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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 23/12/2025, n. 730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 730 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1818 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente dom.to in Roma alla via R. Parte_1 C.F._1
Leoncavallo n°2, nello studio dell'Avv. LADISI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA e dell'Avv.
IA AU che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MORETTI, presso il quale è elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani snc
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2021, il ricorrente ha chiesto a questo tribunale di:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha riportato un aggravamento dei postumi dell'infortunio occorso in data 2 febbraio 2009 con un danno biologico complessivo valutabile nella misura non inferiore al 38% ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data di legge, oltre al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo degli stessi;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CP_
- condannare l' alla costituzione della rendita, con decorrenza dalla data di legge, nella misura non inferiore al 38% ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria dei compensi e delle spese da liquidarsi e distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver subìto un grave infortunio sul lavoro causato da un cavo di acciaio, a seguito del quale riportava: “Grave trauma addominale chiuso, con rottura della milza ed ematomi multipli del mesentere e della radice del mesentere. Grave trauma dorso-lombare chiuso con frattura dello spigolo antero-superiore della L2”, con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica valutato con verbale di collegiale del 16.10.2017 in maniera concorde nella misura del 29%.
In data 05.10.2020, il ricorrente, allegando la relazione medico legale a firma del dott. Persona_1 richiedeva, ex art. 83 D.P.R. 1124/65, la revisione del provvedimento collegiale.
L'istituito comunicava di non procedere alla visita medica di revisione e, quindi, il ricorrente in data
8.10.2020 proponeva opposizione, ex art. 104 D.P.R. 1124/65. L' rappresentava, di non CP_1 poter prendere in considerazione l'istanza in quanto il medico dell'Istituto si era già espresso, pertanto, avrebbe proceduto alla riapertura solamente su citazione in giudizio.
L' si è costituito in giudizio in data 19 agosto 2022 e, riportandosi integralmente alle CP_1 valutazioni espresse nella nota redatta in data 17 agosto 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Più precisamente l' ha dedotto che la domanda del ricorrente di riconoscimento CP_1 dell'aggravamento dei postumi ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, è stata rigettata dal competente CP_ servizio medico legale per le motivazioni indicate nella nota redatta in data 17 agosto 2022 dal CP_ Dirigente sanitario di Civitavecchia, Dr. (doc. n. 1 allegato alla memoria di Persona_2 costituzione). Nel predetto documento, alla luce degli accertamenti svolti, si esplicita la non riscontrabilità di menomazioni tali da giustificare la richiesta di aggravamento. La richiesta di un CP_ maggior grado di danno biologico è stata rigettata dalla competente consulenza medico legale dell'Istituto, che ha rilevato l'impossibilità di collegare la nuova menomazione lamentata, con gli esiti ormai ampiamente stabilizzati dell'infortunio del 2009, come si legge nel parere reso in data
10.07.2020.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come noto, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art 3).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni “comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Accertata l'esistenza del nesso di causalità tra infortunio e la causa violenta avvenuta in occasione del lavoro, è necessario quantificare il danno biologico risarcibile.
A tal fine viene in rilievo l'art.13 del D.L.vo 23/02/2000 n.38 che definisce il danno biologico come
“la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il secondo comma dello stesso art.13 dispone che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Nel caso di specie non è contestato tra le parti e deve essere ritenuto provato ai sensi dell'art 115
c.p.c. che la menomazione lamentata dal ricorrente sia derivante da una causa violenta in occasione del lavoro.
Oggetto di contrasto è l'aggravamento delle menomazioni subite a seguito dell'infortunio occorso il
2.02.2009, per il quale è stata riconosciuta con verbale di collegiale del 16.10.2017, in maniera concorde, la percentuale di danno biologico pari al 29% e, se, l'aggravamento sia causalmente riconducibile ai postumi già riconosciuti o ad altre patologie.
ha dedotto l'impossibilità di collegare la nuova menomazione lamentata, con gli esiti ormai CP_1 ampiamente stabilizzati dell'infortunio del 2009, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che limita la possibilità di revisione della rendita entro il termine decennale ex art. 83, 8° co T.U.
1124/65, con la esclusiva finalità di delimitare l'ambito temporale di giuridica rilevanza delle condizioni fisiche del titolare della rendita e, in generale, il formale consolidamento della situazione di attitudine lavorativa come precedentemente accertato. Secondo l' in base al principio della CP_1
c.d. stabilizzazione dei postumi, deve ritenersi che i postumi derivanti da infortunio trascorso il detto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
periodo decennale, non siano più suscettibili di miglioramento e/o peggioramento con conseguente immutabilità della rendita liquidata. Nel caso di specie avrebbe potuto essere presa in considerazione unicamente una variazione dei postumi intervenuta entro e non oltre l'anno 2019.
Deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie viene in rilievo il termine complessivo decennale di cui all'art 83 co 7 del T.U. 1124/65, che decorre non dalla data dell'infortunio, ma dalla data di costituzione della rendita. Con riferimento specifico a tale termine la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il termine di dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto, è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio” (Cass. Sent. 1048 del 17.01.2018),.
Nel caso di specie la rendita è stata riconosciuta nell'anno 2017 e il titolare della rendita ha dedotto e provato documentalmente (cfr documentazione medica in atti esaminata dal CTU) che il peggioramento della propria attitudine al lavoro si è verificato nell'anno 2020, ovvero nell'arco temporale dei dieci anni.
Ciò posto, al fine di valutare se l'aggravamento in capo al ricorrente sia causalmente riconducibile ai postumi già riconosciuti o ad altre patologie, il giudice ha conferito incarico al CTU Dott.ssa Per_3
che con relazione depositata in data 13/03/2025 ha accertato che il ricorrente è affetto da
[...] marcata limitazione articolare della cerniera lombo sacrale da Esiti di frattura spigolo di l2, da ernia discale contenuta l3/l4, e da Protrusione discale l4/s1 in canale vertebrale stenotico con
Radicolopatia cronica corrispondente ed episodi di sciatica Bilaterale, Sindrome aderenziale intermittente post splenectomia Traumatica e post lesione del mesentere e della radice del mesentere, Danno estetico da esito cicatriziale post chirurgico addominale di 33 Cm verticale xifo pubico. Laparocele peri e sotto ombelicale di circa 10,5 cm.
Dalle risultanze dell'esame obiettivo, afferma il consulente, a seguito del trauma del 2 febbraio 2009, il ricorrente ha riportato un danno di una certa rilevanza: nel settembre 2020 una Rm conferma le precedenti diagnosi e viene segnalata dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sotto renale
(DT 2,5 cm, DL 5 cm); nel settembre 2020 una emg evidenzia segni di sofferenza neurogena cronica, senza denervazione in atto, a distribuzione L4-L5-S1 bilaterale;
nell'ottobre 2020 lo specialista neurochirurgo consigliava lombo stato e cicli ripetuti di fkt attiva e passiva.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto ai postumi di invalidità permanente, facendo debito riscontro alle tabelle di legge annesse al
Testo Unico della legge contro gli infortuni, tenuto conto dell'attuale obiettività, della precedente valutazione concorde (29%) e dall'aggravamento emerso dai successivi accertamenti di settembre- ottobre 2020, il consulente ha accertato a carico del periziando postumi inabilitanti, nella misura complessiva del trentotto per cento, con decorrenza del riconoscimento dalla data di presentazione della domanda all' (05.10.2020). CP_1
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, ed in relazione alle quali le parti non hanno mosso contestazioni, devono essere integralmente recepite.
Va, dunque, dichiarato che a seguito dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in trentotto punti percentuale, con decorrenza dall'ottobre 2020.
Di conseguenza l' deve essere condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Le spese di lite sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito del CP_1 giudizio
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs.
n. 38/2000 in 38 punti percentuali e, di conseguenza,
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA l' alla conseguente modifica della rendita già attribuita al ricorrente, con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2020;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese giudizio che liquida CP_1 in euro 2.697,00, oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi;
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa Alessandra Dominici ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1818 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2021 e vertente
TRA
(C.F. ) elettivamente dom.to in Roma alla via R. Parte_1 C.F._1
Leoncavallo n°2, nello studio dell'Avv. LADISI GIUSEPPE GIOVANNI MARIA e dell'Avv.
IA AU che lo rappresentano e difendono in virtù di procura alle liti
RICORRENTE
E
(C.F. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO MORETTI, presso il quale è elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Civitavecchia, Via Sofia de Filippi Mariani snc
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 26 novembre 2021, il ricorrente ha chiesto a questo tribunale di:
- accertare e dichiarare che il ricorrente ha riportato un aggravamento dei postumi dell'infortunio occorso in data 2 febbraio 2009 con un danno biologico complessivo valutabile nella misura non inferiore al 38% ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa, con decorrenza dalla data di legge, oltre al pagamento dei ratei arretrati con rivalutazione monetaria ed interessi legali fino al soddisfo degli stessi;
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CP_
- condannare l' alla costituzione della rendita, con decorrenza dalla data di legge, nella misura non inferiore al 38% ovvero nella misura che sarà accertata in corso di causa;
- con vittoria dei compensi e delle spese da liquidarsi e distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
A sostegno della domanda il ricorrente ha dedotto:
- di aver subìto un grave infortunio sul lavoro causato da un cavo di acciaio, a seguito del quale riportava: “Grave trauma addominale chiuso, con rottura della milza ed ematomi multipli del mesentere e della radice del mesentere. Grave trauma dorso-lombare chiuso con frattura dello spigolo antero-superiore della L2”, con un grado di menomazione dell'integrità psicofisica valutato con verbale di collegiale del 16.10.2017 in maniera concorde nella misura del 29%.
