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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 03/11/2025, n. 902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 902 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 810/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. MADDAU SABINA Parte_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di risoluzione contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione esponeva di aver acquistato in data 8.02.2024 dalla un veicolo Mitsubishi per il prezzo di Euro CP_1
16.600,00, pagato in pari data con bonifico postale eseguito in favore della convenuta che si era impegnata alla consegna del mezzo entro il 15.02.2024, ma non vi aveva mai provveduto. Dedotto di aver fatto ricorso ad un contratto di finanziamento presso
Compass per acquisire la disponibilità della somma versata a titolo di prezzo, evidenziato dunque l'ulteriore aggravio economico subito, intrapresa inutilmente la negoziazione assistita, denunciata la persistenza dell'atteggiamento dilatorio della venditrice che a distanza di oltre anno non aveva né consegnato il veicolo né rimborsato il prezzo riscosso e/o risarcito il danno, chiedeva al Tribunale di accertare il grave inadempimento della controparte al contratto di vendita e di risolverlo ex art. 1453 c.c. con condanna della società alla restituzione della somma di Euro 16.600,00 versata a titolo di prezzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al risarcimento dei danni subiti (in particolare al pagamento della somma di Euro 12.870,00 versata a titolo di interessi) e alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita nella contumacia della convenuta solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la produzione del contratto e della ricevuta del bonifico postale del relativo prezzo di Euro 16.600,00 l'attrice ha assolto a tutti i suoi oneri probatori, essendo pacifico che il creditore che agisce per la condanna all'adempimento e/o per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento del danno è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo credito che nel caso di specie era quello di ricevere entro la data del 15.2.2024 la consegna del veicolo usato a fronte del pagamento del suo prezzo.
Preferendo rimanere contumace la convenuta non ha dimostrato di aver dato puntuale esecuzione all'obbligazione a cui si era impegnata né nel termine indicato in contratto né a distanza di molti mesi.
Conclamato, così, il grave inadempimento di il contratto Controparte_1
dell'8.2.2024 intercorso tra le parti deve essere risolto. Da tale risoluzione derivano gli effetti restitutori e, dunque, la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 16.600,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (5.2.2024) al saldo.
La postulante chiede anche di ottenere il risarcimento del danno: quello non patrimoniale non può essere riconosciuto, perché, pur essendo comprensibile e verosimile il disagio derivante dall'indisponibilità del veicolo, non è stata data puntuale allegazione e concreta e specifica prova di una significativa afflizione morale causalmente riconducibile all'inadempimento.
E', invece, dimostrato che la er procacciarsi la liquidità necessaria a far fronte Pt_1
all'acquisto ha dovuto far ricorso al contratto di finanziamento in atti (stipulato pochi giorni prima e precisamente il 30.1.2024 per ottenere l'importo di poco superiore al prezzo di vendita e proprio per procedere all'acquisto di un veicolo usato;
dunque, il contratto è stato chiaramente strumentale alla vendita). Per ottenere la somma da versare alla convenuta l'attrice si è impegnata a restituire la somma di Euro 29.470,00.
Detratta la somma capitale già recuperata con l'effetto restitutorio di cui si è detto, all'attrice competerà l'importo di Euro 12.870,00 che rappresenta il complessivo maggiore esborso che ha dovuto e dovrà sostenere (a titolo di interessi, spese e commissioni) per un acquisto non andato a buon fine per esclusiva causa della controparte. Il credito per detta voce di danno, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrebbe essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi che tuttavia potrebbero essere conteggiati con certezza solo rispetto alle rate già versate di
Euro 4.500,00. Dovendo anche considerarsi che l'attrice a fronte della restituzione e del risarcimento potrà anche procedere all'estinzione anticipata del finanziamento (con conseguente diritto alla restituzione anche di una parte dei costi e degli interessi distribuiti sulle rate a venire), si ritiene che già la somma di Euro 12.870,00, senza ulteriori maggiorazioni, costituisca un giusto risarcimento per il danno in concreto subito.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta il grave inadempimento di al contratto Controparte_1
dell'08.02.2024;
- risolve il contratto di cui al capo che precede per grave inadempimento di
[...]
