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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/08/2025, n. 1739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1739 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1616 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Davoli Marina, alla Via G. Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta
Cristofaro che lo rappresenta e difende congiuntamente e /o disgiuntamente all'Avv.
Ilario Sestito, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Soverato (CZ), alla Via Carlo Amirante, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Alessandro de Munda che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Gasperina, alla Via Della Libertà, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vittoria De Giorgio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Vico C.F._5
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...]; nata a [...]_6
RGAC n. 1616/2022- Pagina 1 Catanzaro 01/05/1975 e nata a [...] il [...]; Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_2
, , , Controparte_4 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_7
, e al fine di ottenere lo Controparte_3 Controparte_1 CP_5 scioglimento della comunione ereditaria tra loro venutasi a creare per effetto del decesso della comune dante causa, coniuge dell'attore e madre dei Persona_1 convenuti, nonché la divisione giudiziale del beni ereditari con attribuzione ai condividenti della quota a ciascuno spettante.
Esponeva, a tal fine, che il compendio ereditario era costituito dai seguenti beni:
“Immobile sito nel Comune di Palermiti riportato nel NCEU foglio 19 num.345 sub.4 cat.C/2 per la quota di ½ località “conella bivio Gasperina”, per la quota di ½;
Immobile nel Comune di Palermiti NCEU foglio 19 num.345 sub.3 cat.C/2, località
“conella bivio Gasperina” per la quota di ½;
Immobile nel Comune di Palermiti NCEU foglio 19 num.345 sub.5 cat.A/3, località
“conella
(bivio Gasperina) P.1” per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 2 num.25 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 2 num.26 per la quota possesso
½;
Terreno agricolo nel Comune Montauro NCT foglio 9 num.138 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune Montauro NCT foglio 9 num.138 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 9 num.141 per la quota di ½ ;
terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 9 num.142 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.76 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.76 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.77 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.20 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.4 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.4 per la quota di ½;
terreno agricolo Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.5 per la quota di ½ ;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.6 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.6 per la quota di ½;
RGAC n. 1616/2022- Pagina 2 Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.7 per la quota di ½; terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.7 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Gasperina NCT foglio 2 num.49 per la quota di 1/1; terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 2 num.57 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 2 num.98 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 3 num.260 per la quota possesso
½; Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 3 num.260 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.101 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.101 per la quota di possesso 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num. 102 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.109 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune Palermiti NCT foglio 19 num.314 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 19 num.314 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.317per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.317 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.323 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 23 num.2324 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Palermiti NCT foglio 23 num.2325, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 23 num.2326, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.499 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.500 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.501 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.501 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.502 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.502 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.503, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.504 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.513 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.514, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.516 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.516 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.519 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.520, per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.521 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.525, per la quota di ½;
RGAC n. 1616/2022- Pagina 3 Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.598, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.657 per la quota di ½;”
Rappresentava, altresì, che tutti i predetti beni – comodamente divisibili - erano stati denunciati nella dichiarazione di successione n.83 vol.9990 presentata in data
19.01.2017 presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Soverato -Sezione
Staccata di Catanzaro e di aver, invano, invitato i condividenti a procedere alla divisione del patrimonio ereditario.
Fatte tali premesse, l'odierno attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto:
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2022, si costituiva in giudizio associandosi alla domanda attorea. Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo:
“piaccia all' On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvedere:
- accogliere la domanda attrice;
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.3. Con comparsa costitutiva depositata in data 4 ottobre 2022 si costituiva in giudi zio
, pur contestando quanto dedotto dall'attore in merito al mancato Controparte_2
RGAC n. 1616/2022- Pagina 4 riscontro dei condividenti all'invito di procedere con la divisione del compendio immobiliare, dichiarava di non opporsi alla domanda proposta dall'attore.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così disporre
1. nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
2. ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'atto di citazione;
3. attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
4. porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
1.4. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione delle parti, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla formazione di un progetto divisional e.
1.5. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio
2023, si costituivano, altresì, e rassegnando le Controparte_3 Controparte_4 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: disporre la divisione dei beni ereditari con attribuzione delle quote spettanti ai singoli partecipanti;
- porre le spese e competenze legali a carico della massa”.
1.6. Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
18 febbraio 2025, la causa era trattenuta alla predetta udienza in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 15 marzo 2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , CP_5 [...]
e , non avendo inteso costituirsi nel presente giudizio. CP_6 Controparte_7
3. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è inammissibile, mancando la prova dell'appartenenza alla de cuius dei beni di cui è chiesta la divisione.
Deve, invero, rilevarsi che gli unici documenti prodotti in giudizio dalle parti sono la dichiarazione di successione - valida ai soli fini fiscali ma non idonea a fornire la prova dell'appartenenza dei beni alla massa ereditaria – e le visure catastali.
Occorre a tal proposito rammentare che la parte che chiede la divisione di una comunione ereditaria deve dimostrare, oltre alla propria qualità di erede, anche la proprietà in capo al de cuius dei beni costituenti l'asse e la successiva persistenza del bene nel compendio, posto che questa potrebbe essere preclusa da eventuali atti di disposizione effettuati dagli
RGAC n. 1616/2022- Pagina 5 eredi a seguito della morte del de cuius.