In data 05.10.2020, il ricorrente, allegando la relazione medico legale a firma del dott. Persona_1 richiedeva, ex art. 83 D.P.R. 1124/65, la revisione del provvedimento collegiale.
L'istituito comunicava di non procedere alla visita medica di revisione e, quindi, il ricorrente in data
8.10.2020 proponeva opposizione, ex art. 104 D.P.R. 1124/65. L' rappresentava, di non CP_1 poter prendere in considerazione l'istanza in quanto il medico dell'Istituto si era già espresso, pertanto, avrebbe proceduto alla riapertura solamente su citazione in giudizio.
L' si è costituito in giudizio in data 19 agosto 2022 e, riportandosi integralmente alle CP_1 valutazioni espresse nella nota redatta in data 17 agosto 2022, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto.
Più precisamente l' ha dedotto che la domanda del ricorrente di riconoscimento CP_1 dell'aggravamento dei postumi ex art. 13 D. L.vo n. 38/2000, è stata rigettata dal competente CP_ servizio medico legale per le motivazioni indicate nella nota redatta in data 17 agosto 2022 dal CP_ Dirigente sanitario di Civitavecchia, Dr. (doc. n. 1 allegato alla memoria di Persona_2 costituzione). Nel predetto documento, alla luce degli accertamenti svolti, si esplicita la non riscontrabilità di menomazioni tali da giustificare la richiesta di aggravamento. La richiesta di un CP_ maggior grado di danno biologico è stata rigettata dalla competente consulenza medico legale dell'Istituto, che ha rilevato l'impossibilità di collegare la nuova menomazione lamentata, con gli esiti ormai ampiamente stabilizzati dell'infortunio del 2009, come si legge nel parere reso in data
10.07.2020.
La causa, istruita documentalmente e previo espletamento di CTU medico legale, è stata decisa all'odierna udienza come da dispositivo.
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Come noto, il DPR 30 giugno 1965, n. 1124 (TU delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) disciplina una forma di assicurazione obbligatoria per tutte le persone che svolgono opera manuale retribuita sotto la direzione altrui (art. 4) per gli infortuni (art.2) e la malattia professionale (art 3).
In particolare, l'assicurazione contro gli infortuni “comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Accertata l'esistenza del nesso di causalità tra infortunio e la causa violenta avvenuta in occasione del lavoro, è necessario quantificare il danno biologico risarcibile.
A tal fine viene in rilievo l'art.13 del D.L.vo 23/02/2000 n.38 che definisce il danno biologico come
“la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”. Il secondo comma dello stesso art.13 dispone che le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al primo comma sono valutate in base a specifica "tabella delle menomazioni", comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita "tabella indennizzo danno biologico".
Nel caso di specie non è contestato tra le parti e deve essere ritenuto provato ai sensi dell'art 115
c.p.c. che la menomazione lamentata dal ricorrente sia derivante da una causa violenta in occasione del lavoro.
Oggetto di contrasto è l'aggravamento delle menomazioni subite a seguito dell'infortunio occorso il
2.02.2009, per il quale è stata riconosciuta con verbale di collegiale del 16.10.2017, in maniera concorde, la percentuale di danno biologico pari al 29% e, se, l'aggravamento sia causalmente riconducibile ai postumi già riconosciuti o ad altre patologie.
ha dedotto l'impossibilità di collegare la nuova menomazione lamentata, con gli esiti ormai CP_1 ampiamente stabilizzati dell'infortunio del 2009, richiamando la giurisprudenza di legittimità, che limita la possibilità di revisione della rendita entro il termine decennale ex art. 83, 8° co T.U.
1124/65, con la esclusiva finalità di delimitare l'ambito temporale di giuridica rilevanza delle condizioni fisiche del titolare della rendita e, in generale, il formale consolidamento della situazione di attitudine lavorativa come precedentemente accertato. Secondo l' in base al principio della CP_1
c.d. stabilizzazione dei postumi, deve ritenersi che i postumi derivanti da infortunio trascorso il detto
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
periodo decennale, non siano più suscettibili di miglioramento e/o peggioramento con conseguente immutabilità della rendita liquidata. Nel caso di specie avrebbe potuto essere presa in considerazione unicamente una variazione dei postumi intervenuta entro e non oltre l'anno 2019.