Controparte_1 - condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 16.600,00, oltre interessi legali dal 5.2.2024 al
[...]
saldo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 12.870,00;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre spese vive per
Euro 547,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 810/2025 R.G., promossa
DA
, con l'avv. MADDAU SABINA Parte_1
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
Causa in punto di risoluzione contrattuale, decisa ex art. 281 sexies c.p.c. con i seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione ritualmente notificata l'attrice in intestazione esponeva di aver acquistato in data 8.02.2024 dalla un veicolo Mitsubishi per il prezzo di Euro CP_1
16.600,00, pagato in pari data con bonifico postale eseguito in favore della convenuta che si era impegnata alla consegna del mezzo entro il 15.02.2024, ma non vi aveva mai provveduto. Dedotto di aver fatto ricorso ad un contratto di finanziamento presso
Compass per acquisire la disponibilità della somma versata a titolo di prezzo, evidenziato dunque l'ulteriore aggravio economico subito, intrapresa inutilmente la negoziazione assistita, denunciata la persistenza dell'atteggiamento dilatorio della venditrice che a distanza di oltre anno non aveva né consegnato il veicolo né rimborsato il prezzo riscosso e/o risarcito il danno, chiedeva al Tribunale di accertare il grave inadempimento della controparte al contratto di vendita e di risolverlo ex art. 1453 c.c. con condanna della società alla restituzione della somma di Euro 16.600,00 versata a titolo di prezzo, oltre interessi e rivalutazione monetaria, al risarcimento dei danni subiti (in particolare al pagamento della somma di Euro 12.870,00 versata a titolo di interessi) e alla rifusione delle spese di lite.
La causa, istruita nella contumacia della convenuta solo con produzioni documentali, approdava alla decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
Con la produzione del contratto e della ricevuta del bonifico postale del relativo prezzo di Euro 16.600,00 l'attrice ha assolto a tutti i suoi oneri probatori, essendo pacifico che il creditore che agisce per la condanna all'adempimento e/o per la risoluzione del contratto e/o per il risarcimento del danno è tenuto solo a provare la fonte negoziale del suo credito che nel caso di specie era quello di ricevere entro la data del 15.2.2024 la consegna del veicolo usato a fronte del pagamento del suo prezzo.
Preferendo rimanere contumace la convenuta non ha dimostrato di aver dato puntuale esecuzione all'obbligazione a cui si era impegnata né nel termine indicato in contratto né a distanza di molti mesi.
Conclamato, così, il grave inadempimento di il contratto Controparte_1
dell'8.2.2024 intercorso tra le parti deve essere risolto. Da tale risoluzione derivano gli effetti restitutori e, dunque, la condanna della convenuta alla restituzione in favore dell'attrice della somma di Euro 16.600,00, oltre interessi legali dalla data del pagamento (5.2.2024) al saldo.
La postulante chiede anche di ottenere il risarcimento del danno: quello non patrimoniale non può essere riconosciuto, perché, pur essendo comprensibile e verosimile il disagio derivante dall'indisponibilità del veicolo, non è stata data puntuale allegazione e concreta e specifica prova di una significativa afflizione morale causalmente riconducibile all'inadempimento.
E', invece, dimostrato che la er procacciarsi la liquidità necessaria a far fronte Pt_1
all'acquisto ha dovuto far ricorso al contratto di finanziamento in atti (stipulato pochi giorni prima e precisamente il 30.1.2024 per ottenere l'importo di poco superiore al prezzo di vendita e proprio per procedere all'acquisto di un veicolo usato;
dunque, il contratto è stato chiaramente strumentale alla vendita). Per ottenere la somma da versare alla convenuta l'attrice si è impegnata a restituire la somma di Euro 29.470,00.
Detratta la somma capitale già recuperata con l'effetto restitutorio di cui si è detto, all'attrice competerà l'importo di Euro 12.870,00 che rappresenta il complessivo maggiore esborso che ha dovuto e dovrà sostenere (a titolo di interessi, spese e commissioni) per un acquisto non andato a buon fine per esclusiva causa della controparte. Il credito per detta voce di danno, oggetto di un'obbligazione di valore, dovrebbe essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi compensativi che tuttavia potrebbero essere conteggiati con certezza solo rispetto alle rate già versate di
Euro 4.500,00. Dovendo anche considerarsi che l'attrice a fronte della restituzione e del risarcimento potrà anche procedere all'estinzione anticipata del finanziamento (con conseguente diritto alla restituzione anche di una parte dei costi e degli interessi distribuiti sulle rate a venire), si ritiene che già la somma di Euro 12.870,00, senza ulteriori maggiorazioni, costituisca un giusto risarcimento per il danno in concreto subito.
Le spese di lite, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- accerta il grave inadempimento di al contratto Controparte_1
dell'08.02.2024;
- risolve il contratto di cui al capo che precede per grave inadempimento di
[...]
Controparte_1 - condanna alla restituzione in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 16.600,00, oltre interessi legali dal 5.2.2024 al
[...]
saldo;
- condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
della somma di Euro 12.870,00;
- condanna alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.900,00, oltre spese vive per
Euro 547,50, oltre rimborso forfetario ed accessori di legge.
Sassari, 3/11/2025
Il Giudice
dott.ssa Ada Gambardella