Decreto cautelare 16 aprile 2025
Ordinanza cautelare 7 maggio 2025
Ordinanza cautelare 21 maggio 2025
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 29/01/2026, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00239/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00619/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 619 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Isabella Arena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l’annullamento
del provvedimento del Prefetto di Treviso prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2025, con cui è stata rigettata l’istanza del ricorrente di presa in carico nel sistema di accoglienza di cui al d.lgs. n. 142 del 2015;
nonché per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni causati dall’adozione del provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. AM De ZI come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, entrato nel luglio 2023 sul territorio nazionale, presentava domanda di protezione internazionale presso la Questura di Treviso in data 10 agosto 2023, dichiarandosi in stato di indigenza, al fine di essere ammesso al sistema di accoglienza per i richiedenti protezione internazionale, ai sensi del d.lgs. n. 142 del 2015. Inoltre, il 10 ottobre 2023 il ricorrente rendeva presso la Questura di Treviso le dichiarazioni previste per gli stranieri che chiedono in Italia il riconoscimento della protezione internazionale, rappresentando di versare in precarie condizioni di salute a causa della propria situazione di estrema indigenza.
Decorsi alcuni mesi dalla presentazione della domanda, in assenza della concessione delle misure di accoglienza, il ricorrente – costretto nel frattempo a dormire in ripari di fortuna ed a consumare i pasti presso una mensa della Caritas – diffidava la Prefettura di Treviso ad ammetterlo a fruire delle predette misure.
La Prefettura di Treviso con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 13 febbraio 2025 dichiarava di non poter accogliere la richiesta in quanto: a) la dichiarazione di indigenza del ricorrente non risultava trasmessa e quindi non era stata acquisita; b) occorreva tener conto del « criterio di priorità di accesso ai centri governativi e ai CAS in favore dei migranti che giungono nel nostro Paese a seguito di operazioni di salvataggio in mare », criterio richiamato dal Ministero dell’Interno con circolare n. 14100/113, conseguente alle previsioni introdotte dal d.l. n. 145 del 2024, convertito in legge n. 187 del 2024.
2. Il ricorrente impugnava il predetto provvedimento chiedendone l’annullamento.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduceva che l’Amministrazione avrebbe dovuto accordargli le misure di accoglienza dal momento della richiesta di protezione internazionale (presentata il 10 agosto 2023), assicurandole per tutta la durata del procedimento di esame della domanda di riconoscimento di protezione. Inoltre, il ricorrente affermava di avere diritto ad accedere alle misure di accoglienza sussistendo entrambi i relativi presupposti - ossia la pendenza di una domanda di protezione internazionale e la sussistenza dello stato di indigenza - e censurava la motivazione del diniego, fondata sull’indisponibilità di posti, ricordando che ai sensi dell’art. 11, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 il prefetto può disporre l’accoglienza in strutture temporanee.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione delle norme costituzionali che impongono di assicurare al richiedente asilo accoglienza e condizioni di vita dignitose, nonché dell’art. 43, d.lgs. n. 142 del 2015 che vieta ogni comportamento che determini una distinzione, esclusione o restrizione basata sulla condizione dello straniero.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente contestava un difetto di istruttoria avendo la Prefettura indicato la mancanza della dichiarazione di indigenza del ricorrente, malgrado tale dichiarazione fosse già agli atti della Questura di Treviso.
2.4. Il ricorrente formulava inoltre richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti in conseguenza della mancata erogazione delle misure di accoglienza, da computarsi dalla data di manifestazione della volontà di presentare la domanda di protezione internazionale sino al giorno di erogazione di tali misure.
3. L’Amministrazione, ritualmente costituita, chiedeva con successiva memoria il rigetto del ricorso.
4. Con decreto cautelare n. -OMISSIS- era disposto il riesame del provvedimento impugnato e, in esecuzione di tale decreto, l’Amministrazione con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2025 disponeva l’accesso del ricorrente alle misure di accoglienza ed il suo inserimento nel Centro di Accoglienza Straordinario presso l’ex Caserma -OMISSIS- di -OMISSIS-.
5. Alla pubblica udienza del 2 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. L’avvenuta concessione delle misure di accoglienza, disposta con il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 28 aprile 2025, presenta carattere integralmente satisfattivo dell’interesse sotteso alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato e comporta pertanto la cessazione della materia del contendere relativamente a tale domanda.
2. Resta invece da esaminare la domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni.
3. La domanda può essere accolta soltanto in parte.
3.1. Per quanto attiene la pretesa di conseguire la componente del danno patrimoniale (corrispondente all’importo del cd. «pocket money» non fruito), la mancata tempestiva concessione delle misure di accoglienza integra la violazione del precetto contenuto nell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 142 del 2015, secondo cui “ Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale ”.
Tale violazione induce a ritenere sussistente la colpa dell’Amministrazione, che si è limitata a ribadire quanto esposto nel provvedimento impugnato, in ordine alla necessità di offrire primariamente accoglienza ai soggetti provenienti da salvataggi in mare.
Al ricorrente dev’essere quindi riconosciuto il risarcimento del danno patrimoniale correlato alla mancata erogazione del c.d. pocket money , pari ad € 2,50 giornalieri, ma per il solo periodo che va dal 10 agosto 2023, data di presentazione della domanda di protezione internazionale, al 13 febbraio 2025, data di adozione del provvedimento impugnato, per complessivi 553 giorni.