Tali circostanze, poste a fondamento del diritto alla divisione, devono essere necessariamente provate in virtù del principio generale espresso in materia di onere probatorio dall'art. 2697 c.c., nonché dall'art. 1111 c.c., dettato in materia di diritto alla divisione dei comproprietari ed, infine, dall'art. 713 c.c. dal quale si evince che il diritto ad ottenere la sentenza dichiarativa di divisione sussiste in quanto si dimostri l'appartenenza dei singoli beni all'asse ereditario o alla comunione.
Dunque, al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento della comunione, occorre necessariamente dimostrarne l'appartenenza del bene alla comunione;
laddove, come nel caso di specie, manchi tale prova per non aver le parti prodotto né i titoli di provenienza dei beni né le relative visure ipocatastali, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. - liquidate come da separato decreto - alla luce dell'esito della controversia, della non opposizione alla domanda da parte dei convenuti e della sostanziale inerzia delle parti costituite, tutte ugualmente interessate allo scioglimento della comunione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e;
CP_5 Controparte_7 Controparte_6
2. dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 1616/2022- Pagina 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1616 del R.G.A.C. dell'anno 2022 avente ad oggetto scioglimento della comunione ereditaria vertente
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Davoli Marina, alla Via G. Donizetti, n. 39, presso lo studio dell'Avv. Maria Concetta
Cristofaro che lo rappresenta e difende congiuntamente e /o disgiuntamente all'Avv.
Ilario Sestito, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2 in Soverato (CZ), alla Via Carlo Amirante, n. 35, presso lo studio dell'Avv. Alessandro de Munda che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
NONCHE'
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Controparte_2 C.F._3
Gasperina, alla Via Della Libertà, n. 4, presso lo studio dell'Avv. Vittoria De Giorgio che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
E
(c.f.: ) e (c.f.: Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
, entrambi elettivamente domiciliati in Catanzaro, al Vico C.F._5
Montecorvino n. 1/A, presso lo studio dell'Avv. Massimo Grassellini che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
E
nata a [...] il [...]; nata a [...]_6
RGAC n. 1616/2022- Pagina 1 Catanzaro 01/05/1975 e nata a [...] il [...]; Controparte_7
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI come da verbali ed atti di causa.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, onveniva in giudizio Parte_2
, , , Controparte_4 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_7
, e al fine di ottenere lo Controparte_3 Controparte_1 CP_5 scioglimento della comunione ereditaria tra loro venutasi a creare per effetto del decesso della comune dante causa, coniuge dell'attore e madre dei Persona_1 convenuti, nonché la divisione giudiziale del beni ereditari con attribuzione ai condividenti della quota a ciascuno spettante.
Esponeva, a tal fine, che il compendio ereditario era costituito dai seguenti beni:
“Immobile sito nel Comune di Palermiti riportato nel NCEU foglio 19 num.345 sub.4 cat.C/2 per la quota di ½ località “conella bivio Gasperina”, per la quota di ½;
Immobile nel Comune di Palermiti NCEU foglio 19 num.345 sub.3 cat.C/2, località
“conella bivio Gasperina” per la quota di ½;
Immobile nel Comune di Palermiti NCEU foglio 19 num.345 sub.5 cat.A/3, località
“conella
(bivio Gasperina) P.1” per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 2 num.25 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 2 num.26 per la quota possesso
½;
Terreno agricolo nel Comune Montauro NCT foglio 9 num.138 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune Montauro NCT foglio 9 num.138 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 9 num.141 per la quota di ½ ;
terreno agricolo nel Comune di Montauro NCT foglio 9 num.142 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.76 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.76 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 1 num.77 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.20 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.4 per la quota di ½;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.4 per la quota di ½;
terreno agricolo Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.5 per la quota di ½ ;
terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 12 num.6 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.6 per la quota di ½;
RGAC n. 1616/2022- Pagina 2 Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.7 per la quota di ½; terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 12 num.7 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Gasperina NCT foglio 2 num.49 per la quota di 1/1; terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 2 num.57 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 2 num.98 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Gasperina NCT foglio 3 num.260 per la quota possesso
½; Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 3 num.260 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.101 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.101 per la quota di possesso 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num. 102 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Gasperina NCT foglio 18 num.109 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune Palermiti NCT foglio 19 num.314 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 19 num.314 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.317per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.317 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 20 num.323 per la quota di 1/1;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 23 num.2324 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune Palermiti NCT foglio 23 num.2325, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 23 num.2326, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.499 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.500 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.501 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.501 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.502 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.502 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.503, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.504 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.513 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.514, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.516 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.516 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.519 per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.520, per la quota di ½;
Terreno agricolo Comune Palermiti NCT foglio 8 num.521 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.525, per la quota di ½;
RGAC n. 1616/2022- Pagina 3 Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.597 per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.598, per la quota di ½;
Terreno agricolo nel Comune di Palermiti NCT foglio 8 num.657 per la quota di ½;”
Rappresentava, altresì, che tutti i predetti beni – comodamente divisibili - erano stati denunciati nella dichiarazione di successione n.83 vol.9990 presentata in data
19.01.2017 presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Soverato -Sezione
Staccata di Catanzaro e di aver, invano, invitato i condividenti a procedere alla divisione del patrimonio ereditario.
