Versione
12 febbraio 1991
12 febbraio 1991
Art. 7. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4.204 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia".
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 5
- 1. Trib. Sassari, sentenza 25/07/2025, n. 428Provvedimento: […] Come la giurisprudenza di merito ha avuto modo di rilevare (cfr., ex multis, sentenza Corte D'Appello di Sassari del 9.12.2021), l'assistenza indiretta nel territorio nazionale è disciplinata dall'art. 7 della legge regionale n. 26/1991 per cui gli assistiti hanno diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute (art. 8), contributi per le spese di viaggio (art. 9) e di soggiorno (art. 3, co. 2), rimborso a cui concorre anche la Regione Sardegna nei limiti previsti dall'art. 24 legge citata.Leggi di più...
- rimborso spese accompagnatori·
- spese di soggiorno·
- disparità di trattamento·
- spese di lite·
- assistenza indiretta·
- legge regionale n. 26/1991·
- autorizzazione postuma·
- gravità ed urgenza·
- interessi di legge