC”) ed Operatore Socio
Sanitario (presso il Servizio “Anestesia e Quartiere Operatorio”) - hanno premesso di aver svolto il proprio lavoro articolato su tre e due turni. Hanno poi rimarcato di aver sempre percepito, in ragione delle mansioni svolte e dei turni di servizio effettuati, le indennità di cui all'art. 86, commi 3,
4, 6 e 9, del CCNL Comparto Sanità 2016 – 2018 e agli artt. 106, comma 2,
e 107 CCNL 2019-2021 (in vigore dal 1° gennaio 2023 ad oggi), disciplina che, tuttavia, esclude la maturazione di tali indennità per i giorni di assenza dal servizio.
Hanno quindi lamentato che le indennità in oggetto avrebbero dovuto esser corrisposte anche durante i giorni di ferie.
Hanno, dunque, domandato che l' venisse condannata al Pt_3 conseguente pagamento delle relative differenze retributive, oltre accessori, spese e competenze del presente giudizio.
Costituitasi tempestivamente in giudizio, ha contestato CP_1 integralmente le avverse domande.
In via preliminare, ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale di ogni pretesa avanzata relativa al quinquennio anteriore alla data della notifica del ricorso (ottobre 2024).
Ha, quindi, affermato l'infondatezza del ricorso in ragione delle previsioni derivanti dai contratti collettivi e, nel merito, a sostegno della correttezza degli emolumenti corrisposti ai ricorrenti, ha ripercorso le previsioni pertinenti in materia di ferie e di retribuzione, indicando la relativa disciplina applicabile che esclude le predette indennità per le ipotesi di assenza a qualsiasi titolo.
Ha concluso, perciò, per il rigetto del ricorso con vittoria delle spese.
All'esito della discussione la causa è stata decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel quadro giuridico preesistente rispetto all'emersione nel dibattito pretorio delle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui al lavoratore spettasse, durante le ferie, la
Pag. 2 di 9 normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Tale affermazione comportava, pertanto, che il trattamento feriale fosse limitato alla retribuzione base ed alle voci più ricorrenti, secondo le scelte operate dalla contrattazione collettiva (in questa prospettiva, Cass. civ., Sez. lav., 23/10/2020, n. 23366).
Sullo sfondo, v'era la previsione contenuta nell'art. 2109 c.c. che si limitava
(e si limita) ad affermare che le ferie sono “retribuite”, senza precisare che cosa dovesse intendersi per retribuzione.
A questo proposito, negli studi dedicati alla materia, è stato osservato che, da un lato, non dovesse necessariamente essere garantito il 100% della retribuzione normalmente percepita negli altri mesi dell'anno e che, dall'altro lato, neanche fosse possibile l'evenienza opposta, ossia che la busta paga feriale fosse decurtata in misura troppo elevata rispetto alle altre mensilità
(anche perché ciò avrebbe contraddetto lo spirito della legge).
Sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, invece, l'attenzione degli operatori del diritto (si vedano Cass. civ., Sez. lav.,
17/05/2019, n. 13425 e Cass. civ. Sez. lav., 15/10/2020, n. 22401) si è sempre più concentrata sulle fonti sovranazionali e, in particolare, sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE (“gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali”) e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”).
Infatti, il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione
Pag. 3 di 9 (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto 25 e giurisprudenza Per_1 ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014,
Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, CP_2
C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 settembre 2011, LI e altri, C-
155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa C-385/17, punto 24).
Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha Persona_2 avuto occasione di precisare che l'espressione "ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-
350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). CP_2
L'obbligo di monetizzare le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze NS e altri, punto 58, nonché Z- e altri, punto 60).
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, LI e altri (punto 21), dove si afferma che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
Pag. 4 di 9 Dunque, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza
LI e altri cit., punto 23).
Pertanto "qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza LI e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza LI e altri cit., punto 25).
Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza LI e altri cit., punto 28; sentenza 22 maggio
2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31) e tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali.
Compito del giudice di merito è dunque quello di valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i Per_3 vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro,
Pag. 5 di 9 interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
Avviato questo percorso, la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo versante, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del
13.1.2022, nella causa C-514/20) (DS c/ Koch), tenuto conto che l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di usufruire effettivamente dei giorni di ferie cui ha diritto, ha osservato che il lavoratore rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite quando la retribuzione versata è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo.
Come già chiarito dalla sentenza Lock del maggio 2014, l'effetto dissuasivo derivante dallo svantaggio finanziario può generarsi anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello di concreto godimento delle ferie annuali.
La finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (consentire al lavoratore, da un lato, di riposarsi e, dall'altro, di beneficiare di un periodo di distensione e di ricreazione), dunque, va preservata rispetto a qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo.
Sul secondo versante, la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. lav.,
23/06/2022, n. 20216):
Pag. 6 di 9 - ha escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale, per i giorni eccedenti rispetto a quelli regolati dal diritto dell'Unione (sicché la mancata inclusione di tutte le voci della retribuzione corrisposta durante il periodo di attività non contrasta con i principi dettati dall'art. 36 Cost., il quale non risponde al criterio della "onnicomprensività" ma demanda alla fonte contrattuale la garanzia di un trattamento "sufficiente", peraltro sempre controllabile dal giudice riguardo alla sua congruità rispetto ai parametri costituzionali);
- ha precisato che nessuna ragione ostativa ai principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva (perché le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia);
- ha rimarcato che l'interpretazione adottata dalla Corte di Giustizia UE delinea un concetto di retribuzione per ferie europea sotto un profilo
“teleologico”, nel senso che essa deve essere tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
- ha aggiunto che, quando la componente omessa è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo.
2. Dunque, analizzando le voci retributive oggetto di domanda, può affermarsi come esse siano effettivamente dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare, tenuto conto in particolare dei disagi correlati ad una predeterminata articolazione dei turni ed al servizio prestato in particolari contesti (quali quello di emergenza/urgenza, delle sale operatorie, di terapia intensiva e sub intensiva, di nefrologia e dialisi, di malattie infettive).
Pag. 7 di 9 Peraltro, queste stesse voci retributive, durante i periodi di lavoro effettivo, sono state erogate in modo fisso e continuativo.
Piuttosto, procedendo all'individuazione del meccanismo di accertamento della spettanza delle differenze retributive, è indispensabile, come visto, limitare il possibile riconoscimento giudiziale delle pretese al solo periodo minimo di durata delle ferie annuali.
3. In definitiva, per il tramite delle risultanze documentali, possono dirsi sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate, nei limiti della prescrizione quinquennale in ragione del primo atto interruttivo costituito dalla notifica della richiesta stragiudiziale (avvenuta in data
15.5.2024).
È bene peraltro precisare che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità per cui è causa.
4. Infine, in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, sono determinate secondo i parametri del D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al numero 7353 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024, promosso da e Parte_1 [...]
nei confronti dell' , così provvede: Parte_2 Pt_3
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto,
- dichiara il diritto dei ricorrenti a percepire, durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno, dell'indennità di terapia intensiva e sala operatoria (fino al dicembre 2022) e
Pag. 8 di 9 dell'indennità per l'operatività in particolari (a partire dal gennaio Parte_4
2023);
- condanna la parte convenuta al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle differenze retributive maturate a far data dal 15.5.2019;
2) condanna, altresì, parte resistente alla refusione delle spese processuali in favore dei ricorrenti, che liquida in € 1.030,00, oltre rimborso forfettario al
15%, IVA e c.p.a come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Bari, 5.11.2025
Il Giudice della Sezione lavoro dott. Vincenzo IA ED
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