Fatte tali premesse, l'odierno attore rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa, accogliere la domanda attrice e, per l'effetto:
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 16 settembre 2022, si costituiva in giudizio associandosi alla domanda attorea. Controparte_1
Concludeva, pertanto, chiedendo:
“piaccia all' On. Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvedere:
- accogliere la domanda attrice;
- nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria e la divisione dei cespiti ereditari sopra descritti e attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
- porre le relative spese a carico dei condividenti e in caso di opposizione condannare gli opponenti al pagamento delle spese e compensi professionali del presente giudizio”.
1.3. Con comparsa costitutiva depositata in data 4 ottobre 2022 si costituiva in giudi zio
, pur contestando quanto dedotto dall'attore in merito al mancato Controparte_2
RGAC n. 1616/2022- Pagina 4 riscontro dei condividenti all'invito di procedere con la divisione del compendio immobiliare, dichiarava di non opporsi alla domanda proposta dall'attore.
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione così disporre
1. nominare un consulente tecnico d'ufficio per la formazione della massa ereditaria da dividersi e delle singole quote;
2. ordinare la divisione dei cespiti ereditari descritti nell'atto di citazione;
3. attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante;
4. porre le relative spese a carico dei condividenti e, in caso di opposizione, condannare gli opponenti al pagamento di spese, diritti e onorari del presente giudizio”.
1.4. Esperito infruttuosamente un tentativo di conciliazione delle parti, veniva espletata consulenza tecnica d'ufficio volta alla formazione di un progetto divisional e.
1.5. Nelle more, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 maggio
2023, si costituivano, altresì, e rassegnando le Controparte_3 Controparte_4 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria eccezione e deduzione: disporre la divisione dei beni ereditari con attribuzione delle quote spettanti ai singoli partecipanti;
- porre le spese e competenze legali a carico della massa”.
1.6. Depositato l'elaborato peritale e precisate le conclusioni all'udienza cartolare del
18 febbraio 2025, la causa era trattenuta alla predetta udienza in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., giusto provvedimento del 15 marzo 2025.
2. Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei convenuti , CP_5 [...]
e , non avendo inteso costituirsi nel presente giudizio. CP_6 Controparte_7
3. Nel merito, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria è inammissibile, mancando la prova dell'appartenenza alla de cuius dei beni di cui è chiesta la divisione.
Deve, invero, rilevarsi che gli unici documenti prodotti in giudizio dalle parti sono la dichiarazione di successione - valida ai soli fini fiscali ma non idonea a fornire la prova dell'appartenenza dei beni alla massa ereditaria – e le visure catastali.
Occorre a tal proposito rammentare che la parte che chiede la divisione di una comunione ereditaria deve dimostrare, oltre alla propria qualità di erede, anche la proprietà in capo al de cuius dei beni costituenti l'asse e la successiva persistenza del bene nel compendio, posto che questa potrebbe essere preclusa da eventuali atti di disposizione effettuati dagli
RGAC n. 1616/2022- Pagina 5 eredi a seguito della morte del de cuius.
Tali circostanze, poste a fondamento del diritto alla divisione, devono essere necessariamente provate in virtù del principio generale espresso in materia di onere probatorio dall'art. 2697 c.c., nonché dall'art. 1111 c.c., dettato in materia di diritto alla divisione dei comproprietari ed, infine, dall'art. 713 c.c. dal quale si evince che il diritto ad ottenere la sentenza dichiarativa di divisione sussiste in quanto si dimostri l'appartenenza dei singoli beni all'asse ereditario o alla comunione.
Dunque, al fine di ottenere una pronuncia di scioglimento della comunione, occorre necessariamente dimostrarne l'appartenenza del bene alla comunione;
laddove, come nel caso di specie, manchi tale prova per non aver le parti prodotto né i titoli di provenienza dei beni né le relative visure ipocatastali, la domanda non può trovare accoglimento e deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile.
4. Le spese di lite, ivi comprese quelle di c.t.u. - liquidate come da separato decreto - alla luce dell'esito della controversia, della non opposizione alla domanda da parte dei convenuti e della sostanziale inerzia delle parti costituite, tutte ugualmente interessate allo scioglimento della comunione, devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Elais Mellace, definitivamente pronunciando sulla controversia di cui in epigrafe così provvede:
1. dichiara la contumacia di , e;
CP_5 Controparte_7 Controparte_6
2. dichiara l'inammissibilità della domanda attorea;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU, liquidate come da separato decreto.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Catanzaro, 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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