Deve, tuttavia, osservarsi che nel caso di specie viene in rilievo il termine complessivo decennale di cui all'art 83 co 7 del T.U. 1124/65, che decorre non dalla data dell'infortunio, ma dalla data di costituzione della rendita. Con riferimento specifico a tale termine la Corte di Cassazione ha più volte affermato che “il termine di dieci anni, per la revisione della rendita per infortunio sul lavoro, non è di prescrizione né di decadenza, ma delimita soltanto l'ambito temporale di rilevanza dell'aggravamento o del miglioramento delle condizioni dell'assicurato che fa sorgere il diritto alla revisione. Pertanto, è ammissibile la proposizione della domanda di revisione oltre il decennio, a condizione che la parte interessata provi che la variazione (in meglio od in peggio) si sia verificata entro il decennio” (Cass. Sent. 1048 del 17.01.2018),.
Nel caso di specie la rendita è stata riconosciuta nell'anno 2017 e il titolare della rendita ha dedotto e provato documentalmente (cfr documentazione medica in atti esaminata dal CTU) che il peggioramento della propria attitudine al lavoro si è verificato nell'anno 2020, ovvero nell'arco temporale dei dieci anni.
Ciò posto, al fine di valutare se l'aggravamento in capo al ricorrente sia causalmente riconducibile ai postumi già riconosciuti o ad altre patologie, il giudice ha conferito incarico al CTU Dott.ssa Per_3
che con relazione depositata in data 13/03/2025 ha accertato che il ricorrente è affetto da
[...] marcata limitazione articolare della cerniera lombo sacrale da Esiti di frattura spigolo di l2, da ernia discale contenuta l3/l4, e da Protrusione discale l4/s1 in canale vertebrale stenotico con
Radicolopatia cronica corrispondente ed episodi di sciatica Bilaterale, Sindrome aderenziale intermittente post splenectomia Traumatica e post lesione del mesentere e della radice del mesentere, Danno estetico da esito cicatriziale post chirurgico addominale di 33 Cm verticale xifo pubico. Laparocele peri e sotto ombelicale di circa 10,5 cm.
Dalle risultanze dell'esame obiettivo, afferma il consulente, a seguito del trauma del 2 febbraio 2009, il ricorrente ha riportato un danno di una certa rilevanza: nel settembre 2020 una Rm conferma le precedenti diagnosi e viene segnalata dilatazione aneurismatica dell'aorta addominale sotto renale
(DT 2,5 cm, DL 5 cm); nel settembre 2020 una emg evidenzia segni di sofferenza neurogena cronica, senza denervazione in atto, a distribuzione L4-L5-S1 bilaterale;
nell'ottobre 2020 lo specialista neurochirurgo consigliava lombo stato e cicli ripetuti di fkt attiva e passiva.
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Quanto ai postumi di invalidità permanente, facendo debito riscontro alle tabelle di legge annesse al
Testo Unico della legge contro gli infortuni, tenuto conto dell'attuale obiettività, della precedente valutazione concorde (29%) e dall'aggravamento emerso dai successivi accertamenti di settembre- ottobre 2020, il consulente ha accertato a carico del periziando postumi inabilitanti, nella misura complessiva del trentotto per cento, con decorrenza del riconoscimento dalla data di presentazione della domanda all' (05.10.2020). CP_1
Tali conclusioni, alle quali il CTU è pervenuto con ragionamento logico e coerente, analizzando attentamente e dettagliatamente le patologie che affliggono il ricorrente ed applicando in modo corretto i parametri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, ed in relazione alle quali le parti non hanno mosso contestazioni, devono essere integralmente recepite.
Va, dunque, dichiarato che a seguito dell'attività lavorativa svolta, il ricorrente ha riportato una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica da quantificare, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, in trentotto punti percentuale, con decorrenza dall'ottobre 2020.
Di conseguenza l' deve essere condannato alla costituzione della relativa rendita. CP_1
Le spese di lite sono liquidate in € 2.697,00 sulla base dei parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014
(così come modificato dal DM 147/2022), stante la semplicità della controversia, con riguardo allo scaglione di riferimento. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al
15% degli stessi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, sono poste a carico di atteso l'esito del CP_1 giudizio
PQM
Ogni altra istanza disattesa, dichiara che ha subito una menomazione Parte_1 permanente dell'integrità psico-fisica che va quantificata, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 13 d.lgs.
n. 38/2000 in 38 punti percentuali e, di conseguenza,
ACCOGLIE il ricorso;
CONDANNA l' alla conseguente modifica della rendita già attribuita al ricorrente, con CP_1 decorrenza dall'ottobre 2020;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
CONDANNA l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese giudizio che liquida CP_1 in euro 2.697,00, oltre spese generali, iva e c.p.a., da distrarsi;
Pone a definitivo carico di le spese di CTU, liquidate in separato decreto. CP_1
Civitavecchia, 23/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Alessandra Dominici
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