Infatti, al riconoscimento dell’ulteriore periodo (che va dall’emanazione di detto provvedimento all’erogazione delle misure di accoglienza) osta il principio di diritto positivizzato nell’art. 1227, secondo comma, cod. civ., secondo il quale “ Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza ”. Il ricorrente, infatti, ha lasciato inutilmente decorrere sessanta giorni (corrispondenti al termine massimo previsto dall’art. 29 c.p.a. per esercitare l’azione di annullamento) prima di notificare il 14 aprile 2025 il ricorso introduttivo del giudizio.
Invero, una pronta impugnazione del provvedimento per cui è causa avrebbe consentito di ottenere, quasi due mesi prima, il provvedimento cautelare monocratico che ha indotto l’Amministrazione a mutare il proprio orientamento, ammettendo il ricorrente in un centro di accoglienza straordinario.
Trova, quindi, applicazione l’art. 30, comma 3, secondo periodo, c.p.a., in base al quale “ Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti ”.
Sul punto, va inoltre richiamato l’orientamento della giurisprudenza, secondo cui « l’onere di cooperazione del privato nei confronti dell’esercizio della funzione pubblica assume quindi i connotati di un “obbligo positivo (tenere quelle condotte, anche positive, esigibili, utili e possibili, rivolte a evitare o ridurre il danno)”, con la sola esclusione di “attività straordinarie o gravose attività”, per cui “non deve essere risarcito il danno che il creditore non avrebbe subito se avesse serbato il comportamento collaborativo cui è tenuto, secondo correttezza » (Consiglio di Stato, Ad. plen., 23 aprile 2021, n. 7).
Il danno patrimoniale subito dal ricorrente dev’essere quindi liquidato nella somma di € 1.382,50 (pari ad € 2,50 x 553 giorni), senza rivalutazione, trattandosi di debito di valuta, ma con applicazione degli interessi legali, con decorrenza dalle date in cui dovevano essere corrisposte le somme non erogate sino al saldo effettivo.
3.2. È invece infondata la pretesa di conseguire il risarcimento del danno non patrimoniale.
Il ricorrente, infatti, non ha offerto alcuna concreta prova atta a determinare il quantum debeatur , pur incombendo sul danneggiato l’onere di allegazione e prova in base agli artt. 63, comma 1, e 64, comma 1, c.p.a., in combinato disposto con l’art. 2697, primo comma, cod. civ., senza che sia possibile invocare una pronuncia in via equitativa per superare il difetto di prova, in quanto la valutazione equitativa è ammessa soltanto in presenza di situazioni di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull’ammontare del danno, come affermato in giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 novembre 2022, n. 10092).
Sul punto, occorre considerare che, anche quando sia prospettata la lesione di un diritto inviolabile della persona, il soggetto che si ritiene danneggiato è comunque tenuto ad assolvere l’onere della prova su di esso gravante, atteso che « la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale “in re ipsa”, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici » (in questi termini, Cass. civ., sez. I, 14 marzo 2024, n. 6795).
4. Nulla vi è da statuire in ordine alle spese di giudizio in quanto l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 6 maggio 2025 n. -OMISSIS- della competente commissione, comporta che l’Amministrazione resistente, cui andrebbe addossato l’onere della rifusione secondo il principio della soccombenza virtuale, dovrebbe essere condannata a rifondere le spese di lite con pagamento in favore dello Stato, in applicazione dell’art. 133 d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui “ Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato ”, ipotesi esclusa dalla giurisprudenza nel caso in cui il soccombente sia un’Amministrazione dello Stato, qual è il Ministero dell’Interno (Cass., sez. I, 26 giugno 2023, n. 18162).
5. Considerato che il ricorrente è stato ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con decreto del 6 maggio 2025 n. 44 della competente Commissione, e che il suo difensore ha presentato istanza per la liquidazione del proprio compenso, deve procedersi nel contesto della presente sentenza anche alla liquidazione di tale compenso, con la precisazione che la presente statuizione di liquidazione assume la sostanza di decreto collegiale di liquidazione secondo quanto emerge dal combinato disposto degli artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, c.p.a. nonché dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, ed è, pertanto, separatamente opponibile ex art. 170 del citato d.P.R. n. 115 del 2002 (Consiglio di Stato, Ad. pl., 6 maggio 2024, n. 10).
5.1. Tanto premesso, il Collegio,
- visto l’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, che rimette all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore nei limiti dei “ valori medi delle tariffe professionali vigenti ”, tenuto conto della “ natura dell’impegno professionale ”;
- visto l’art. 130 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 che, in relazione al gratuito patrocinio nel processo amministrativo, dimezza i compensi spettanti ai difensori;
- ritenuto applicabile lo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile di bassa complessità;
- ritenuta congrua, in relazione alla natura della controversia ed all’attività processuale svolta, la somma - a titolo di onorari, diritti e spese per il presente grado di giudizio - di € 1.500,00 richiesta dal difensore del ricorrente, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
liquida complessivamente in favore del difensore del ricorrente la somma di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda di annullamento del provvedimento impugnato;
b) accoglie la domanda risarcitoria nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, condanna il Ministero dell’Interno a risarcire il danno subito dal ricorrente, che si liquida nella misura di complessivi € 1.382,50, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Nulla per le spese.
Liquida in favore del difensore del ricorrente, a titolo di gratuito patrocinio, la somma di € 1.500,00 per onorari, diritti e spese relativi al presente grado di giudizio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. dovuti come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
RL ID, Presidente
Andrea De Col, Primo Referendario
AM De ZI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AM De ZI | RL ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.